Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48490 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48490 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria difensiva, corredata di allegati, del difensore dei ricorrenti, i quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti dei ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo solo la durata delle pene accessorie.
Avverso la richiamata sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, mediante il comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, denunciando, con l’unico motivo di ricorso, nullità assoluta della sentenza per la mancata notifica al predetto difensore del decreto di citazione a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo sotteso a entrambi i ricorsi è fondato.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio del processo che si è svolto dinanzi alla Corte d’appello – giudizio al quale l’AVV_NOTAIO, che ha sottoscritto il relativo atto di gravame, non ha partecipato attivamente, neppure mediante l’invio delle conclusioni scritte nel rito cartolare – risulta che, effettivamente decreto di citazione a giudizio è stato notificato solo all’AVV_NOTAIO, che, tuttavia, non risulta mai essere stato nominato difensore dai ricorrenti e che pure è indicato come tale nella stessa epigrafe della sentenza impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiduci dell’imputato determina una nullità d’ordine generale (ex aliis, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME Mattia, Rv. 258615 – 01; Sez. 2, n. 2784 del 11/10/1991, dep. 1992, COGNOME e altro, Rv. 189389 – 01).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente