Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9014 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9014 Anno 2026
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 323/2026
NOME COGNOME
UP – 18/02/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado; l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata il 15 aprile 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado a carico di NOME COGNOME per i reati di detenzione illegale di cannabis (derubricata nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73, d.P.R. 309 del 1990) e di furto di energia elettrica, con esclusione della recidiva pluriaggravata che gli era contestata.
L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza anzidetta, formulando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge assumendo che si sarebbe prodotta una nullità assoluta fin dall’udienza preliminare perché il
relativo avviso non era stato notificato al difensore di fiducia del tempo, l’AVV_NOTAIO -nominato dall’imputato, con revoca di ogni altra nomina, come da dichiarazione rilasciata alla matricola del carcere dove si trovava ristretto -ma all’AVV_NOTAIO.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta il medesimo vizio e segnala che la nullità determinatasi in udienza preliminare si è riverberata sulla sentenza di primo grado e su quella di appello.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e segnala un’altra causa di nullità assoluta, perché l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non era stato notificato all’imputato, detenuto presso la casa circondariale di Rebibbia. Nella premessa ai motivi, il ricorrente segnala che la condizione detentiva dell’imputato era nota al Giudice dell’udienza preliminare, che aveva dato atto che l’istanza di ammissione al patrocinio statuale era pervenuta dall’ufficio matricola del carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati, ma il Collegio deve prendere atto che, nelle more del giudizio di legittimità, è maturata la prescrizione dei reati.
É assorbente la constatazione della fondatezza del terzo motivo di ricorso, che lamenta la nullità del decreto di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi perché l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non era stato notificato all’imputato, detenuto presso la casa circondariale di Rebibbia, ma al domicilio eletto, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
La verifica degli atti del procedimento ha consentito di appurare quanto segue:
l’8 gennaio 2019 l’imputato aveva eletto domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, nominandolo contestualmente suo difensore di fiducia;
tale elezione di domicilio non risulta mai modificata o revocata;
tuttavia, nel decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 25 settembre 2019, il Giudice dell’udienza preliminare aveva dato atto che l’istanza di ammissione era stata presentata il 28 gennaio 2019 presso la l’ufficio matricola della Casa circondariale di Rebibbia;
Ebbene, pur nell’assenza in atti di detta istanza, non trasmessa nel fascicolo processuale inviato a questa Corte, il Collegio deve rilevare, dal decreto di ammissione al patrocinio statuale, che la notizia che l’imputato fosse detenuto era stata veicolata al Giudice dell’udienza preliminare prima che egli emettesse l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e, ciò nonostante, detto stato
detentivo non era stato indicato nell’avviso anzidetto e la notifica era stata eseguita ex art. 161 cod. proc. pen. e non presso il luogo di detenzione mediante consegna di copia al destinatario.
Tale anomalia determina una nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare -e degli atti successivi ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen. – in ossequio al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”) (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).
Ora, nell’occasione, le Sezioni Unite hanno affermato che la nullità è di ordine generale a regime intermedio, evocando gli insegnamenti di Sezioni Unite Palumbo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539), secondo cui in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Di conseguenza, se la notificazione della citazione avvenga in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, si verte in un caso di nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all’art. 180 cod. proc. pen., e sempre che la nullità non resti sanata, a norma dell’art. 184 comma 1 cod. proc. pen., quando la parte compaia o rinunci a comparire. Facendo applicazione di detto principio nel caso concreto alla loro attenzione, le Sezioni Unite del 2020 hanno valorizzato, nel senso della funzionalità della notifica rispetto alla conoscenza della vocatio in iudicium , la presenza di imputato e difensore alla prima e alle successive udienze, senza nulla eccepire (eccezione che era stata sollevata dopo due anni dalla citazione a giudizio dai difensori subentranti).
Il caso al vaglio odierno del Collegio è diverso e non offre indicatori altrettanto solidi circa il raggiungimento dello scopo informativo della notifica effettuata presso il domicilio eletto, giacché si trattava di notificazione eseguita presso un difensore che, nel momento in cui la notifica era stata effettuata, non assisteva più l’imputato, né quest’ultimo e il suo difensore nelle more nominato erano comparsi all’udienza preliminare.
Ne consegue che si verte in un caso di omessa notifica, sicché ricorre la nullità assoluta di cui al combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., che l’imputato ha utilmente sollevato con il ricorso per
cassazione. Poiché si tratta di nullità concernente l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, tale nullità, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., propaga i suoi effetti agli atti successivi, il che imporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto che ha disposto il giudizio, con trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare per una nuova instaurazione del contraddittorio per l’udienza preliminare.
4. La fondatezza del ricorso nei sensi appena precisati impone di prendere atto della maturazione, ad oggi, del termine massimo di prescrizione di entrambi i reati, decorso l’11 dicembre 2025, dovendo computarsi anche la sospensione legata al rinvio dell’udienza dal 21 aprile al 17 novembre 2023 per astensione dei difensori ma non quella legata ai giudizi impugnatori prevista dall’art. 159, quarto comma, cod. pen. come risultante dalle modifiche di cui alla l. 103 del 2017, in quanto si è verificata una causa di nullità rilevante ex artt. 604, comma 4 e 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il che rende operante la disposizione di cui al quinto comma dell’art. 159 cod. pen., che neutralizza ex post la sospensione della prescrizione durante entrambi i giudizi impugnatori.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così è deciso, 18/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME