Notifica Estratto Contumaciale: Annullamento per Prescrizione ma Danni Civili Confermati
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7516/2024) ha chiarito un punto cruciale della procedura penale: gli effetti della mancata notifica estratto contumaciale al difensore d’ufficio. Questo vizio procedurale ha portato all’annullamento di una condanna per un reato ormai prescritto, ma ha lasciato intatte le conseguenze civili per l’imputato. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Un Appello Dichiarato Inammissibile
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa nel 2013 nei confronti di un imputato dichiarato contumace, ovvero assente al processo. L’imputato aveva eletto domicilio presso il suo avvocato di fiducia, il quale, tuttavia, aveva rinunciato al mandato poco prima della sentenza. Di conseguenza, era stato nominato un difensore d’ufficio.
Il problema sorge con la notifica della sentenza: l’estratto contumaciale viene notificato al precedente avvocato (domiciliatario) ma non al nuovo difensore d’ufficio. Ciononostante, quasi un anno dopo, un nuovo difensore di fiducia presenta appello. La Corte d’Appello, però, dichiara l’impugnazione inammissibile per intempestività, ritenendola presentata fuori termine. L’imputato, tramite il suo legale, ricorre quindi in Cassazione.
La Questione Giuridica e la Mancata Notifica Estratto Contumaciale
Il nodo centrale del ricorso in Cassazione riguarda la validità della procedura di notifica. La difesa ha sostenuto che la mancata notifica estratto contumaciale al difensore d’ufficio, che aveva assunto la difesa dell’imputato contumace, costituisse una violazione delle norme processuali. Tale omissione, secondo il ricorrente, avrebbe impedito al termine per proporre appello di iniziare a decorrere.
Questo vizio procedurale non solo renderebbe l’appello tempestivo, ma inficerebbe la validità stessa della sentenza emessa in assenza di una corretta comunicazione al legale rappresentante dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente la tesi difensiva. I giudici hanno affermato che l’omessa notifica dell’estratto contumaciale al difensore effettivo dell’imputato ha un duplice effetto:
1. I termini per l’impugnazione non iniziano a decorrere. Di conseguenza, l’appello presentato nel febbraio 2014 doveva considerarsi tempestivo, poiché il “cronometro” processuale non era mai partito.
2. La sentenza emessa è affetta da nullità. Si tratta di una nullità a regime intermedio, che doveva essere rilevata.
Sulla base di questi principi, la Corte ha stabilito che la sentenza d’appello, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, doveva essere annullata senza rinvio. La fondatezza del motivo ha permesso alla Cassazione di ricalcolare i termini di prescrizione del reato.
Le Conclusioni: Prescrizione Penale ma Conferma Civile
Una volta accertata la tempestività dell’appello, la Corte ha esaminato il merito della questione legata al tempo trascorso. Il reato contestato (ricettazione) risaliva al 2003. Considerando il lungo tempo trascorso, inclusi i periodi successivi alla decisione impugnata, la Corte ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Di conseguenza, la sentenza è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Tuttavia, la vicenda non si è conclusa del tutto per l’imputato. La Corte ha infatti specificato che la decisione impugnata andava confermata per quanto riguarda le statuizioni civili. I fatti, così come accertati nel primo grado di giudizio, integrano gli estremi di un illecito civile di carattere patrimoniale. Pertanto, l’obbligo di risarcire il danno provocato rimane valido, in applicazione dell’articolo 2043 del codice civile, nonostante l’estinzione dell’azione penale.
Cosa succede se l’estratto contumaciale non viene notificato al difensore d’ufficio?
Secondo la sentenza, la mancata notifica al difensore d’ufficio impedisce la decorrenza dei termini per presentare l’impugnazione. Di conseguenza, un appello presentato anche molto tempo dopo può essere considerato tempestivo.
L’estinzione del reato per prescrizione cancella anche l’obbligo di risarcire il danno?
No. La Corte ha chiarito che, anche se il reato è estinto per prescrizione, le statuizioni civili della sentenza possono essere confermate. L’accertamento del fatto come illecito civile rimane valido e fonda l’obbligo di risarcimento del danno alla parte lesa.
Un errore procedurale può portare all’annullamento di una condanna?
Sì, come dimostra questo caso. Un vizio di procedura, come l’omessa notifica di un atto fondamentale, può portare all’annullamento della decisione. Se nel frattempo matura la prescrizione, il reato si estingue e la condanna penale viene meno.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7516 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, a” mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile (per intempestività) l’appello proposto in data 10 febbraio 2014 avverso la decisione di primo grado, articolando a motivo unico della impugnazione la inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza. La sentenza di primo grado fu emessa in data 28 marzo 2013 nei confronti di imputato contumace, con domicilio eletto presso il difensore di fiducia che aveva già rinunciato al mandato in data 29 gennaio 2013, sostituito tempestivamente dal difensore di ufficio. L’estratto contumaciale fu ritualmente notificato al precedente difensore, nella qualità di domiciliatario dell’imputato contumace, ma non fu notificato al difensore di ufficio appena nomiNOME. Nel fascicolo dell’appello non è dato rinvenire traccia di una tale notifica, né l’avvenuto adempimento risulta aliunde dimostrato. Vi è invece traccia della notifica al nuovo difensore di fiducia (nomiNOME in vista della impugnazione di merito) di un estratto contumaciale relativo al medesimo imputato, ma afferente ad altro procedimento, che reca data diversa (successiva) della senl:enza impugnata.
1.1. L’effetto della omessa notifica al difensore dell’estratto contumaciale è duplice: non decorrono, per il difensore, i termini per l’impugnazione, con la conseguenza che tempestivo doveva ritenersi il deposito dell’appello in data 10 febbraio 2014, in quanto nei confronti del difensore appellante i termini non avevano mai cominciato a decorrere (Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Rv. 282526 – 01; Sez. 5, n. 22504 del 23/05/2006, Rv. 234709 – 01); mentre la sentenza emessa in difetto di notifica dell’estratto è alfetta da nullità a regime intermedio, che ove tempestivamente dedotta deve essere rilevata.
1.2. Consegue che, tenuto conto della data del commesso real:o di ricettazione (1 agosto 2003), alla data della sentenza di appello (3 ottobre 2022) il reato (in assenza di sospensioni rilevanti), era già abbondantemente prescritto. Ma, in ogni caso, la fondatezza del motivo consente di computare, ai fini del compimento del termine massimo di prescrizione, anche il segmento successivo alla decisione impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01), con la conseguenza che alla data odierna il reato è certamente prescritto.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, agli effetti penali, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
La decisione impugnata va viceversa confermata, agli effetti civili, con la conferma delle relative statuizioni, in quanto i fatti, così come accertati in primo grado, integrano gli estremi dell’illecito civile di carattere patrimoniale, idoneo a provocare un danno ingiusto legittimante la domanda risarcitoria, secondo quanto dispone l’art. 2043 del codice civile (Corte cost. n. 182 del 30/7/2021).
La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolAati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.