Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51683 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51683 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME NOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 11/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 8/11/2021 che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 639 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis cod. proc. pen. Evidenzia che l’imputato non ha ricevuto la notifica per l’udienza del 11/1/2023, in quanto la stessa è stata effettuata con esito negativo in Bologna, alla INDIRIZZO, presso la vecchia residenza del COGNOME, nonostante agli atti risultasse l’elezione di domicilio in INDIRIZZO; che il domicilio eletto risultava agli atti, tanto che il decreto
giudizio immediato era stato regolarmente notificato in INDIRIZZO, domicilio questo che risulta indicato anche nella epigrafe della sentenza di primo grado; che, dunque, l’omessa notifica della citazione determina una nullità assoluta ed insanabile.
3. Il ricorso è fondato.
1.1 Risulta dagli atti che l’odierno ricorrente non ha ricevuto la notifica della citazione in appello per l’udienza del 11/1/2023, in quanto – pur avendo regolarmente eletto domicilio in Bologna, alla INDIRIZZO – la notifica è stata effettuata presso la vecchia residenza e non è andata a buon fine (stante l’assenza del destinatario, è stata eseguita con il deposito dell’atto alla casa comunale, con invio di comunicazione a mezzo posta raccomandata ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., il cui avviso di ricevimento non reca alcuna firma di ricezione dell’atto).
Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, ricorre la nullità assoluta insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 119 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229539 01; Sezione 5, n. 27546 del 3/4/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01; Sezione 2, n. 50389 del 27/9/2019, COGNOME, Rv. 277808 – 01; Sezione 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183 – 01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.