Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9840 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9840 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 7, comma 15bis , d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Milano il 20 novembre 2021, il 4 dicembre 2021, il 7 dicembre 2021 e l’11 dicembre 2021.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omesso l’invio al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il difensore allega, in particolare, che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato comunicato a un collega omonimo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato in quanto le prove poste a fondamento della condanna non sarebbero univocamente indicative dell’esercizio abusivo
dell’attività di guardiamacchine o parcheggiatore, non essendo possibile escludere che si trattasse di mera richiesta di elemosina.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultronea la disamina del secondo.
5 . Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del primo motivo di ricorso, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato comunicato per via telematica il 10/04/2025 all’indirizzo email EMAIL, ossia a un indirizzo che corrisponde a un professionista diverso da quello nominato di fiducia dall’imputato con atto depositato in cancelleria, identificabile nell’AVV_NOTAIO del foro di Milano con indirizzo pec EMAIL e con codice fiscale diverso da quello indicato nella ricevuta di notificazione.
6 . L’omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello, che dal verbale del 4 giugno 2025 risulta essersi svolto con rito cartolare in difetto di diversa istanza di parte, determina la nullità del medesimo atto, assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, in relazione all’art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 -01), imponendo l’ annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso. Così è deciso, 27/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME