Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29328 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente per l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di REGGIO CALABRIA difensore di COGNOME NOME, il sostituto processuale per delega orale, AVV_NOTAIO COGNOME stesso foro. Il difensore presente riportandosi ai motivi di ricor insiste nell’accoglimento.
E’ presente per la pratica forense il dott. NOME COGNOME tessera RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO del 4.4.2024.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza adottata nei giorni 13 e 14 febbraio 2024, il Tribunale di Catanzaro, Sezione del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del 15/3/2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. 309/90, 61-bis cod. pen. (capo 3 della rubrica).
Secondo l’incolpazione provvisoria, COGNOME NOME aveva acquistato, importato, trasportato ed illecitamente detenuto, in concorso con altri, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di kg. 454, curando le operazioni di spedizione della sostanza, che veniva trasportata a bordo di una imbarcazione, occultata all’interno di plurimi “borsoni”, sovrintendendo al trasporto e predisponendo i mezzi necessari al recupero dello stupefacente. Con le aggravanti dell’ingente quantitativo, dell’essere stati i fatti commessi da più di tre persone in concorso tra loro e della natura transnazionale del reato.
La gravità indiziaria, si legge nella ordinanza, è desumibile dagli esiti delle attività captative poste in essere dagli inquirenti nel periodo compreso tra il 27/5/2016 ed il 30/5/2016. Dalle conversazioni intercettate si evincerebbe che il ricorrente si era occupato di curare le operazioni di spedizione della sostanza e di recupero della stessa.
Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale del riesame ha ritenuto, in assenza di elementi in grado di modificare il quadro cautelare ravvisato dal giudice della cautela, di ribadire la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, evincibile dal contesto ambientale nel quale si colloca l’episodio oggetto di contestazione e dalle specifiche circostanze e modalità di svolgimento dei fatti, indicative di un’attività delittuosa organizzata e non occasionale.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Violazione degli artt. 309 e 178 cod. proc. pen.; ‘violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione in relazione all’omessa notifica al codifensore dell’avviso di fissazione dell’udienza di Riesame
La difesa premette quanto segue.
Dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, COGNOME NOME provvedeva a nominare contestualmente presso la matricola della casa circondariale di Viterbo gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi del foro di Reggio Calabria; in data 23 gennaio 2024, la cancelleria della sezione G.i.p. del tribunale di Catanzaro provvedeva a notificare ad entrambi gli avvocati avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura cautelare; avverso tale ordinanza l’AVV_NOTAIO NOME NOME COGNOME proponeva istanza di riesame. Il tribunale di Catanzaro, in data 5 febbraio 2024, notificava al solo AVV_NOTAIO il decreto di fissazione dell’udienza di riesame, fissata per la data del 13 febbraio 2024. In udienza l’COGNOME COGNOME eccepiva l’omessa notifica del decreto di fissazione udienza al codifensore AVV_NOTAIO e chiedeva l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali di legge.
Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto di rigettare l’eccezione, ponendo in evidenza come la nomina del nuovo difensore non fosse stata portata tempestivamente a conoscenza dell’A.G., la qual cosa aveva determinato un “inceppamento procedurale” a cui aveva contribuito lo stesso indagato, il quale, avuto contezza dell’avviso inoltrato al solo difensore che aveva proposto il riesame, non si era attivato per portare a conoscenza il nuovo difensore della data fissata per la trattazione del riesame.
Il Tribunale, lamenta la difesa, non si è avveduto del fatto che la nomina dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME non fosse nuova o successiva, dovendosi pertanto escludere un problema di trasmissione tardiva della nomina da parte dell’ufficio matricola della RAGIONE_SOCIALE Circondariale all’autorità giudiziaria.
La nomina di entrambi gli avvocati, infatti, era avvenuta contestualmente presso l’ufficio matricola di Viterbo nell’immediatezza della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare; anzi, la nomina dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME era intervenuta prima di quella dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
Il ragionamento articolato nel provvedimento impugnato sarebbe del tutto censurabile nella parte in cui attribuisce al comportamento negligente dell’interessato la mancata comunicazione del nuovo difensore (AVV_NOTAIO COGNOME).
Non è detto che il COGNOME debba sapere che tutti gli avvocati devono essere indicati come destinatari dell’atto che allo stesso viene notificato; inoltre, non si comprende come il COGNOME avrebbe potuto comunicare tramite l’ufficio matricola la presenza dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
L’atto, dunque, sarebbe affetto da una nullità di ordine generale a regime intermedio, ritualmente eccepita ad opera del difensore presente in udienza prima delle conclusioni.
II) Violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt.73 e 80 d.P.R. 309/1990.
Il Tribunale ritiene sussistente la gravità indiziaria con riferimento ad un’ipotesi di acquisto e importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo complessivo di kg. 454, condotte risalenti alla fine del mese di maggio 2016.
La gravità indiziaria è desunta esclusivamente dal materiale captativo. Dopo aver riportato pedissequamente quanto argomentato dal G.i.p. nella ordinanza genetica, il Tribunale si è limitato ad affermare come risultino condivisibili le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato, precisando che le conversazioni sono intercorse su telefoni “Blackberry” – di cui è presente in atti l’attestazione di integrità forense – e ribadendo che l’identificazione dell’indagato è stata effettuata in base ai criteri indicati nel corpo dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare.
Nessun vaglio è stato operato delle argomentazioni difensive contenute nell’impugnazione.
Si evidenzia come, sulla base del consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possano costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.
La ricorrenza di tali requisiti non è stata assolutamente valutata nella ordinanza impugnata, sicchè l’ordinanza appare priva di motivazione idonea a sostenere la decisione.
Si contesta la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, ponendo in evidenza come l’interesse ai fini della diversa qualificazione del fatto, con esclusione dell’aggravante de quo, si rifletta direttamente sulla legittimità della disposta misura. Ciò in quanto si avrebbe una diretta conseguenza anche sulla determinazione della pena irroganda in caso di condanna.
Il Collegio non rende alcuna motivazione sul punto, omettendo assolutamente il dato.
Non sussiste alcun elemento, neppure !abilmente indiziario, che possa rendere note le quantità di sostanza stupefacente oggetto di contestazione.’
I fatti descritti nella imputazione provvisoria risultano essere assolutamente generici ed astratti. Il Tribunale, dal canto suo, non si è preoccupato di offrire
una motivazione fondata su un ragionamento logico giuridico che consenta appieno di comprendere le ragioni del rigetto della impugnazione.
III) Erronea applicazione dell’art. 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen.; vizio di motivazione per insufficienza, illogicità ed apoditticità della stessa in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza ed adeguatezza della misura cautelare applicata.
Il provvedimento impugnato, discostandosi profondamente dai moniti di legittimità prevalenti, rende una motivazione assolutamente apparente ed astratta in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen..
La difesa aveva sottolineato come il RAGIONE_SOCIALE non si fosse curato di valutare il lungo lasso di tempo trascorso tra le attività investigative e l’esecuzione della misura.
Il Collegio, nonostante le prospettazioni difensive, ritiene che, in assenza di vincoli coercitivi, l’indagato non esiterebbe a reiterare comportamenti analoghi a quelli per cui si procede, potendo facilmente prendere contatti con il circuito criminoso territoriale e riorganizzare l’attività di detenzione e vendita di sostanza stupefacente.
Si tratterebbe di una motivazione apparente, fondata su erronee considerazioni che non tengono conto delle emergenze in atti.
Il Tribunale omette di confrontarsi con le argomentazioni rassegnate dalla difesa in ordine all’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 274 cod. proc. pen., trincerandosi dietro presunzioni infondate e indimostrate, specie con riferimento al requisito dell’attualità.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.
Alla odierna udienza ha concluso per l’inammissibilità del ricorso come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente rilevare come per l’udienza odierna e per quella precedentemente svoltasi in data 18/6/2024 (rinviata per ragioni di emergenza correlate ad un pericolo d’incendio) la cancelleria di questa Corte non ha provveduto ad effettuare notifica della fissazione d’udienza all’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, nominato dal ricorrente in data 23/3/2024 alle ore 13,25 in aggiunta all’AVV_NOTAIO, estensore dei motivi di ricorso.
Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che risulta sanata in quanto non eccepita dal difensore presente all’odierna udienza, AVV_NOTAIO, presente su delega dell’AVV_NOTAIO, e dal difensore presente alla scorsa udienza, AVV_NOTAIO, presente su delega dell’AVV_NOTAIO (cfr., ex multis Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620:”In caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell’eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l’imputato, regolarmente citato, sia presente o meno”).
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
3. Quanto al primo motivo di doglianza, il Tribunale ha offerto un’articolata giustificazione a sostegno del rigetto della eccezione formulata dalla parte, evidenziando come la nomina del nuovo difensore (AVV_NOTAIO), a cui avrebbe dovuto essere inviata la notifica della fissazione della data di udienza per il riesame, non risultasse tempestivamente comunicata al giudice procedente, dal che era derivata la notifica dell’avviso di udienza al solo difensore di fiducia estensore dei motivi dell’impugnazione.
Ha evidenziato che l’indagato, a cui era stato notificato l’avviso ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen., resosi conto della mancata indicazione dell’AVV_NOTAIO nell’atto ricevuto, avrebbe dovuto attivarsi presso il nuovo difensore di fiducia, rendendolo edotto della data fissata per la discussione della richiesta di riesame proposta dal codifensore AVV_NOTAIO.
Nel rigettare l’eccezione di nullità qui impugnata, il giudice dell’appello cautelare ha richiamato il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’omesso avviso della data dell’udienza fissata per la trattazione del riesame ad uno dei due difensori di fiducia, nominato con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto carcerario prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, causa di nullità a regime intermedio, non può essere dedotta dall’indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa. Tale circostanza ricorre allorquando l’indagato non si attivi per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell’udienza, nonostante la consapevolezza della non risultanza al tribunale della nuova nomina.
A conforto dell’assunto ha > citato un recente precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199), secondo cui le nullità diverse da quelle assolute ed insanabili non possono essere eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa.
Il principio ha trovato applicazione soprattutto nell’ambito della procedura del riesame, dove la necessità di rispettare i tempi ristretti per la fissazione dell’udienza sono finalizzati ad assicurare il celere esame della istanza de libertate, a garanzia dell’indagato sottoposto a misura cautelare.
Nella motivazione della sentenza citata, infatti, si legge:”La giurisprudenza di questa Corte ha (…) reiteratamente sostenuto che l’effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia (tale è quella effettuata ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen.) deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all’autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell’imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato (Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, COGNOME, Rv. 239381; Sez. 2, n. 21142 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 236662, che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non notificato al difensore nominato lo stesso giorno nel quale era stato emesso l’avviso; Sez. 6, n. 27138 del 10/04/2003, Fikri, Rv. 226122). La peculiare natura del procedimento di riesame e i termini assai ristretti fissati per la celebrazione dell’udienza camerale, funzionali ad una pronta verifica giudiziale di un provvedimento limitativo della libertà personale, costituiscono terreno elettivo per l’applicazione di tale principio, considerata la specificità del caso in esame nel quale rileva anche l’applicazione della regola dettata dall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale le nullità diverse da quelle assolute ed insanabili non possono essere eccepite da chi via ha dato o concorso a darvi causa (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 44075 del 10/07/2014, Fè, Rv. 260611 secondo cui la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen., e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa; nello stesso senso, Sez. 5, n. 30573 del 19/03/2009, Giampà, Rv. 244474)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La difesa sostiene che tale orientamento non possa trovare applicazione nel caso in esame, essendo la nomina dell’AVV_NOTAIO avvenuta contestualmente a quella dell’AVV_NOTAIO, nella immediatezza della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare.
La circostanza, tuttavia, oltre a non essere evincibile dagli atti in possesso di questa Corte (dove non si rinvengono le nomine effettuate prima dell’udienza del
riesame e gli atti di trasmissione), non è stata in alcun modo documentata dalla difesa, risultando il ricorso privo di idonea allegazione riguardante l’aspetto dell’asserita contestualità delle due nomine, che darebbe luogo alla mancata ricorrenza dei presupposti che consentono di applicare l’orientamento richiamato dal Tribunale.
Come è noto, l’autosufficienza del ricorso è requisito richiesto anche in seguito alla entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01:”In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione,- materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”). E’ principio generale, ribadito in plurime pronunce di questa Corte, quello in base al quale è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, provvedere alla produzione dell’atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l’atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, a fronte della giustificazione offerta dal Tribunale, che riprende il principio affermato da questa Corte nella pronuncia citata sopra, il rilievo difensivo si pone in termini puramente generici ed oppositivi.
4. Parimenti inammissibili risultano gli ulteriori motivi di ricorso.
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).
Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), poichè il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell’articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non debbano essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237475).
Alla luce di quanto precede il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’asserita mancanza di una motivazione idonea a sostenere la gravità indiziaria circa la condotta contestata, deve essere reputato manifestamente infondato per genericità.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato è enucleabile una puntuale analisi della regiudicanda, fondata sul contenuto delle conversazioni intercettate riportate in motivazione.
Di contro, le critiche avanzate dalla difesa al ragionamento seguito dal Tribunale sono del tutto generiche: non si dice nel ricorso quali deduzioni difensive siano state trascurate nella ordinanza in ordine alla gravità indiziaria e come il mancato esame di esse abbia inciso sulla congruità e correttezza della motivazione.
In proposito è d’uopo ribadire l’orientamento di questa Corte, in base al quale “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a
lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica” (così, ex multis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264879).
Quanto alla contestazione riguardante l’aggravante di cui all’art. 80 d. P.R. 309/90, il Tribunale ha mostrato di condividere le argomentazioni espresse dal giudice che ha emesso l’ordinanza genetica, riportando il dialogo d’interesse in cui si fa esplicito riferimento alla presenza sulla imbarcazione di “454 pacchi” contenuti in numerosi “borsoni”.
Deve rilevarsi, anche con riferimento a tale aspetto,. come il ricorso si limiti a dolersi della mancata considerazione delle doglianze difensive da parte del Tribunale, senza tuttavia illustrare il contenuto e la decisività di esse.
I rilievi riguardanti la genericità della imputazione e l’assenza di elementi dai quali desumersi la ricorrenza della gravità indiziaria in ordine all’aggravante dell’ingente quantitativo non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza, in cui sono riportati i passaggi più significativi dei dialoghi intercettati posti a fondamento del decisum, sia pure attraverso il richiamo al contenuto della ordinanza genetica, che il Tribunale condivide.
Manifestamente infondate risultano altresì le critiche mosse al ragionamento espresso dal Tribunale in ordine all’adeguatezza della misura prescelta (motivo terzo del ricorso).
Trattasi di rilievi del tutto generici che non si confrontano con la motivazione offerta dal Tribunale, che ha chiaramente evidenziato, con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, i caratteri incidenti sull’attuale, elevato pericolo di recidivanza, desunti dalla gravità del fatto, dalla esistenza di carichi pendenti dai quali risulta che il ricorrente è destinatario di due ulteriori ordinanze di custodia cautelare per violazioni inerenti alla legge in materia di stupefacenti, dal contesto ambientale in cui è maturata la vicenda.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod.. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ih favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). Si dispongono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
In RAGIONE_SOCIALE, così deciso il 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Prei1ente