Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Albenga il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive depositate nelhnteresse della ricorrente dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando altresì la sopravvenuta prescrizione di alcuni episodi di reato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 maggio 2023, la Corte d’appello di Genova, per quanto qui interessa, ha confermato la penale responsabilità dell’appellante – ed odierna ricorrente – NOME COGNOME per l’omesso versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte nell’anno 2016 ai lavoratori dipendenti della società di cui la medesima era legale rappresentante, rideterminando la pena per tale residuo reato in mesi due di reclusione e 400 euro di multa.
Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo approfondito nella memoria contenente motivi aggiunti datata 12 dicembre u.s. – la nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello al difensore e all’imputata.
2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per omessa motivazione sul calcolo che ha portato a ritenere l’omissione contributiva per l’anno 2016 superiore alla soglia di punibilità di euro 10.000 annui, non essendovi prova di tale superamento.
2.2. Con il terzo motivo si deducono la erronea applicazione della norma incriminarice ed il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, essendo emerso in dibattimento che l’imputata, trovandosi in difficoltà economica, aveva versato ai dipendenti soltanto acconti sulle retribuzioni, senza che vi fosse la prova che tali acconti avessero superato la soglia di punibilità, non potendosi con certezza desumere la circostanza dal mero invio dei modelli all’RAGIONE_SOCIALE da parte del datore di lavoro.
2.3. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 45 cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata esclusa la causa di non punibilità della forza maggiore pur in presenza di una incolpevole crisi di impresa che non aveva consentito all’imputata di far fronte al pagamento dei contributi previdenziali.
2.4. Con il quinto motivo si lamentano violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
2.5. Con il sesto motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato contenimento della pena nei minimi edittali.
2.6. Con l’ultimo motivo di ricorso si avanza richiesta di rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena con richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la corrispondente sanzione pecuniaria quantificata in base al valore giornaliero di euro 20,00.
Il primo motivo di ricorso – cui si riferiscono anche i motivi aggiunti è fondato per le ragioni di seguito indicate ed assorbente rispetto agli altri.
3.1. Dall’esame del fascicolo, imposto dalla natura processuale della doglianza, è in effetti risultato che il decreto di citazione a giudizio per celebrazione dell’appello all’udienza del 4 maggio 2023 (riferito al corretto proc. n. 3064/2022 R.G.C.A., irrilevante essendo il riferimento al diverso n. di proc. 1942/2022 effettuato nella memoria contenente motivi aggiunti) è stato trasmesso via p.e.c. al difensore AVV_NOTAIO in data 27 febbraio 2023 alle ore 09:48:20.
Dall’attestazione relativa a tale notifica contenuta nel fascicolo – che risulta essere stata effettuata a seguito di ricerca sul Registro informatizzato delle notifiche eseguita dal funzionario di cancelleria NOME COGNOME lo stesso giorno, alle ore 10:03:34 – risulta, tuttavia, che «la notifica NON è stata correttamente recapitata».
Benché la notificazione del medesimo decreto di citazione a giudizio effettuata dall’Ufficiale giudiziario a mezzo posta nei confronti dell’imputata presso la sua residenza di Albenga, Reg. Fierè n. 3 risulti perfezionata per compiuta giacenza – senza ritiro del plico – a seguito del deposito dell’atto presso l’ufficio postale in data 15 marzo 2023 e contestuale spedizione della prescritta raccomandata, la mancata notificazione nei confronti dell’unico difensore fiduciario determina nullità che, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., in quanto afferente alla invalida costituzione del rapporto processuale in grado d’appello si estende a tutti i conseguenti atti processuali successivi, compresa la sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Ferrara, Rv. 225361; Sez. 5, n. 15229 del 01/12/2004, dep. 2005, Cadelano, Rv. 232155).
3.2 Tenendo anche conto del termine di sospensione del corso della prescrizione di tre mesi di cui all’art. 2, comma 1-quater, d.l. 463/1983 e della sospensione per 60 giorni conseguente al rinvio per legittimo impedimento del difensore dell’imputata all’udienza del 26 aprile 2022, il reato non può dirsi ad oggi prescritto.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione atti per l’ulteriore corso alla Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasrnettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 gennaio 2024.