Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3208 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni nell’interesse dell’imputato, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 483 cod. pen., in relazione all’art. 76 d.P.R. 445 del 2000 e all’art. 11 del d.l. n. 201 del 2011.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, per essere stato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello notificato al difensore COGNOME presso COGNOME un COGNOME indirizzo COGNOME di COGNOME posta COGNOME elettronica («EMAIL ») diverso da quello proprio («EMAIL »), quale, peraltro, indicato nell’atto di appello.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni nell’interesse dell’imputato, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, dal momento che, in effetti, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’indirizzo sopra indicato, che non corrisponde a quello del difensore che aveva presentato l’atto di impugnazione.
Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Va aggiunto per completezza che non è ancora maturato il termine di prescrizione del reato, tenuto conto dell’incontestato tempus commissi delicti (23 febbraio 2016). Infatti, all’ordinario termine di sette anni e mezzo, risultante dall’applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono aggiungersi 124 giorni di sospensione per impedimento del difensore, con la conseguenza che la prescrizione spirerà il 25 dicembre 2023.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 19/10/2023