Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME NOME in Romania DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 5 febbraio 2024 dalla CORTE di APPELLO di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa il 7 novembre 2019 dal Tribunale di Verona che, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di NOME e NOME COGNOME per il reato di ricettazion di 124 confezioni di zafferano per un valore di circa 600 C e, riconosciuta l’attenuante del fatto di particolare tenuità, li ha condannati alla pena ritenuta di giustiz concedendo a NOME il beneficio della sospensione condizionale.
2.Avverso detta sentenza propongono ricorso i due imputati, con atto unico sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo:
2.1 Violazione di legge e in particolare dell’art. 161, quarto comma, cod.proc.pen. per avere consegNOME il decreto di citazione in appello al difensore nell’erroneo presupposto del pregresso infruttuoso tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato dei due imputati.
Osserva il ricorrente che gli imputati avevano dichiarato domicilio presso l’abitazione di Bagolino in INDIRIZZO, mentre il decreto di citazione in appello veniva consegNOME al difensore ai sensi dell’art. 161 quarto comma cod.proc.pen., dopo che la notifica era stata infruttuosamente eseguita in un indirizzo diverso, in INDIRIZZO.
Precisa inoltre che il difensore aveva espressamente dichiarato di rifiutare eventuali notificazioni ai sensi dell’articolo 157 comma 8 bis cod.proc.pen., sicchè questa norma non può essere invocata per attribuire alla notifica della vocatio in iudicium al difensore un’efficacia sostitutiva di quella dovuta alla parte.
Osserva che l’applicazione dell’art. 161 quarto comma cod.proc.pen. al di fuori dei presupposti che consentono la notifica sostitutiva produce una nullità anche nell’ambito del giudizio abbreviato che, invece, si è svolto, in grado di appello, in assenza di rituale vocatio.
Tale doglianza è stata sollevata tempestivamente dalla difesa in sede di conclusioni scritte, ma la Corte di appello di Venezia ha trascurato detta questione, omettendo sul punto ogni argomentazione.
2.2 Manifesta illogicità della motivazione per avere desunto la provenienza illecita delle bustine di zafferano da indizi non gravi, non precisi e non concordanti. Nello specifico il valore commerciale delle bustine di zafferano, l’assenza di documentazione attestante l’acquisto lecito, la detenzione delle bustine nell’auto in cui vi erano anche beni rubati, l’inverosimile giustificazione fornita sulla destinazione dello zafferano non nell’immediatezza non palesano la provenienza delittuosa del bene.
2.3 Vizio di motivazione per assoluto difetto in relazione alla prova dell’estraneità dei ricorrenti al reato presupposto dalla ricettazione. Nonostante la specifica censura, la Corte di appello non ha motivato in ordine a questo specifico argomento e non può ritenersi che il motivo sia assorbito dalle considerazioni svolte sulla provenienza delittuosa dello zafferano.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto è stato riconosciuto in favore di NOME COGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma non anche quello della non menzione, previsto dall’art. 175 cod.pen., nonostante la richiesta di doppi benefici avanzata dinanzi al tribunale e la specifica censura sollevata con i motivi di appello.
3.11 primo motivo di ricorso è fondato e impone l’annullamento della sentenza impugnata, rendendo superfluo l’esame degli altri motivi che rimangono assorbiti.
Dall’esame degli atti del fascicolo processuale, consentito in relazione alla natura processuale della censura, emerge che la notifica è stata tentata in data 5 gennaio 2024 tramite i Carabinieri di Bagolino, ai quali veniva richiesto di eseguire la notifica del citazione in appello all’indirizzo di INDIRIZZO; i carabinieri hann comunicato che i due imputati, domiciliati in INDIRIZZO, avevano subito uno sfratto in data 26/7/2022 e da quella data erano irreperibili.
Tuttavia nella richiesta di notifica inviata dalla Cancelleria della Corte e nella nota risposta dei Carabinieri si fa riferimento alla INDIRIZZO, mentre i predett avevano dichiarato domicilio in INDIRIZZO.
Tale erronea indicazione del numero civico del domicilio dichiarato con apposita dichiarazione nel corso del giudizio di primo grado, generando incertezza sulla corretta individuazione del domicilio, non consentiva di ricorrere all’esecuzione della notifica sostitutiva nelle mani del difensore prevista dall’art. 161 quarto comma cod.proc.pen. e ha determiNOME una nullità a regime intermedio che assume rilevanza se eccepita tempestivamente, con il primo atto utile successivo al suo verificarsi.
Nel caso in esame la difesa ha sollevato l’eccezione tempestivamente con le conclusioni scritte nell’ambito del giudizio di appello trattato in forma cartolare e la Corte territor non ha reso al riguardo alcuna risposta, così incorrendo in violazione di legge.
Per queste ragioni si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per celebrare un nuovo giudizio dopo la rituale vocatio in iudicium dei ricorrenti, che nelle more hanno eletto domicilio presso il difensore d; fiducia.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 9 ottobre 2024.