Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42629 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42629 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La pronunzia impugnata è stata deliberata il 2 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di diffamazione ai danni dell’AVV_NOTAIO, costituito parte civile.
Avverso detta sentenza ricorre l’imputato a mezzo del difensore di fiducia. L’unico motivo di ricorso lamenta un vizio processuale, legato all’erronea dichiarazione di assenza dell’imputato in primo grado sul presupposto del
perfezionamento della notifica del decreto di citazione mediante compiuta giacenza, perfezionamento che si assume non avvenuto perché – come testualmente si legge nel ricorso «sulla cartolina in atti risulta quale indirizzo “COGNOME NOME con indirizzo errato» (e pertanto si legge sulla cartolina “Non curato ritiro – Plico giacente in ufficio”)», aggiungendo che non vi era alcuna CAD.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L’impugnante deduce un vizio nella notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, vizio consistente nel fatto che il decreto anzidetto sarebbe stato notificato «non nelle mani dell’imputato ma notificato perché l’indirizzo non era compiutamente individuato: infatti sulla cartolina di ritorno in atti risulta quale indirizzo “COGNOME RAGIONE_SOCIALE con indirizzo errato” (e pertanto si legge sulla cartolina: “Non curato ritiro – Plico giacente in ufficio”) mentre il Giudice ha dichiarato l’assenza dicendo che la notifica si era perfezionata con la compiuta giacenza (cosa che non corrisponde all’avviso di ricevimento in atti e addirittura non risulta alcuna CAD)».
Ebbene, la verifica degli atti processuali – possibile in ragione della natura della censura – ha permesso di accertare che:
la notifica a COGNOME del decreto di citazione a giudizio è stata tentata all’indirizzo di residenza anagrafica, dove il destinatario era temporaneamente assente;
è stato immesso avviso nella cassetta della corrispondenza dello stabile;
dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale il ricorrente è stato notiziato con raccomandata dell’Il ottobre 2019;
l’atto non è stato ritirato;
su nessuno degli atti consultabili appare una dicitura da cui si evinca che l’indirizzo non era compiutamente individuato o che era errato.
Ne consegue che quanto si ricava dalla – non particolarmente chiara illustrazione della doglianza non corrisponde alla realtà processuale, il che non consente neanche di comprendere quale sia il vizio lamentato, con conseguente manifesta infondatezza del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma
di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/9/2023.