Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11670 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11670 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Trento dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre che riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;
che , in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione della notifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casa circondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso il difensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod. proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivo alla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede di conclusioni scritte;
che , con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazione rilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicchØ nel giudizio di cassazione non Ł consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11
della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate: la gravità della condotta realizzata con particolari modalità decettive, la rilevanza del danno patrimoniale cagionato e la pericolosità sociale e la particolare inclinazione all’illecito dell’imputato);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente