Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10345 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUSPINI il 10/07/1951
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 13 aprile 2022, irrevocabile 11 luglio 2022, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa.
La Corte ha rilevato che il ricorrente, nell’ambito del presente procedimento inizialmente avviato contro ignoti, nella fase delle indagini preliminari aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza anagrafica e, successivamente, con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli era stato nominato un difensore di ufficio, al quale era stato notificato tale avviso, ai sensi dell’art. 1
comma 4, cod. proc. pen., in esito all’infruttuoso tentativo di notificazione al domicilio dichiarato.
Lo stesso era avvenuto con il decreto di citazione a giudizio.
Il ricorrente, inoltre, era stato giudicato in assenza ed assistito alle udienze da un difensore di ufficio, Avv. NOME COGNOME nominato, inizialmente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e, poi, presentatosi ad una delle udienze con delega dell’originario difensore, a dimostrazione della effettività della difesa di ufficio.
Alla stregua di tali elementi, la Corte ha rilevato la correttezza della dichiarazione di assenza e la colpevole mancata conoscenza del processo, dal momento che il ricorrente aveva volontariamente dichiarato un domicilio inidoneo a ricevere le notificazioni senza comunicare alcunché all’autorità giudiziaria.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto legittima la dichiarazione di assenza dell’imputato, intervenuta nel processo di primo grado, facendo da essa discendere la conoscenza del processo in capo al ricorrente sulla sola base di una dichiarazione di domicilio effettuata nella fase iniziale delle indagini preliminari senza nomina del difensore di fiducia.
Al ricorrente, infatti, non era stato notificato alcun provvedimento formale di vocatio in iudicium, poiché il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Inoltre, non avrebbe potuto valorizzarsi la mancata diligenza del ricorrente nel non comunicare la variazione del suo domicilio in allora dichiarato;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di profili di colpa i capo al ricorrente quanto alla mancata conoscenza del processo, non essendo stata tenuta in conto la circostanza che la dichiarazione di domicilio era intervenuta allorquando il procedimento pendeva ancora contro ignoti, sicché non avrebbe potuto farsi carico all’imputato di un dovere di informazione circa la inidoneità sopravvenuta del suo domicilio, a maggior ragione tenendo conto che egli aveva subito altro procedimento penale al quale aveva presenziato, a dimostrazione del fatto di non essere soggetto aduso a sottrarsi al processo e del fatto di aver potuto equivocare sulla riferibilità della dichiarazione di domicilio questo od a quell’altro procedimento.
La Corte, sul punto, ha presupposto finanche il dolo dell’imputato nell’aver volutamente dichiarato un domicilio inidoneo, senza, tuttavia, ancorare tale negativa valutazione ad un qualche dato processuale, al contrario potendo rilevarsi che la residenza anagrafica era rimasta immutata fino alla esecuzione dell’ordine di carcerazione, atto che il ricorrente aveva volontariamente appreso recandosi a riceverne la notifica.
Infine, si sottolinea che nel procedimento di primo grado si era manifestata grave disattenzione nei confronti della posizione del ricorrente, nominando ad ogni udienza un difensore prontamente reperibile.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, attraverso i quali si ribadiscono le ragioni a sostegno del ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve essere ricordato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorchè mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della “voca in iudicium”, effettuata ai sensi dell’art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell’imputato). (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279680 – 01; Sez. 1, n. 47373 del 12/11/2024, COGNOME Rv. 287291 -01; Sez. 1, n. 36543 del 12/06/2024, COGNOME n.m.).
Nel caso in esame, come hanno correttamente rilevato le parti, al ricorrente non era stato notificato alcun provvedimento formale di vocatio in iudicium, poiché il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Inoltre, le allegazioni difensive contenute nel secondo motivo di ricorso, come sopra sintetizzato, dimostrano che non vi era stata alcuna volontaria e capziosa indicazione da parte del ricorrente di un domicilio inidoneo.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
NOME,
Così deciso, il 12/02/2025.