Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 132 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 132 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOMENOME COGNOME) nato a BARI il DATA_NASCITA
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 3 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME colpevoli dei reati loro, rispettivamente, ascritti, condannandoli, il primo, alla pena di anni tre di reclusione ed C 1.400 di multa e, il secondo, alla pena di anni uno di reclusione ed C 2.800 di multa.
I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME ha denunciato, con unico motivo, la violazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione al delitto di ricettazione ascritto al capo 3.
E’ principio consolidato che, in assenza di accertamento della data di consumazione della condotta di ricettazione, si deve ritenere che sia stata tenuta in epoca prossima alla data del reato presupposto, che, nel caso di specie, era stato commesso il 4 dicembre 2004.
Il termine di prescrìzione ordinario era dunque decorso in data 4 dicembre 2012.
La giovane età dell’imputato NOME, che alla data del reato presupposto aveva sette anni, non è incompatibile con l’accertamento che in quella data egli avesse ricevuto l’arma.
2.2. Il ricorso del difensore di NOME COGNOME, con l’unico motivo, denuncia la nullità del giudizio di appello per omessa notifica della citazione.
La notifica era stata AAAAAA i , tai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ma la precedente notifica presso la residenza dell’imputato, dove aveva eletto domicilio, non era andata a buon fine per erronea indicazione dell’indirizzo.
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La notifica era stata tentata in INDIRIZZO, mentre la residenza , , dell’imputato era in INDIRIZZO, INDIRIZZO
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dì NOME COGNOME è fondato e va perciò pronunciato l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla posiziOne di detto imputato.
Il motivo dì ricorso per NOME COGNOME NOME ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l’inammissibilità.
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME riguarda unicamente la condanna per il delitto di ricettazione, accertato in data 10 dicembre 2020, di una pistola provento di furto commesso in data 4 dicembre 2004, e denuncia la violazione dell’art. 157 cod. pen., ìn quanto a fronte del mancato accertamento della data nella quale il ricorrente aveva ricevuto l’arma non si era ritenuto che tale data dovesse coincidere con la data di consumazione del delitto presupposto, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale.
Il motivo ha contenuto di merito.
In punto accertamento della data di ricezione dell’arma, il secondo giudice ha escluso che l’imputato avesse ricevuto l’arma in epoca prossima al furto della res, atteso che l’imputato, classe DATA_NASCITA, era all’epoca in età scolare, ritenendo verosimile che ciò fosse avvenuto dopo l’ottobre 2018, quando il ricorrente aveva perso il possesso di altra arma, circostanza desumibile dal certificato penale.
Il ricorso ha reiterato l’eccezione, prescindendo dall’accertamento in fatto compiuto dal secondo giudice e assumendo che, in caso di impossibilità di accertamento della data di ricezione della res, il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla data del delitto presupposto.
La difesa, dunque, non si è confrontata con lo specifico accertamento in fatto compiuto dal secondo giudice e vi ha contrapposto una ricostruzione alternativa, fondata sul rilievo che “nulla esclude che il vinto possa essere entrato in possesso dell’arma in giovanissima età, anche grazieAin rinvenimento fortuito, e l’abbia conservata considerandola inizialmente come fosse un giocattolo”.
Argomentazione di merito la cui deduzione non è consentita nel giudizio di legittimità.
2. Il ricorso di NOME è fondato.
Dall’esame degli atti, doveroso in quanto si tratta dì verificare i presupposti di eccezione processuale, risulta che all’udienza di convalida dell’arresto NOME COGNOME aveva eletto domicilio presso la propria residenza
indicata in Bari, “INDIRIZZO” e che per la citazione per il giudizio di appello era stata tentata in “INDIRIZZO“, ma vanamente con attestazione dì “indirizzo insufficiente” da parte del soggetto notificatore; la notifica, infine, era stata compiuta presso lo studio del difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Dunque, il primo tentativo di notifica, risultato vano, era stato compiuto presso un indirizzo diverso quello indicato dalla parte nel verbale di elezione di domicilio, e quindi l’attestazione del notificatore non risulta idonea a far ritenere impossibile la notifica presso il domicilio eletto né che l’elezione di domicilio fosse stata compiuta con indicazione di indirizzo “insufficiente” o “inidoneo”, gli unici presupposti che consentono la notifica presso lo studio del difensore.
La invalidità della citazione determina la nullità del conseguente giudizio e della sentenza di appello.
Va quindi pronunciato annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio ,ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Quanto al ricorrente COGNOME, alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibile il rìcorso dì COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre 2022.