Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9068 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9068 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– AVV_NOTAIO –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Palermo,
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 10/04/2024, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 1 e giorni 15 in ordine ai reati di cui agli artt. 1216 e 1231 cod. nav..
Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre l’imputato lamentando, con un unico motivo, violazione di legge processuale per essere stato il decreto di citazione per il giudizio di appello erroneamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata di altro e omonimo difensore, con conseguente nullità della sentenza per omessa vocatio in ius del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Risulta infatti che l’atto di appello Ł stato proposto dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, con studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO e depositato presso il Tribunale di Trapani a mezzo PEC dall’indirizzo di posta elettronica certificata: «EMAIL»
Il decreto di citazione per l’udienza di appello Ł stato invece notificato a «NOME COGNOME» all’indirizzo di posta elettronica certificata «EMAIL».
Da ricerca effettuata sul sito del RAGIONE_SOCIALE risultano essere iscritti due distinti avvocati:
NOME NOME (CODICE_FISCALE), INDIRIZZO, PEC: EMAIL;
NOME (CODICE_FISCALE), INDIRIZZO, PEC:
EMAIL.
Nel caso specie, pertanto, il ricorso Ł stato depositato dall’AVV_NOTAIO (che si Ł firmato solo NOME COGNOME), mentre il decreto di citazione Ł stato notificato all’omonimo AVV_NOTAIO.
Il difensore di fiducia, conseguentemente, non ha ricevuto alcuna notifica, nØ ha potuto svolgere il mandato difensivo, con conseguente nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’articolo 179, comma 1, cod. proc. pen..
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo AVV_NOTAIO della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
NOME COGNOME