Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20959 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TAURIANOVA il 06/12/1994
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del GIP TRIBUNALE di COGNOME
lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME con udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Palmi, con ordinanza del 28 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale n. 485/24 presentata da NOME COGNOME in data 22 gennaio 2025, in quanto tardiva, per essere spirato il termine il 19 gennaio 2025 e ha ordinato l’esecuzione di detto decreto.
L’iter processuale si è dipanato nel modo seguente. In data 12 novembre 2024 il Gip presso il Tribunale di Palmi ha emesso il decreto penale di condanna n. 485/24 nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, commesso in Taurianova il 10 luglio 2023, alla pena di euro 1600 di multa (ridotta di un quinto a euro 1280 di multa nel caso di pagamento a pena pecuniaria nel termine di 15 giorni).
Il Gip presso il Tribunale di Palmi ha ritenuto tardiva l’opposizione, muovendo dal rilievo che la notifica del decreto penale si sarebbe perfezionata in data 4 gennaio 2025 per compiuta giacenza.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore formulando, un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 157, 157 ter, 170 e 461 cod. proc. pen.
Il giudice ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto penale eseguita con le seguenti modalità:
-il decreto penale di condanna è stato inserito dall’ufficio Unep di Palmi all’interno di una busta verde in copia conforme all’originale e inviato il 20 dicembre 2024 a mezzo raccomandata AR all’indirizzo di residenza dell’imputato;
-l’incaricato della consegna del plico, non essendo riuscito a notificare l’atto per motivi che non risultano specificati nell’apposito spazio contenuto sul retro della busta verde contenente l’atto giudiziario, ha inviato il 24 dicembre 2024 il cosiddetto avviso cad (comunicazione di avvenuto deposito) con raccomandata numero 666522207845;
da tale data, 24 dicembre 2024, sarebbero decorsi 10 giorni per la compiuta giacenza, perfezionatasi quindi il 4 gennaio 2025 con conseguente tardività dell’opposizione al decreto penale proposta il 22 gennaio 2025.
In realtà il difensore osserva che:
-il plico originario contenente l’atto giudiziario non era stato consegnato per temporanea assenza del destinatario; lo stesso era stato depositato presso l’ufficio postale il 24 dicembre 2024 e che sempre in tale data era stata spedita comunicazione di avviso deposito con raccomandata n. 666522074845;
tale raccomandata era stata consegnata con successo il 27 dicembre 2024 in Rizziconi, comune diverso da quello di residenza di Larosa e con il quale
l’imputato non ha alcun legame, non essendovi mai stato residente come comprovato dal certificato storico di residenza allegato al ricorso;
la raccomandata n. NUMERO_DOCUMENTO a mezzo della quale è stato spedito il decreto penale di condanna è stata consegnata con successo l’ 8 gennaio 2025 in Terranova frazione San Martino, INDIRIZZO tale ultima data individua il momento preciso in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza e contezza del contenuto del plico, sicché deve ritenersi tempestiva l’opposizione al decreto penale depositata il 22 gennaio 2025.
il giudice di merito si è limitato a presumere la conoscenza dell’atto giudiziario da parte dell’imputato utilizzando il meccanismo della compiuta giacenza. stante il decorso del termine di 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata contenente la cad mai ricevuta da Larosa, in quanto indirizzata in un comune diverso da quello di residenza dell’imputato.
L’erronea spedizione della cad ad un indirizzo diverso da quello di residenza costituisce una violazione sostanziale che impedisce il perfezionamento della notifica secondo il meccanismo previsto dall’articolo 8 della legge 890/1982. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la validità della notifica mediante il servizio postale presuppone il rigoroso rispetto delle formalità previste dalla legge numero 890/1982: l’invio del cad in un comune diverso da quello di residenza dell’imputato costituisce una violazione che non può essere sanata e che impedisce il perfezionamento della notifica. Ne consegue che l’unico momento rilevante ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione è quello dell’effettiva consegna del plico originario contenente il decreto penale, avvenuta in Taurianova 18 gennaio 2025.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto GLYPH annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla verifica degli atti, possibile per il collegio essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), emerge l’iter della notifica del decreto penale è stato effettivamente quello delineato dal ricorrente:
il piego contenente la copia conforme del decreto penale di condanna è stato « inviato a mezzo posta con raccomandata AR all’indirizzo di residenza dell’imputato, (risultante tale anche nella parte del decreto penale in cui sono state indicate le sue generalità, oltre che dal certificato anagrafico allegato al ricorso), ove peraltro non è stato rintracciato;
la successiva comunicazione di avvenuto deposito è stata inviata con raccomandata ad un indirizzo diverso rispetto a quello della residenza;
è stato nuovamente spedito il decreto penale di condanna con altra raccomandata consegnata con successo l’ 8 gennaio 2025 in Terranova frazione San Martino, INDIRIZZO indirizzo di residenza dell’imputato.
4.In ordine al momento di perfezionamento della notifica, il collegio intende dare continuità all’indirizzo già espresso da questa Corte, da ultimo con la sentenza Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285752 – 01, secondo cui “in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto
deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa”.
In tale ultima sentenza si è dato atto di un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario si perfeziona con l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto, ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che lo stesso destinatario abbia ricevuto detta raccomandata (tra le altre, Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 270729), mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali ha notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata (Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 277583; Sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275341; Sez. ,5, n. 40481 del 18/05/2018, COGNOME, Rv. 273886).
Secondo il nuovo e più rigoroso orientamento di legittimità cui si intende aderire, invece, la notifica a mezzo posta rimasta ineseguita per la mancata consegna dell’atto (ovvero per la consegna del medesimo a persona diversa da quella cui è destinato) non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario medesimo (Sez. 2, n. 13900 del 05/02/2016, Firenze, Rv. 266718; Sez. 2, Sentenza n. 24807 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276968; Sez. 3, Sentenza n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv. 281947; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv. 283429). Tale principio – si è affermato nella sentenza COGNOME sopra richiamata – ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite civili, che hanno affermato come, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953).
Il più recente orientamento deve, quindi, in questa sede, essere ribadito, in quanto coerente con la necessità che siano assicurate modalità di notificazione
che garantiscano la effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario:
esigenza particolarmente pregnante, fra l’altro, con riferimento al decreto penale di condanna che viene emesso
inaudita altera parte e, in assenza di opposizione
nei ristretti termini previsti dall’art. 461 cod. proc. pen., diviene definito e esecutivo. La mera spedizione dell’avviso non è di per sé modalità idonea ad
informare l’imputato del deposito dell’atto (e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l’ufficio postale) se alla stessa non segue la
ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso; in altri termini la spedizione sarebbe adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l’accertamento
dell’effettiva ricezione dell’avviso di deposito da parte dell’interessato, adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità,
intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa.
5.Nel caso di specie, dopo la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario, la comunicazione di avviso di deposito è stata inviata ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza, ovvero ad un indirizzo con il quale, sulla base degli atti a disposizione, COGNOME non aveva collegamento, non risultando abbia ivi effettuato dichiarazione o elezione di domicilio. Il giudice procedente ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto per effetto della immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito, della successiva attestazione di spedizione della stessa comunicazione e del mancato ritiro del piego, senza tenere conto, tuttavia, che non vi era certezza che il destinatario avesse ricevuto la comunicazione. Il giudice, dunque, nel dichiarare l’inammissibilità della opposizione, ha fatto decorrere il relativo termine da una data in cui, invece, in ragione dei principi sopra indicati, la notifica non poteva dirsi ancora perfezionata.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Gip del Tribunale di Palmi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Gip Tribunale di Palmi per l’ulteriore corso.