Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47320 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 14/1/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 20/2/2018, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione all’art. 420-quater cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado, citando giurisprudenza di legittimità sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Ed invero, risulta dagli atti che nel verbale di identificazione, non a indicato il COGNOME il difensore di fiducia, gli veniva nominato d’ufficio NOME COGNOME del foro di Bologna, presso il cui studio professionale elegge domicilio; che da quel momento tutte le notifiche erano effettuate press difensore di ufficio e l’imputato, già dall’udienza preliminare, veniva dichi assente; che la dichiarazione di assenza era ribadita sia nel giudizio di grado che in quello di appello; che il difensore con i motivi aggiunti chie dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per la mancata conosce effettiva del procedimento da parte del COGNOMECOGNOME insistendo sulla inidoneità de notifica presso il difensore di ufficio domiciliatario.
Poiché tutte le notifiche successive al verbale di identificazione sono effettuate al difensore di ufficio, effettivamente si pone la questione relati conoscenza del processo da parte del COGNOME, come eccepita innanzi alla Cort territoriale dal difensore di ufficio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autore composizione, ha avuto cura di precisare che, ai fini della dichiarazion assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicil presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’ instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’ind tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sezioni Uni n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420 – 01).
Nel caso di specie, il difensore ha allegato il certificato di residenza dell’imputato, da cui risulta che lo stesso è stato «cancellato per irreperib accertamento dal 22/8/2011», né vi sono elementi ulteriori da cui po desumere che il COGNOME si sia volontariamente sottratto alla conoscenza d procedimento a suo carico.
Il difetto di vocatio in ius e la incolpevole mancata conoscenza del processo – che ha precluso la effettiva instaurazione di un rapporto professionale difensore di ufficio e l’imputato e, quindi, la mancata realizzazione condizioni da cui dedurre l’esistenza di un rapporto di informazione tra il l benché nominato di ufficio e l’assistito – hanno determinato una nullità asso ed insanabile, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche d’uf ogni stato e grado del procedimento, in quanto relativa alla omessa noti all’imputato (rectius: eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed inidonea a
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determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato) della citazione a giudizio.
Vanno, dunque, annullate entrambe le sentenze di merito e revocate le statuizioni civili.
La corretta instaurazione del rapporto processuale, tuttavia, impone di verificare se sia maturata la prescrizione. Orbene, tenuto conto che il tentativo di rapina impropria per cui si procede, commesso in data 17/10/2013, è punito con la pena massima della reclusione di anni sei mesi otto, la prescrizione, comprese le interruzioni, non può superare gli anni otto e mesi quattro, di talché è maturata in data 17/2/2022.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revoca le statuizioni civili e dichiara il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.