Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10903 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il 26/12/1985
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta
NOME COGNOME la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
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Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 116 comma 15, codice strada, perché sorpreso alla guida di un’autovettura senza patente di guida, siccome mai conseguita (condotta posta in essere il giorno 8/8/2017), con reiterazione del medesimo illecito depenalizzato accertato il 2/3/2017 e sanzionato in via amministrariva. In particolare, il giudice del gravame ha disatteso l’eccezione di nullità della notificazione della citazione dell’imputato per l’udienza del 27/3/2023, effettuata ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen., rilevando che il domicilio eletto era stato correttamente indicato nel decreto di citazione e che la notifica era stata effettuata in detto luogo, ove era risultato il trasferimento d predetto dal domicilio eletto senza comunicazione all’A.G., motivo per il quale si era proceduto a norma dlellart. 161, comma 4 cit.
Quanto all’affermazione della penale responsabilità, tenuto conto del contenuto dei motivi di ricorso, la Corte ha dato atto del contesto nel quale si era svolto l’accertamento (lo COGNOME essendo stato trovato a bordo dell’auto al posto del conducente e con il motore acceso) e della recidiva nel biennio, ricondotta a precedente accertamento amministrativo divenuto definitivo, con conseguente iscrizione a ruolo dello stesso.
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto inosservanza della legge penale con riferimento alla notifica all’imputato della citazione in appello, per la quale si è proceduto ai sens dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. La difesa ha contestato che il mutamento di domicilio non fosse stato comunicato, al contempo affermando che, infatti, la notifica era stata tentata proprio a quel domicilio. Inoltre, ha osservato che, non essendo andata a buon fine la notifica della citazione per la prima udienza, non poteva ritenersi che il contraddittorio fosse stato integrato, a prescindere dalla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, accolta dai giudici territoriali, con conseguente illegittimità della disposta sospensione del corso della prescrizione. Né la Corte aveva disposto che la notifica all’imputato dovesse essere effettuata ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. Cionostante, il 30/3/2023, senza che fosse operato un ulteriorie tentativo al domicilio eletto, la notifica era stata effettuata al difensore, trovando applicazione, ratione temporis, le disposizioni vigenti prima dell’introdotta riforma Cartabia.
Ne sarebbe conseguito, secondo la prospettiva difensiva, che prima di poter accedere alla notifica ai sensi dell’art. 161 comma 4 cit., la stessa doveva essere nuovamente effettuata al domicilio dell’imputato, versandosi in ipotesi di momentanea assenza dell’interessato.
Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che la norma richiamata trova un temperamento nel caso in cui si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui si trova il destinatario, osservando che l’assenza dell’imputato non equivale a impossibilità della notifica, a meno che si accerti il trasferimento o altra circostanza che attest detta impossibilità.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità: il difensore, dopo aver ritrascritto il contenuto dei motivi d’appello e la motivazione resa dalla Corte territoriale, ha valutato quest’ultima come scarna e superficiale, nonché carente di confronto con i motivi di gravame, con i quali si era rilevata una discrasia tra l dichiarazioni dell’agente di PG che aveva descritto l’imputato in attesa della moglie nei pressi del veicolo e quanto riportato nell’annotazione di PG, in cui si dava atto della sua presenza all’interno dell’abitacolo.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, la sua manifesta infondatezza emerge dalla semplice prospettazione difensiva in ordine al meccanismo notificatorio. La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, infatti, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D. Rv. 2828489 – 02). A tal fine, peraltro, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (Sez. 1, n. 23880 del 05/0572020, Usai, Rv. 281419 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 170, comma 3, cod. proc. pen. – a termini del quale, se l’ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l’uf giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari – trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all’imputato non detenuto).
Detta regola, peraltro, come pure osservato dalla difesa, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o dimora, perché in tal caso
la notifica deve essere effettuata – a pena di nullità assoluta e insanabile – in ta luogo, in modo da assicurare l’effettiva e non meramente presunta conoscenza dell’atto (Sez. 6, n. 46788 del 18/10/2023, COGNOME, Rv. 285565 – 01; n. 46371 del 19/10/2023, COGNOME NOME COGNOME, Rv. 285480 – 01).
Non rilevante, peraltro, rispetto alla correttezza dell’incedere procedimentale, è l’argomento con il quale si è posta in risalto l’erronea affermazione della Corte territoriale di omessa, tempestiva comunicazione, da parte dell’imputato, del cambio di domicilio: è lo stesso difensore, infatti, a precisare che, nel decreto di citazione, era stato correttamente indicato il nuovo domicilio e che la notifica era stata effettuata – invano – proprio presso quell’indirizzo, cosicché il rilievo è d tutto ultroneo rispetto alla quaestio devoluta.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha ripreso l’argomento della inidoneità probatoria degli elementi valorizzati dai giudici di merito per ritenere dimostrato che lo COGNOME si era trovato alla guida del veicolo. Tuttavia, i giudici del merito hanno utilizzato maniera conforme un dato incontestato, ricavato dall’annotazione di PG (atto che riflette l’accaduto nella sua immediatezza) e in base ad esso ritenuto che l’imputato era stato sorpreso al posto del conducente dell’autovettura, peraltro trovata con il motore acceso, circostanza parimenti richiamata nella sentenza impugnata. A fronte di tale motivazione, la difesa ha ribadito il proprio dissonante punto di vista, senza tuttavia introdurre argomenti idonei a mettere in luce il denunciato vizio motivazionale, né tener conto dei limiti propri del giudizio di legittimità. L cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01), essendo estranei al presente sindacato, per consolidata giurisprudenza, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’inammissibilità del ricorso, precludendo l’instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente infine alle cause estintive del reato (nel caso di specie, l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 –
01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228349 – 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME Rv. 256463; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275216 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 febbraio 2025
La Consigliera est.
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Il Presi ente
NOME COGNOME
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NOME Ml4Tàmpi