Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 5.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:a;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 9.11.2020, il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile
del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capove dell’art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del difensore di fiducia deducendo:
2.1 inosservanza di norme processuali con riguardo all’art. 601 comma quinto cod. proc. pen. quanto alla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia: rileva che, in data 22.11.2021, era stata depositata la nomina, quale difensore di fiducia, dello scrivente AVV_NOTAIO ma che, sia nel decreto di citazione per il giudizio di appello che nella sentenza, risulta indicato ancora l’AVV_NOTAIO, contestualmente revocato ma a cui era stato notificato l’atto di citazione in appello; eccepisce, perciò, la nullità assolut ed insanabile della sentenza;
2.2 inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 23 del DL 137 del 2020 ed all’art. 23-bis di cui alla legge di conversione per mancata notifica della requisitoria scritta del PG: osserva che, così come il decreto di citazione, anche le conclusioni del PG non erano state notificate al difensore di fiducia nominato avendo tuttavia la Corte d’appello omesso di vagliare l’eccezione di nullità che era stata sul punto tempestivamente sollevata con le conclusioni scritte e depositate via PEC in data 25.5.2023;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata: rileva, infatti, che l’omessa notifica al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale non sanata dalla notifica eseguita al difensore di ufficio; aggiunge che nel caso in esame al difensore non è stata data notizia delle conclusioni depositate dalla Procura AVV_NOTAIO;
la difesa del COGNOME ha trasmesso le proprie conclusioni con cui insiste nelle censure articolate con il ricorso e per l’annullamento della sentenza impugnata.
con provvedimento reso all’udienza del 6.2.2024, il collegio aveva disposto la acquisizione delle conclusioni del PG presso la Corte d’appello, non rinvenute nel fascicolo pervenuto con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata, con resiituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna essendo fondato il secondo motivo.
Con il primo motivo, infatti, la difesa solleva un’eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.
L’esame degli atti, consentito e, anzi, imposto alla Corte per la natura processuale della censura ha permesso di verificare che, in data 22.11.2021, era intervenuta ed era stata formalizzata la nomina dell’AVV_NOTAIO, con contestuale ed espressa revoca di ogni altra precedente nomina fiduciaria; risulta, anche, che, in data 24.1.2022, il nuovo difensore aveva chiesto, per il suo assistito, la ammissione al patrocinio a spese dello Stato con conferma della nomina ed elezione di domicilio presso il proprio studio e che la Corte d’appello, con provvedimento del 31.3.2022, aveva accolto la richiesta.
Ciò non di meno, il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 24.3.2023, era stato notificato al precedente difensore AVV_NOTAIO cui, in data 25.5.2023, erano state trasmesse anche le conclusioni del PG, mai invece notificate al nuovo difensore.
Se non ché, quest’ultimo, con memoria trasmessa nei termini prima dell’udienza – celebrata in forma cartolare ai sensi dell’art. 23-bis della legge 176 del 2020 – aveva eccepito espressamente solo la mancata trasmissione delle conclusioni del PG sviluppando, comunque, le proprie argomentazioni sul merito dell’impugnazione di cui aveva chiesto l’accoglimento.
Questa Corte ha più volte chiarito che l’omessa notilca dell’avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell’imputato, il quale abbia partecipato alla relativa udienza, integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello (cfr., Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269058 01; Sez. 6, n. 12619 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 246739 – 01).
Tale principio è certamente mutuabile nel processo “cartolare” nel quale la formulazione delle conclusioni nel merito (e, nel caso di specie, di altra e diversa eccezione di natura processuale) è circostanza equiparabile alla presenza in udienza del difensore, pur non citato.
Consegue, dunque, la inammissibilità dell’eccezione.
2. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Pacifico che al difensore nominato nel novembre del 2021 non erano state trasmesse le conclusioni del PG, va rilevato che, sulle conseguenze, sul piano processuale, di siffatta omissione, sono ravvisabili, nella giurisprudenza di questa Corte, due orientamenti che si fondano, peraltro, sulla comune e condivisa
premessa secondo cui essa integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
2.1 In tal senso si è espressa, con ampiezza di argomenti, Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 – 01, seguita da tutte quelle successive, (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 5, n. 4 18700 del 29/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 20557 del 08/03/2022, C:haieb, n.m.; Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, COGNOME, n.nn.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, NOME, n.nn.; Sez. 6, n. 31538 del 15/06/2022, COGNOME, n.nn.), in cui si è correttamente sottolineato che «la disposizione … che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato, è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.”; ha spiegato, inoltre, che “… la nozione di intervento dell’imputato non può essere … restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell’imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare … sicché il cara cartolare della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.”.
2.2 Difformi, invece, sono le soluzioni cui è approdata la giurisprudenza di questa Corte circa i tempi (e, per converso, le modalità) con cui detta nullità possa e debba essere tempestivamente eccepita.
2.2.1 Un primo orientamento, allo stato minoritario, sostiene che, nel giudizio cartolare d’appello che si sia svolto ai sensi dell’art. 23-bis comma 2 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepite con le conclusioni scritte, ove presentate (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, V., Rv. 283048 – 02 che, in motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, S., Rv. 284164 – 01, secondo cui la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo – e unico – atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale ernergenziale; conf., anche, Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.).
2.2.2 Un secondo, maggioritario, ‘orientamento sostiene, invece, che nel giudizio cartolare di appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandennica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire (cfr., in tal senso, Sez. 2 – , n. 15657 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284486 – 01; Sez. 5 – , n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901 – 01; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V, Rv. 283532 – 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, COGNOME, n.m.; cfr., ancora, tra le non massimate, Sez. 2, n. 17153 del 14/03/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 16013 del 14/03/2023, Tammaro, Sez. 5, n. 16289 del 28/03/2023, COGNOME).
Tanto premesso, va ribadito che, nel caso di specie il difensore aveva eccepito la mancata comunicazione delle conclusioni del PG inviando, tempestivamente, una memoria alla Corte d’appello che non ne ha tenuto conto, con conseguente nullità della sentenza.
Rilevata, pertanto, la sicura tempestività dell’eccezione, il collegio deve tuttavia dar conto anche dell’orientamento secondo il quale, nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in violazione dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., laddove, tuttavia, sia rinvenibile un effettivo interesse a conoscere le considerazioni del PG (cfr., Sez. 2 – , n. 49964 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285645 – 01; Sez. 2 – , n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01, rese entrambe in fattispecie nelle quali le conclusioni del PG si erano risolte in una non argomentata richiesta di conferma della sentenza di primo grado; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 8962 del 30.1.2024, COGNOME; Sez.
2, n. 8961 del 30.1.2024, COGNOME; Sez. 2, n. 2154 del 2.11.2023, COGNOME; Sez. 2, n. 49964 del 14.11.2023, COGNOME).
Nel caso che ci occupa, la condanna era stata inflitta dal Tribunale di Forlì che aveva ritenuto il COGNOME colpevole del delitto di ricettazione in concorso con tale COGNOME NOME NOME quale deteneva, in un locale perquisito dagli operanti, una serie di oggetti risultati provento di furto tra cui, per l’appunto, il cellulare sottr a NOME COGNOME di cui i due imputati non erano stati in grado di giustificare il possesso.
Con l’atto di appello, la difesa aveva lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare la “partecipazione” del COGNOME al fatto di reato ascrivibile al COGNOME; aveva evidenziato, a tal proposito, che i locali in cui erano stati rinvenuti gli oggetti venivano utilizzati abitualmente dal C:assotta e non già dal COGNOME; che, inoltre, l’imputato, al momento della perquisizione, si trovava effettivamente in compagnia del COGNOME ma nulla sapeva della natura e provenienza degli oggetti ivi custoditi; con un secondo motivo, la difesa aveva censurato il diniego delle attenuanti generiche e un ulteriore motivo sull’entità della pena e, da ultimo, sollecitato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Il PG, nelle conclusioni trasmesse alla Corte, lungi dall’essersi limitato ad insistere per il rigetto del gravame, aveva invece argomentato su tutti i profili di censura sollevati dalla difesa evidenziando che le risultanze investigative davano conto del fatto che il NOME dimorasse abitualmente nei locali ove era custodita la merce di origine delittuosa “… e delle cautele” adottate per custodirla e, quanto alla causa di non punibilità, invocando i plurimi precedenti penali ostativi anche al riconoscimento delle generiche.
Si tratta, evidentemente, di argomentazioni che, pertanto, la difesa era tenuta a conoscere per poter tempestivamente replicare nel merito e la cui mancata trasmissione integra, per l’appunto, la nullità della sentenza ciò non di meno pronunciata dalla Corte territoriale.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14.3.2024