Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40081 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40081 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto “assolvere l’odierno appellante da reato a lui ascritto., perché il fatto non costituisce reato ovvero con altra formula di giustizia; in subordine, “disconosciuta la recidiva contestata, ritenuta la continuazione, minimo della pena e conseguente riduzione delle condanne risarcitorie comminate”
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Firenze con sentenza del 13/12/2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che il 7/7/2018 aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di truf condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore de costituita parte civile.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il COGNOME articolando tre motivi di impugnazione:
2.1. Violazione degli artt. 151 e 156 comma 2 cod. proc. pen. nonché nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. del giudizio di secondo grado: assume il ricorrente essere stato detenuto in carcere, in esecuzione di un cumulo di pene, dall’8/6/2016 sino all’11/6/2021, quando era stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domicilia fino alla scarcerazione definitiva in data 15/12/202:1., e di non aver ricevuto, pertanto, al notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita, invece, nello studio professio dell’originario difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Salerno, presso il aveva eletto domicilio in una fase antecedente alla vocatio in iudicium e che, peraltro, n more aveva anche mutato sede dl suo studio legale, oltre ad essere stato sostituito nel giudizi di primo grado, ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. dall’odierno difensore AVV_NOTAIO.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stati riconosciuti gli elem costitutivi del reato di truffa sulla base della semplice presentazione del ricorrente alla pe offesa come avvocato, in un esercizio pubblico, avvalorando la qualifica professionale con la presentazione di un mero biglietto da visita.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconosc:imento della recidiva.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenz impugnata.
La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, in epigrafe riport insistendo nei motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parame dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestame infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
5.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non risulta aver in alcun modo documentato e nemmeno dedotto, nel giudizio di merito, il suo stato di detenzione, dedotto e solo parzialmente documentato, invece soltanto in questa sede, sicché non poteva ricevere la notifica nel luogo di detenzione, con
modalità di cui all’art. 156, comma 1 cod. proc, pen., mediante consegna di copia alla persona.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui è comunque valida la notificazione pres il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l’elezio a differenza della mera dichiarazione, l’indicazione di una persona legata da un rapport fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l’imputato ed a consegna medesimo (Cass. sez. 6, n. 4836 del 03/12/2014, Rv. 262055), Va altresì rilevato che l’elezione di domicilio, effettuata dal COGNOME presso il suo difensore di fiducia, non è ma revocata, così come nel giudizio di merito non risulta essere mai stata revocata tale nomin fiduciaria, tanto che lo stesso atto di appello, redatto dall’AVV_NOTAIO, indicava il d eletto presso l’AVV_NOTAIO; né, essendo stata ricevuta dall’AVV_NOTAIO a mezzo pec la notifi del decreto di citazione a giudizio in appello, può assumere alcuna rilevanza l’eventuale cambi di sede del suo studio legale.
5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibille perché, contesl:ando, peraltro in term di assoluta genericità, l’idoneità degli artifici descritti in sentenza a trarre in inganno la offesa, prospetta una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, i esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risulta processuali (Sez. Un., 30/4/7/1997, n. 6402, riv. 207944). In tema di motivi di ricorso cassazione, invece, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi da sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con a probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze ch “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la ste illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fa giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
5.3. Inammissibile perché attacca il merito della decisione impugnata è anche il terz motivo di impugnazione, atteso che la corte territoriale ha ritenuto determinante nel consumazione del reato la condizione di recidivo reiterato, specifico nel quinquennio esplicitando tale valutazione con un percorso argomentativo privo di vizi logici e fondat invece, sul “curriculum criminale” del ricorrente, evidenziato da cinque pagine di un certific del casellario giudiziale per reati di diversa indole, come tale ritenuto assolutamente indica di non comune capacità a delinquere.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento, in favore della Cassa delle.ammende, di una somma che, considerati i.profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 marzo 2013
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