Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25861 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 08/03/1946
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità dell’imputato pe reato di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che denunzia l’omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia – è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al dife d’ufficio, Avv. COGNOME in data 29.08.2024 e dunque in data anteriore alla nomina del difenso di fiducia.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso -che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità – è generico e non consentito in sede di legittimi perché versato in fatto e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con inferenze appropriate, dal giudice del gravame che ha accolto l doglianze della pubblica accusa, con particolare riferimento all’attribuibilità, a COGNOME Presidente del consiglio di amministrazione, della disponibilità dei conti correnti societari potere esclusivo di operarvi (pag.2: “COGNOME restava l’unico in grado di operare sui conti”) e dell’inesistenza di qualsiasi riscontro contabile della destinazione degli indebiti prelevame in uno alla condizione di irreperibilità del soggetto, che si è sottratto al confronto con la cu del fallimento;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Osservato che nulla aggiunge la memoria difensiva del 16 giugno 2025, trasmessa dal legale fiduciario del ricorrente, dal momento che deve valere il radicato principio di diritto secon quale l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore dell’imputato c rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che a acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez. U n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, COGNOME, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. U n. 20300 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 246909); che, come riconosciuto dallo stesso difensore oggi istante, la sua nomina è intervenuta il 3 settembre 2024 dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al precedente difensore di uf
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il consiglier, estensore
Il Presidente