Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41743 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1128/2025
NOME COGNOME
UP – 17/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE di ASSISE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che hanno chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata è stata emessa il 25 febbraio 2025 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta, che, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza
del Tribunale di Gela, che aveva condannato NOME per il reato di cui allÕart. 73 d.P.R. n. 159 del 2011.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, lÕimputato avrebbe violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, ponendosi, nonostante gli fosse stata revocata la patente, alla guida di un motociclo. In particolare, il 20 marzo 2020, in Gela, lungo la INDIRIZZO‘Acropoli, alcuni agenti della Polizia di Stato avevano fermato, per un controllo di rito, un motociclo Piaggio Beverly, condotto da NOME, che risultava sprovvisto di patente di guida. A seguito di ulteriori controlli, gli agenti accertavano che: il Prefetto aveva revocato al COGNOME la patente di guida; con decreto del 15 giugno 2011 il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato all’imputato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre; in data 9 settembre 2018, il COGNOME era stato scarcerato e, in pari data, gli era stato notificato il verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione per il residuo periodo di 647 giorni, cioè fino al 17 giugno 2020; con decreto del 28 novembre 2018, il Tribunale di Caltanissetta, all’esito del giudizio di rivalutazione, aveva ritenuto sussistente l’attualitˆ della pericolositˆ sociale dell’imputato, disponendo l’esecuzione della misura per la residua durata.
Il Tribunale di Gela aveva condannato lÕimputato, con sentenza del 14 aprile 2023, che era stata confermata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta.
Avverso la sentenza di secondo grado, il COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con il quale la parte aveva dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 11 e 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che lÕimputato non avesse mai ricevuto comunicazione dell’esito del giudizio di persistenza della pericolositˆ sociale.
Con sentenza del 9 luglio 2024, la Prima sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte di appello, ritenendo fondato lÕunico motivo di ricorso.
La Prima Sezione aveva ritenuto che la decisione impugnata fosse viziata nella parte in cui i giudici di merito, nel dare atto della sospensione della misura di prevenzione per l’intervenuta detenzione superiore a due anni, non avevano accertato che lÕimputato avesse ricevuto la comunicazione del decreto di rivalutazione di pericolositˆ sociale.
Al riguardo, aveva sottolineato che, Çsecondo la giurisprudenza di legittimitˆ prevalente, Çil periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all’interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della carta precettiva da parte degli organi di poliziaÈ (Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, Rv. 243489)
Con sentenza emessa il 25 febbraio 2025, la Corte di assise di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di condanna.
Avverso la ÒnuovaÓ sentenza di secondo grado, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
7.1. Con un unico motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 11 e 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e 627 cod. proc. pen.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la condanna nonostante la mancanza della prova della rituale notificazione del decreto di rivalutazione della pericolositˆ sociale, adottato dal Tribunale di Caltanissetta il 28 novembre 2018. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto superata la mancata notificazione Çvalorizzando mere presunzioniÈ, in violazione della pronuncia della Suprema Corte.
Il ricorso deve essere accolto.
LÕunico motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha rilevato che Çè incontestato che, con verbale del 9 settembre 2018, cioè lo stesso giorno della scarcerazione, l’imputato veniva sottoposto alla misura di prevenzione per residui 647 giorni, cioè fino al 17 giugno 2020, e che, in data 28 novembre 2018 (perci˜, prima della scadenza della misura), veniva emesso il decreto di valutazione della persistenza della pericolositˆ socialeÈ. Per cui, Çalla data del fatto (20 marzo 2020), il COGNOME era sottoposto a misura di prevenzione, attesa la scadenza al 17 giugno 2020, in forza dell’originario decreto di applicazione confermato a seguito della valutazione di persistenza della pericolositˆ socialeÈ.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato, in ogni caso, fosse consapevole della misura di prevenzione e delle relative prescrizioni. Ha ritenuto non decisivo il mancato accertamento della formale comunicazione del decreto di
valutazione della persistenza della pericolositˆ sociale, in considerazione del fatto che all’imputato era stato comunque notificato il verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione.
La decisione della Corte di appello si pone in contrasto con il dato normativo e non si uniforma al dettato della sentenza di annullamento, con la quale era stato chiarito come non fosse sufficiente il mero verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione.
Va precisato che lÕart. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che: la sorveglianza speciale rimane sospesa quando il soggetto viene sottoposto a detenzione per espiazione pena; quando il periodo di detenzione si protrae per almeno due anni, il Tribunale deve valutare la persistenza della pericolositˆ sociale; nel caso di persistenza, il Tribunale emette decreto con cui ordina lÕesecuzione della misura; questÕultima rimane sospesa fino alla comunicazione del decreto di rivalutazione.
Dal chiaro dato letterale, emerge che la misura di prevenzione rimane sospesa fino alla comunicazione allÕinteressato del decreto di rivalutazione della pericolositˆ sociale. Prima di tale comunicazione, essendo sospesa la misura, non potrebbe esservi alcuna violazione di essa. Il reato in esame, dunque, giˆ sotto il profilo oggettivo, non pu˜ ritenersi integrato senza lÕaccertamento della comunicazione allÕinteressato del decreto di rivalutazione della pericolositˆ sociale.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che dovrˆ accertare se, prima dei fatti accaduti il 20 marzo 2020, il NOME avesse ricevuto comunicazione del decreto di rivalutazione della pericolositˆ sociale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Cos’ deciso, il 17 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME