Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15996 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bitonto (Ba) il
10/8/1981
avverso la sentenza del 18/4/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricordo;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/4/2024, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 6/11/2023 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 161, 601 cod. proc. pen. Nonostante la Corte di appello avesse ordinato la notifica del decreto di citazione a giudizio a mani dell’imputato, questa non sarebbe mai stata eseguita: compiuti due accessi presso il domicilio dichiarato, infatti, copia dell’atto sarebbe stata depositata presso la casa comunale e sarebbe stata inviata la prevista raccomandata, senza che, tuttavia, l’atto stesso fosse ritirato, quantomeno fino al 13/4/2024, ovvero fino a 5 giorni prima della data di udienza. Ne deriverebbe la mancata conoscenza dell’atto da parte del Putignano, con conseguente nullità assoluta (anche volendo considerare, peraltro, la data di spedizione della raccomandata – 29/3/2024 – come dies a quo);
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il riconoscimento o meno di questa norma avrebbe richiesto la valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo: ebbene, questa verifica non sarebbe stata compiuta, e la motivazione della sentenza sul punto risulterebbe viziata;
infine, è eccepita l’intervenuta prescrizione del reato, maturata il 27/6/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con carattere assorbente sulle ulteriori censure.
Come affermato nell’impugnazione, e verificato da questa Corte alla luce della natura processuale della questione, la notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio in appello – disposta a mani proprie – era stata tentata, con un primo accesso dell’ufficiale giudiziario, il 28/2/2024, e, quindi, con un secondo accesso, il 19/3/2024; a questa data, come da relata, l’atto era stato depositato presso la casa comunale, il relativo avviso era stato affisso presso il domicilio dell’imputato e la prescritta raccomandata A/R era stata inviata.
4.1. L’esame dell’ultima parte della procedura, tuttavia, non consente di ritenere perfezionata la notifica dell’atto: sulla relativa cartolina, invero, manc qualunque annotazione circa il tentativo di consegna della raccomandata presso l’indirizzo dell’appellante (in Bitonto, INDIRIZZO, dandosi atto soltanto di “invio non ritirato alla data del 13/4/2024”, con timbro di compiuta giacenza. Ebbene, a fronte di un’udienza fissata per il 18/4/2024, questa cartolina – con la relativa documentazione in atti – non consente di accertare se la notifica del decreto di citazione si sia perfezionata, se risulti soltanto irregolare o se si stata omessa del tutto.
4.2. La questione, dunque, richiederebbe un più approfondito accertamento di merito, e l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano;
il reato in rubrica – contestato al 27/12/2016 – si è, tuttavia, nelle more estint per prescrizione al 27/6/2024, per ciò dovendosi annullare la sentenza impugnata
senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Il