Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48762 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria con conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/2020 e s
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata nei confronti dell’imputato dichiarando di no doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in relazione ad u delle imputazioni (art.474 c.p.) e riducendo la pena per l’ulteriore fattispecie (ricettaz
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adducendo l’erronea indicazione del difensore d’ufficio fin dal primo grado. La notifica era stata inviata a NOME COGNOME anziché ad NOME COGNOME. Da ciò, la nullità della sentenza. A ci aggiunge che la sentenza d’appello non ha motivato sul punto.
Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l’annullamento con rinvio della sentenza, che non si è pronunciata sulla questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo. Esso, inol è sostanzialmente speculativo poiché dall’esame della documentazione presente nel fascicolo processuale (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte
cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) risulta l’invio della notifica al cor indirizzo PEC della destinataria (l’AVV_NOTAIO) di tal che l’errore è un mero lapsus, una svista prontamente riconoscibile e non una fonte di equivoco e tanto meno pregiudizio per un professionista di minima capacità e diligenza professionale.
Né travolge la sentenza la circostanza che lo specifico motivo di appello su tale profi incentrato non sia stato oggetto di considerazione da parte della Corte d’appello. Vitiatur sed non vitiat: trattandosi di vizio processuale può essere rilevato dalla Cassazione anche se non rilevato dalla Corte d’appello.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favo della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2023 Il Co sigliere rel tore GLYPH La Presidente