Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6519 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6519 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME , che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di NOME COGNOME, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela per il reato di truffa (capo A), rideterminando la pena per il rimanente reato di sostituzione di persona (capo B).
La Corte territoriale ha respinto l ‘eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio sollevata dal difensore di fiducia, all’udienza del giudizio di primo grado dal 28 Marzo 2022, evidenziando che l’imputato è risultato comunque assistito dal suo difensore di fiducia nelle udienze successive a quella suindicata, oltre che assistito, anche nella medesima sopra indicata udienza, da un difensore qualificatosi come sostituto processuale dello stesso difensore di fiducia.
NOME NOME ha proposto ricorso con atto a firma dal suo difensore.
2.1.Con primo motivo ripropone l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio stante l’ omessa notifica al difensore di fiducia, in quanto notificato ad altro difensore erroneamente. Deduce essersi verificata una nullità ai sensi dell’ art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto relativa all’assistenza e rappresentanza de ll’ imputato; inoltre, sarebbe stato erroneamente ritenuto che la presenza del sostituto processuale in udienza abbia determinato una sanatoria, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., per non avere il medesimo immediatamente dichiarato, nel corso della costituzione delle parti, che la sua presenza era esclusivamente finalizzata a far valere la nullità.
2.2.Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva non essendosi considerato che l’unico precedente penale rilevabile dal certificato del casellario giudiziale era costituito da una sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis cod pen.
2.3.Con terzo motivo denuncia erronea applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale.
3.Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.È infondato il primo motivo con cui la difesa si duole della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che:
-all’udienza di primo grado del 28 marzo 2022, l’AVV_NOTAIO , in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO (di fiducia), ha eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in quanto eseguita erroneamente nei confronti di altro difensore;
il Tribunale ha rigettato l’eccezione rilevando che ‘ con la nomina di un sostituto processuale presente alla udienza ‘ doveva ritenersi sanata ‘ogni nullità della notificazione al difensore ‘ e, successivamente, dopo che il difensore dichiarava e precisava di essere presente al solo fine di dichiarare tale nullità, ha confermato il provvedimento di rigetto dell’eccezione, dichiara to l’assenza dell’imputato e rinviato, per prosecuzione, ad altra udienza;
– alla successiva udienza del 30 giugno 2022, il Tribunale, alla presenza del difensore di fiducia che non ha riproposto l’eccezione , ha proceduto all’esame dei testi.
1.1. Ciò premesso, deve considerarsi che, in materia di nullità della vocatio in ius , la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato
La sentenza impugnata , nel ritenere l’infondatezza di analoga doglianza veicolata attraverso i motivi di appello, si è riportata al principio espresso da questa Corte secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all’udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.( (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199 – 01).
L’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., infatti, limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l’omissione dell’avviso abbia determinato l’assenza del difensore di fiducia nominato dall’imputato/persona sottoposta alle indagini (sul punto, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 -01, secondo cui, in siffatta ipotesi, nemmeno la presenza del difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sana il vizio).
Nella fattispecie in esame la presenza, tuttavia, di un sostituto processuale nominato dallo stesso difensore di fiducia (e non d’ufficio) dimostra che lo stesso difensore aveva avuto conoscenza del processo. I noltre, all’udienza del 28 marzo 2022 non risulta compiuta alcuna attività processuale e, nel corso della successiva udienza, il difensore di fiducia comparso non risulta avere sollevato alcuna ulteriore eccezione, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 182 cod. proc. pen., per effetto dell’acquiescenza difensiva con conseguente decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità.
Il difensore di fiducia ha partecipato al processo di primo grado, e al processo di appello, così da escludere una lesione “sostanziale” del diritto di difesa tenuto conto del fatto che la difesa del ricorrente è stata compiutamente esercitata in tutti i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Rv. 269058 -01).
3.Il secondo e terzo motivo risultano generici, in quanto reiterativi delle medesime censure disattese dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello, ha congruamente motivato il riconosciuto aumento a titolo di recidiva evidenziando la sussistenza di una precedente condotta per truffa, pur oggetto di pronuncia di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., considerandola come manifestazione di una accentuata pericolosità sociale del ricorrente.
La doglianza con cui la difesa rileva l ‘ insussistenza dei presupposti per configurare una recidiva specifica e infraquinquennale -essendo l ‘ unico precedente rilevabile dal certificato del casellario giudiziale costituito da una sentenza ex art. 131 bis cod pen.- non tiene conto del fatto che l ‘ istituto in questione presuppone un accertamento pieno di responsabilità e che tale decisione è equiparata a quella di condanna, in ordine alle conseguenze penali diverse dall ‘ applicazione della pena.
D ‘ altra parte, la sentenza ha operato buon governo dei principi enunciati da questa Corte laddove la recidiva è stata intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, (2017) Rv. 270419)
3.In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME