Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47588 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47588 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 05/02/1974
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3/7/2024, la Corte d’appello di Napoli confermò la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva ritento COGNOME responsabile del reato di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e, aumentata la pena per la recidiva, l’aveva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed C 2000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo ha eccepito la “violazione dell’art. 24 della Costituzione” sostenendo che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all’avv.to NOME COGNOME e non l’avv.to NOME COGNOME all’epoca difensore di fiducia dell’imputato.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 Cost. e “550 e segg. 605, 190 e segg. cod. proc. pen.” per erronea applicazione della legge penal nonché per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione. Si sostiene che la Corte territoriale aveva reso “una motivazione illogica e scarna critica giuridica rispetto ai motivi proposti e sollecitati” e si contesta il rige richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale escutere il teste COGNOME Si deduce ancora che, “escludendo il quantitativo sostanza stupefacente”, non vi erano elementi per ritenere che la droga fos destinata allo spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione di nullità è fondata.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello fu trasmesso dalla cancell all’avv.to NOME COGNOME con codice fiscale CODICE_FISCALE all’indirizzo di posta elettronica avvEMAIL
Allegato all’atto di appello vi era la nomina in favore dell’avv.to NOME COGNOME con studio in Volla, INDIRIZZO
Dall’albo del Consiglio nazionale forense si rileva che l’avv.to NOME COGNOME codice fiscale CODICE_FISCALE e l’indirizzo di posta elettronica è EMAIL
Dal verbale dell’udienza del 3/7/2024, infine, risulta che all’udienza discussione non erano comparsi né il difensore cui era stato trasmesso il decre di citazione né quello di fiducia né l’imputato.
E’ espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secon il quale l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appe difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, in qu l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art. 179, comma prim cod.proc.pen., che si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattiment svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito da un sostit processuale nominato dalla Corte, in quanto tale nomina non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’as tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come dispone testualmente l’art. 17 comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 (dep.2014 ), COGNOME, Rv. 258615 – 01; Sez. 3, n. 30972 del 10/9/2024, Wang).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso il 18/11/2024