Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato, sul punto della recidiva e il rigetto nel resto;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di VITERBO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 ottobre 2023, la Corte di appello di Roma ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 22 marzo 2019. NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso a Viterbo il 5 ottobre 2015, e, operato l’aumento per la recidiva – già qualificata dal giudice di primo grado come specifica ed infraquinquennale – è stato condannato alla pena finale di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 1.800,00 di multa.
Il ricorso proposto contro la sentenza di appello si articola in tre motivi.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge rilevando che il decreto di citazione al giudizio di appello è stato notificato all’imputato presso i difensore anche se COGNOME aveva eletto domicilio a Viterbo, in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE nessuna notifica era stata tentata al domicilio eletto. Secondo la difesa, la notifica così eseguita è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. e ciò comporta l’annullamento della sentenza impugnata.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto alla decisione di non disapplicare la recidiva, che sarebbe stata compiuta senza valutare se tale circostanza aggravante soggettiva, «ponderata insieme a tutti i tratti caratteristici dello specifico episodio illecito, esprima una maggiore rimproverabilità».
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – emerge che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, emesso il 20 giugno 2023, è stato notificato all’imputato presso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro Viterbo, senza che fosse stata prima tentata una notifica al domicilio eletto.
La nullità verificatasi, tuttavia, non è una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifi risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte
del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183 Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260434; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258131).
La linea interpretativa cui si ispirano le sentenze citate è conforme alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541, con la quale è stato chiarito che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (nello stesso senso anche: Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771).
Nel caso in esame, la notificazione è avvenuta presso il difensore di fiducia il cui persistente rapporto professionale con l’imputato è palese, atteso che egli ha proposto il presente ricorso. Non v’è dunque ragione alcuna per ritenere che la notifica non fosse idonea a consentire l’effettiva conoscenza della citazione e si deve prendere atto che nessuna eccezione è stata formulata entro i termini previsti dall’art. 182 cod. proc. pen. Nell’udienza camerale conclusa con la pronuncia della sentenza impugnata, infatti, il difensore dell’imputato ha formulato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento dell’appello, ma non ha formulato eccezione alcuna in ordine alla regolarità delle notificazioni.
Non ha maggior pregio il secondo motivo, col quale la difesa si duole che sia stata applicata la recidiva. La Corte di appello ha affermato la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva perché ha ritenuto vi fosse continuità tra il fatto per cui si procede (detenzione di pluralità di sostanze stupefacenti) e il precedente specifico ed infraquinquennale. Ha ritenuto, dunque, che i due reati, perché commessi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, fossero espressione «di un percorso delinquenziale in atto» e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024
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Il Consiglier e tensore
Il Presiden