Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2618 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2618 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Sorrento il 7 Aprile 1968
avverso la sentenza resa il 2 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che insiste nei motivi di ricorso, censurando considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
11)
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 14 dicembre, ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di ricettazione di un motoveicolo e, riconosciuta la circostanza attenuante d cui all’articolo 648 quarto comma cod.pen. come equivalente alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in due anni di reclusione ed euro 450 di multa.
2.Con il ricorso l’imputato ha dedotto :
2.1 Violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza poiché l’imputato non ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex a 415 bis cod.proc. pen. e del successivo decreto di citazione a giudizio in primo grado, in quanto sono state notificate al difensore di ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen.
Il collegio aveva respinto detta eccezione, osservando che l’imputato aveva dichiarato domicilio in INDIRIZZO residenza fittizia per antonomasia, che veniva indicata per i soggetti privi di fissa dimora; riteneva pertanto che la notifica dell’avviso di conclusione del indagini e del decreto di citazione a giudizio fossero state correttamente notificate all’imputato tramite il difensore d’ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. poichè il domicilio dichiarato non era idoneo. Tuttavia la Corte non si confronta con le istanze difensive poiché è vero che il domicilio dell’imputato era fittizio e viene utilizzato proprio dalle persone senza fi dimora, ma le notifiche dovevano essere ripetute direttamente all’imputato.
2.2 Violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva poiché il collegio si è limitato a valorizzare i precedenti penali e affermando genericamente la pericolosità dell’imputato non ha considerato che le circostanze del fatto risultavano di scarsa rilevanza tale da potersene desumere una contenuta caratura criminale dell’imputato.
2.3 Vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla spiccata abilità delinquenziale in quanto l’imputato si era dato alla fuga alla vista dei militari.
2.4 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riduzione della pena poiché la Corte ha ritenuto di porre la circostanza attenuante di cui all’articolo 648 quarto comma cod.pen. in bilanciamento con la recidiva, determinando la pena in anni due di reclusione, ma avrebbe potuto escludere la recidiva o ritenerla subvalente.
Il ricorso è inammissibile poiché, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, perlopiù reitera le censure già formulate con il gravame, invocando una diversa valutazione del compendio probatorio che è stata oggetto da parte dei giudici di merito di una verifica approfondita e scrupolosa, in forza di argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie.
3.1L’eccezione di nullità proposta con il primo motivo è manifestamente infondata e la Corte ha fornito corretta risposta a pag. 2 della sentenza impugnata, osservando che il domicilio dichiarato corrispondeva ad un recapito fittizio per i soggetti senza fissa dimora, dal momento che vi è una casella postale dove gli stessi possono ritirare la posta, sicchè la notifica è sta correttamente effettuata al difensore di ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen.. La nullità dedotta è a regime intermedio e deve essere eccepita dalla parte entro i termini di cui all’art. 491 cod.proc.pen., mentre la relativa eccezione non è stata proposta nell’ambito del
giudizio di primo grado, ma solo in sede di appello, sicchè la stessa, anche ove fosse intervenuta, deve ritenersi sanata.
3.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché a pagina tre della sentenza la Corte evidenzia non soltanto i precedenti penali, ma anche la pericolosa propensione a delinquere dell’imputato e rileva che i precedenti risultano sintomatici di una perdurante inclinazione all commissione di delitti contro il patrimonio, che ha operato come fattore criminogeno in relazione al reato per cui si procede.
3.3 La terza censura è generica poiché la Corte territoriale ha correttamente negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando per un verso le modalità dell’azione e, per altro, l’assenza di un comportamento processuale collaborativo e, più in generale, di rilevanti elementi in ipotesi sintomatici della necessaria nneritevolezza.
3.4 II quarto motivo non è consentito poiché immotivatamente invoca una diversa valutazione in merito all’equivalenza o prevalenza delle circostanze di segno opposto ex art. 69 cp senza allegare manifeste illogicità o contraddizioni intrinseche che sole rientrano nel sindacato di questa Corte.
4.In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME