Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42850 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME STANLEY nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore Nessuno è presente.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe GLYPH la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha condannato il ricorrente alla pena di anni sette di reclusione ed euro 40.000,00 di multa oltre le spese processuali per il reato di cui all’art. 73 comma 1 DPR 309/90.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia dell’imputato, nominato il 16.03.2022 presso l’Ufficio matricola della casa circondariale di Agrigento, GLYPH con revoca del precedente difensore di fiducia COGNOME e ciò nonostante che la mancata notifica fosse stata evidenziata dal neo difensore anche con le note di udienza del 17.10.2022, ritualmente depositate e allegate al ricorso.
2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione cm n relazione al giudizio di responsabilità in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto che il ricorrente era arrivato ad Agrigento solo il 24.12.2020 mentre il fatto accertato di illecita detenzione all’interno dell’abitazione in INDIRIZZO di 20 ovuli contenenti eroina, oltre undici ovuli e mezzo contenenti eroina e cocaina e tre ovuli contenenti cocaina, è riconducibile al 28.12.2020.
2.2. Con il terzo motivo deduce la mancata riqualificazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90.
2.3. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva.
2.4. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’ omesso bilanciamento e la concessione della prevalenza delle circostanze generiche con la recidiva contestata.
2.5. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen. avendo effettuato solo un giudizio di congruità della pena comminata dal primo giudice.
3.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio della sentenza in quanto il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. Ha dedotto che “qualora si volesse ravvisare nell’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello al difensore di fiducia una nullità a regime intermedio, il difensore ha dimostrato di averla eccepita prima dell’udienza senza che la Corte territoriale, pur riportando il nome del
difensore di fiducia corretto nell’epigrafe, abbia respinto formalmente la dedotta questione. Del resto, la nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO è stata effettuata dall’imputato il 16.3.2023 presso l’Ufficio Matricola, quindi in epoca anteriore al decreto di citazione (datato 18.5.2023) e con atto che inevitabilmente doveva considerarsi a disposizione dell’Autorità giudiziaria al momento dell’emissione del decreto”.
4. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.
Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale – esame consentito al Collegio stante la natura della doglianza sollevata dal ricorrente – si evince che, a seguito del gravame interposto dall’imputato, la comunicazione della fissazione dell’udienza del 9.10.2022 dinanzi alla Corte di appello non veniva inviata all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia, che era stato nominato il 16.03.2022 dall’imputato dinanzi all’Ufficio matricola, con revoca della precedente nomina all’AVV_NOTAIO NOME; il decreto di citazione a giudizio per l’udienza di appello, datato 18.05.2022, per l’udienza del 19.10.2022, riportava infatti ancora quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO.
Ne deriva che il difensore titolare per il giudizio di appello, non è stato avvisato dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, situazione che integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 26359801; Sez. 1 -n. 50443 del 04/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018 )).E’ affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio a difensore diverso da quello nominato dall’imputato detenuto con dichiarazione resa al direttore dello stabilimento di custodia, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., non sia pervenuta all’autorità procedente Sez. 1 n. 50443 del 04/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018). I restanti motivi rimangono assorbiti.
Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio .
Così deciso 1’11.10.2023