Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 5 aprile 2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito p
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli articoli 337 e cod. pen.
Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo reitera l’eccezione di nullità per l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, in quanto effettuata a mezzo p.e.c. presso il difensore, anziché presso il domicilio eletto dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto. Deduce, a tal fine, che l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, valorizzata dalla Corte d’appello, deve ritenersi antecedente rispetto a quella effettuata all’udienza di convalida dell’arresto durante la quale lo stesso difensore dava atto di avere provveduto al deposito telematico di detta istanza. In ogni caso, quand’anche si volesse ritenere che le due elezioni di domicilio sono state effettuate il medesimo giorno, deve, comunque, ritenersi prevalente la volontà manifestata dall’imputato dinanzi al giudice.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza, posto che non è possibile desumere con certezza dagli atti che l’imputato avesse spinto il motociclo per usare violenza nei confronti dell’operante, piuttosto che per darsi alla fuga e sottrarsi al controllo di polizia.
1.3 Sulla base delle medesime ragioni, con il con il terzo motivo di ricorso deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di lesioni personali volontarie, dovendosi piuttosto ritenere che tali lesio sono state cagionate per mera colpa, con conseguente riqualificazione del reato in quello di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all’esame degli altri motivi.
Risulta, infatti, dagli atti, cui il Collegio può accedere in ragione del viz processuale dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/1012001, Policastro, Rv. 220092), che all’udienza del 17 febbraio 2020 il ricorrente ha eletto domicilio a Ficarazzi in INDIRIZZO (tale elezione risulta anche dalla intestazione della sentenza di primo grado); dal verbale della medesima udienza risulta, inoltre, che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata precedentemente depositata dal difensore.
Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla elezione di domicilio contenuta in tale ultima istanza, trattandosi di una manifestazione di volontà superata dalla diversa dichiarazione resa in udienza dall’imputato.
Alla luce di quanto sopra esposto, stante la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, da questo tempestivamente eccepita, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso il 14 marzo 2024
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