Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36669 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36669 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Luca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 del la Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso ; udito, per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri il 21 settembre 2021 che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME
COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 e 544ter , primo e terzo comma, cod. pen., e li aveva condannati, entrambi, alla pena di due anni di reclusione e di 33.000,00 euro di multa.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in concorso tra loro, il 26 dicembre 2018, avrebbero sottoposto senza necessità a sevizie un animale di razza suina, in particolare legandolo per le zampe posteriori, agganciandolo con una corda ad un’autovettura e trascinandolo lungo una strada pubblica, fino a cagionarne la morte.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di ricorso.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) , e 179 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 148 e 601, comma 5, cod. proc. pen., avuto riguardo all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello al difensore di fiducia degli imputati.
Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente dato atto della regolare esecuzione delle citazioni di rito per l’udienza e proceduto alla trattazione scritta del giudizio per l’assenza della tempestiva richiesta di discussione orale. Si rappresenta che l’avviso di fissazione dell’udienza non è stato notificato al difensore degli imputati, dando luogo così ad una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e ss. cod. proc. pen. Si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza comporta una nullità assoluta del procedimento e, conseguentemente, della sentenza di secondo grado, perché viola il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa (si citano: Sez. 2, n. 3094 del 25/01/2023; Sez. 2, n. 2097 del 19/01/2023; Sez. 2, n. 24276 del 06/06/2023; Sez. 3, n. 14965 dell’11/04/2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che denuncia la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello, in ragione dell’omessa notifica al difensore dell’avviso relativo alla fissazione dello stesso, è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Nel giudizio di appello, l’avviso al difensore per informare lo stesso della trattazione del processo e della relativa data è adempimento previsto dalla legge come indefettibile, a norma dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Occorre osservare, inoltre, che, nella fisionomia del giudizio di secondo grado, la notifica dell’avviso al difensore è adempimento necessario perché consente allo stesso di partecipare all’udienza, se è stato già disposto che il processo venga trattato in forma orale, ovvero di esercitare il diritto potestativo di chiedere la trattazione orale, o, comunque, di interloquire per iscritto in caso di definizione nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’.
L’omessa notificazione al difensore dell’avviso relativo al giudizio di appello, seguita dalla mancanza di qualunque intervento del medesimo nel procedimento, quindi, determina l’integrazione della fattispecie di ‘assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza’, sanzionata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con la nullità assoluta ed insanabile.
Nella specie, emerge chiaramente dagli atti, e non è in alcun modo contestato, che non è stata effettuata alcuna notifica all’AVV_NOTAIO, unico difensore di fiducia di entrambi gli imputati, in relazione agli avvisi di fissazione per il giudizio di appello.
Invero, le certificazioni rilasciate dal registro informatizzato delle notifiche attestano, con riferimento ad entrambi gli avvisi (ossia quello relativo all’AVV_NOTAIO quale difensore di COGNOME e quello relativo all’AVV_NOTAIO quale difensore di COGNOME), che, «dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, la notifica NON è stata correttamente effettuata». Entrambe le certificazioni, inoltre, precisano che vi è stata «Mancata Consegna».
In forza dei principi applicabili alla fattispecie, deve rilevarsi la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello nei confronti di entrambi gli attuali ricorrenti, per l’omessa notifica all’unico difensore degli avvisi al medesimo spettanti in ordine alla fissazione del processo di secondo grado.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di Reggio Calabria perché proceda nuovamente alla trattazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio.
Così deciso il 30/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME