Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43053 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43053 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PERUGIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alie parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza d 19.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia primo grado del Tribunale della medesima città emessa in data 01.02.2021 che aveva accertato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt.6 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi se reclusione e 600 euro di multa, riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquen specifica e quella dell’aver commesso il reato dopo l’esecuzione della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di legge in relazio all’art.121 cod. pen. è indeducibile per manifesta infondatezza perché ineren memoria tardivamente prodotta, così come affermato dalla pronuncia della corte d’appello; ed invero, nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall’udienza pe deposito delle conclusioni, previsto dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzional consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, n necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, Sentenza n. 18483 29/03/2022 Ud. (dep. 10/05/2022) Rv. 283262 – 01); e ciò di là della natu dell’eccezione con essa sollevata;
Considerato che il primo motivo del ricorso, nella parte in cui si duole d omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia nomi a seguito della notifica dell’avviso della conclusione delle indagini prelim risulta inammissibile poiché dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio non alcun atto di nomina del difensore di fiducia, oltre a quello con il quale nominato l’AVV_NOTAIO ai fini della proposizione del ricorso per cassaz né il ricorrente indica il nominativo del difensore di fiducia da lui all’epoca no o l’atto con il quale detta nomina sarebbe avvenuta e la data della stes allega al ricorso l’atto con il quale la nomina fiduciaria sarebbe stata eff cosicché deve escludersi che il ricorrente, prima della notifica del decr citazione per il giudizio di primo grado, abbia nominato un difensore di fiduc quale dovesse essere notificato il decreto di citazione;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato anche laddove si lamenta l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado all’im
atteso che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, contenente l’avvi cui all’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., nel testo all’epoca in vigore, notificato a mani del COGNOME in data 21 maggio 2016 e il successivo decreto citazione per il giudizio di primo grado, del 14.11.2016, è stato validam notificato a mezzo della posta all’indirizzo dove il COGNOME aveva ricevu notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., conformemente a qua previsto dall’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., a nulla rilevando che il pie stato depositato presso l’ufficio postale, a causa della temporanea assenza COGNOME, e da quest’ultimo non ritirato (per asserita permanenza all’estero)
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato anche laddove il ricorren sostiene di non avere avuto conoscenza del giudizio di primo grado, atteso c egli è stato, tra l’altro, ammesso, con provvedimento depositato il 9 aprile al patrocinio a spese dello Stato, successivamente alla emissione del decret citazione datato 14 novembre 2016, e tale circostanza lascia ragionevolment ritenere che il ricorrente fosse ben a conoscenza del giudizio a suo carico; e i caso ciò nonostante nulla ha eccepito nel corso del giudizio ove ai sensi del 420 bis, comma 4, c.p.p., ben avrebbe potuto azionare i rimedi apprestati da norma in caso di incolpevole mancata conoscenza del decreto di citazione giudizio;
Sicché deve, conclusivamente, rammentarsi che, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non si versi – come nel caso di spe nell’ipotesi dell’omessa notificazione cui consegue la nullità assoluta e insa prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., ma in quella di una rituale notific assume non ricevuta sulla base di mera prospettazione dell’imputato all’est pur a voler ritenere irregolare una siffatta notificazione si determina comun una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod pen. a regime intermedio, che, ove non sia ritualmente dedotta in primo grad risulta sanata se sussiste in concreto – come nel caso di specie per le ragioni esposte – la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato (cfr. 2, Sentenza n. 5479 del 08/01/2020, Rv. 278240 – 01);
D’altra parte l’obbligo della corte di appello di annullare la sentenza di grado ai sensi dell’art. 604 comma 5-bis codice procedura penale – p richiamato in ricorso – sussiste nel solo caso in cui emerga agli atti la prov ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 420 ter o 420 quater c.p.p. evidentemente non sussistente nel caso di specie;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazione in relazione all’art.192 GLYPH cod. proc. pen. GLYPH è generico per
indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugna logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della cens formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilie mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.