Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35234 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a – Porto Salvo;
avverso la sentenza del 01/04/2025 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna di NOME COGNOME per il delitto di evasione (art. 385, commi 1 e 3, cod. pen.), perché, sottoposto agli arresti domiciliari, si allontanava indebitamente dalla sua abitazione, recandosi nell’orto retrostante, dove parlava con una persona con lui non convivente.
Ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.
Sebbene la notifica non fosse mai stata perfezionata, dopo vari rinvii, all’udienza del 16 novembre 2023, il Tribunale ne affermava la regolarità e dichiarava l’assenza dell’imputato, avendo quest’ultimo nominato un difensore di fiducia.
Secondo la Corte d’appello, il difetto di prova della regolarità della notifica sarebbe stato superato dalla nomina dei difensori, fatta in data 19 gennaio 2021 e depositata il 16 settembre 2021, quindi molto tempo prima dell’udienza del novembre 2023 (nel frattempo, si erano interposte le udienze del 7 aprile 2022 e del 19 gennaio 2023).
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.
2.2. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità perché NOME si era già reso protagonista di simili episodi, ritenendo irrilevante che le precedenti condotte non siano ancora oggetto di accertamento giudiziale.
Tuttavia, premesso che il reato rientra nei limiti di pena previsti dall’art 131bis cod. pen., NOME è incensurato e per i fatti a cui fa riferimento la Corte non c’è stata contestazione né risulta incardinato alcun procedimento penale.
2.3. Errata applicazione dell’art. 385 cod. pen.
NOME aveva incontrato un parente che si trovava in compagnia del padre convivente nel giardino, chiuso da cancello e recinzione, di pertinenza della sua abitazione.
Anche il teste ha confermato che NOME si trovava all’interno dell’abitazione, seppure nel giardino.
Difettano, dunque, l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato.
Peraltro, l’agente di polizia giudiziaria che redasse l’annotazione di servizio, sentito come teste, ammise di aver commesso errori, circostanza che inficia la certezza del suo operato.
2.4. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’atto d’appello, pur intitolato al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen, censurava, nel corpo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, nelle conclusioni la difesa chiedeva il minimo della pena «con tutti i benefici di legge».
La Corte di appello non si è pronunciata, sebbene l’imputato non sia pericoloso e nonostante le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, unitamente all’assenza di precedenti, avrebbero dovuto suggerire l’applicazione dell’art. 62bis cod. pen.
Il ricorrente ha presentato note conclusive in cui insiste per l’accoglimento del ricorso, sviluppando, in particolare, il primo motivo e deduce violazione del diritto di difesa, poiché la mancata notifica del decreto di citazione diretta a giudizio ha comportato l’impossibilità di articolare una lista testi a difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Fondato è, in particolare, il primo motivo di ricorso.
2.1. Nella sentenza di primo grado si dà atto dei plurimi rinvii (12 ottobre 2020, 17 dicembre 2020, 15 luglio 2021, 7 aprile 2022, 19 gennaio 2023) disposti dal Giudice per sanare la rilevata irregolarità della notifica dell’atto introduttivo d giudizio e di come, all’udienza del 16 novembre 2023, avendo ritenuto infine la notifica regolare, fosse dichiarata l’assenza dell’imputato, l’apertura del dibattimento e, in mancanza di questioni preliminari, venissero ammesse le prove (a seguito di ulteriore rinvio, il 19 dicembre 2024, l’istruttoria era chiusa ed giudice pronunciava sentenza).
2.2. Non emerge, dunque, la prova che l’imputato sapesse dell’esistenza del processo.
2.3. Sul punto è il caso di ricordare che:
ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice procede in assenza dell’imputato, quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto, quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire, quando ritiene che l’imputato abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole o quando l’imputato sia stato dichiarato latitante o si sia in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo;
la nomina di un difensore di fiducia è legislativamente costruita, dalla stessa disposizione, quale possibile mero indizio, di per sé non sufficiente, della conoscenza del processo da parte dell’imputato;
tale disciplina è stata ispirata dai principi precedentemente espressi da questa Corte (in particolare, da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), la quale aveva chiarito come, ai fini della dichiarazione di assenza, non potesse considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritener con certezza che quest’ultimo avesse avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa;
ieri come oggi, è dunque sempre necessario verificare il rispetto dei requisiti sia formali sia sostanziali delle notificazioni, essendo onere del Tribunale accertare la conoscenza della vocatio in ius da parte dell’imputato, evitando presunzioni di sorta;
in questa prospettiva, la nomina di un difensore di fiducia, da parte dell’imputato, intervenuta in un procedimento ormai in corso, non sana il vizio della notifica eventualmente verificatosi;
sebbene non dedotto in appello, il vizio dà luogo ad una nullità assoluta, suscettibile di essere dedotta e rilevata anche in Cassazione, e tale da travolgere gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.
2.4. Ciò è quanto accaduto nel caso di specie.
Per le ragioni esposte, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e, di conseguenza, della sentenza impugnata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza il rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/10/2025