Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13869 Anno 2025 Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Osserva tuttavia la difesa del ricorrente che non potrebbe desumersi la certezza dell’avvenuta notificazione dal solo documento scaricato dal sito delle Poste Italiane e che l’unica sentenza al riguardo citata dagli stessi Giudici di merito si riferisce ad un caso diverso da quello in esame atteso che nel caso esaminato si trattava della notifica dell’avviso alla persona offesa dell’istanza difensiva ex art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e non di una notifica all’imputato richiesta dall’Autorità Giudiziaria come nel caso in esame che prevede una modalità ben piø articolata così come Data Udienza: 04/03/2025
disciplinata dall’art. 7 l. n. 890/82.
Inoltre, prosegue la difesa del ricorrente, le due notifiche citate sono diverse sotto il profilo funzionale perchØ, mentre per quanto riguarda la notifica ex art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. ricorre una evidente situazione di urgenza legata alla necessità di decidere con rapidità una istanza riguardante lo status libertatis di una persona con la conseguente opportunità di bilanciare i contrapposti interessi delle parti, non altrettanto può dirsi con riguardo alla notifica del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello.
Infine, sempre secondo la difesa del ricorrente, non sarebbe neppure applicabile nel caso in esame il principio della libertà della prova richiamato dalla Corte di appello perchØ, in ogni caso, giammai il documento scaricato dal sito di Poste Italiane potrebbe essere equiparato ad un atto pubblico fidefacente quale Ł quello relativo alla ricevuta contenuta nella ricevuta di ritorno della raccomandata.
Ci si troverebbe, pertanto, nel caso in esame in presenza di una nullità assoluta ed insanabile e comunque di una nullità tempestivamente eccepita tale da imporre l’annullamento della sentenza della Corte di appello.
2.2. Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello motivato sulla richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di ‘incauto acquisto’ (ex art. 712 cod. pen.) avanzata con il secondo motivo di appello.
Osserva la difesa del ricorrente di avere evidenziato in sede di gravame problematiche riguardanti la prova della consapevolezza in capo all’imputato della provenienza furtiva dei beni di cui all’imputazione legata all’interpretazione di due conversazioni intercettate e che la Corte territoriale non si Ł confrontata con la prospettata tesi difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non Ł fondato.
Risulta dagli atti che il decreto di citazione per il giudizio di appello e stato notificato all’imputato NOME COGNOME a mezzo del servizio postale e che il relativo documento Ł stato materialmente consegnato a ‘persona convivente’. A tale modalità di notificazione ha fatto seguito l’invio di raccomandata, il tutto in adempimento del disposto dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (‘Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari’), che, per la parte qui di interesse, dispone al comma 2 che «Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego Ł consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui …» ed al successivo comma 3 che «… Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. …».
Non v’Ł poi dubbio – e non Ł neppure contestato dalla difesa del ricorrente – che nel caso in esame la raccomandata ex art. 7 l. 890/1982 sia stata spedita tanto Ł vero che la prova Ł anche costituita non solo dall’originaria relazione di notifica ma anche, come emerge dalla sentenza impugnata, dalla stampa di un documento scaricato dalla Cancelleria del Giudice procedente sul sito delle Poste Italiane (tramite il servizio ‘cerca spedizioni’).
La difesa dell’imputato e, a dir del vero, anche la Corte di appello si sono quindi occupate della problematica relativa all’assenza in atti della c.d. ‘cartolina’ (avviso di ricevimento) documentante la ricezione della stessa.
Come già sopra evidenziato, la Corte di appello ha tuttavia ritenuto sufficiente per l’acquisizione della prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata e quindi per il perfezionamento della procedura di notificazione dell’atto, la stampa di un documento scaricato dalla Cancelleria sul sito delle Poste Italiane (tramite il servizio ‘cerca spedizioni’).
La Corte di appello per giustificare il rigetto della eccezione di nullità sollevata dalla difesa ha richiamato una pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 4485 del 08/01/2020, L., Rv. 278141 – 02) secondo la quale «… al fine di dimostrare la ritualità della notifica alla persona offesa dell’istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare, ai sensi dell’art. 299, comma 4-bis cod. proc. pen., deve ritenersi sufficiente la stampa del documento, scaricato dal sito web delle Poste, da cui risulta l’esito della notificazione, atteso che nel sistema processuale vige il principio generale di libertà della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, come si evince dall’art. 234 cod. proc. pen e dalla direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale». E’ altresì fatto notorio che il documento scaricabile dal sito delle Poste Italiane attesta meramente l’avvenuta spedizione e la conseguente consegna della raccomandata (identificabile attraverso un numero seriale) con la relativa data ma non l’indicazione del soggetto al quale Ł stata consegnata. Ha quindi concluso la difesa che detta situazione che, come detto, richiedeva un bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del destinatario non appare invece applicabile nel caso in esame perchØ in questo caso non vi sono contrapposti interessi da contemperare ma solo il diritto dell’interessato ad avere compiuta e piena conoscenza dell’atto.
Rileva l’odierno Collegio che nell’ambito della questione esaminata sia la Corte di appello che la difesa del ricorrente si sono limitati a porre la loro attenzione sulla problematica relativa alla mancata presenza nel fascicolo processuale della ricevuta di ritorno della raccomandata omettendo, invece, di confrontarsi con il testo normativo che regola le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale di cui alla l. 890/1982.
Il testo normativo de quo , infatti, agli artt. 7 ed 8 disciplina due differenti situazioni:
la prima (art. 7, comma 2) Ł quella già indicata in cui «la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario» nel qual caso la busta che contiene l’atto da notificare viene fatta «a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario» nel qual caso Ł previsto che «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata» (art. 7 comma 3);
b) la seconda (art. 8, comma 1) disciplina il differente caso in cui «… le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate ai sensi dell’art. 157, comma 3, cod. proc. pen.» nel qual caso «il piego Ł depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito piø vicino al destinatario» diposizione cui fa seguito quella (art. 8 comma 4) che dispone che «Del tentativo di
notifica del piego e del suo deposito Ł data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
Non sfugge che mentre nel caso sub. a) – che Ł quello che in questa sede ci occupa – la legge prevede esclusivamente l’invio di una raccomandata, solo nel caso sub. b) la legge richiede la spedizione di una raccomandata «con avviso di ricevimento».
Da ciò ne consegue che per il perfezionamento della notificazione nel caso in esame non era necessario che oltre alla raccomandata fosse allegato anche l’avviso di ricevimento, l’assenza del quale non ha quindi rilevanza per il perfezionamento dell’atto.
Quanto appena affermato trova conforto in precedenti pronunce di questa Corte di legittimità nella quali si Ł affermato che la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che lo stesso destinatario abbia ricevuto detta raccomandata (tra le altre, Sez. 5, n. 40481 del 18/05/2018, Iodice, Rv. 273886; Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 270729).
Da ciò ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso esaminato.
4. Manifestamente infondato Ł, invece, il secondo motivo di ricorso.
La Corte di appello risulta avere adeguatamente affrontato la questione alle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata spiegando attraverso la ricostruzione dei fatti (operata anche attraverso l’analisi delle conversazioni intercettate) e con motivazione congrua e logica le ragioni per le quali ha ritenuto che l’odierno ricorrente avesse la piena consapevolezza o abbia comunque accettato il rischio (dolo eventuale) della provenienza illecita dei beni di provenienza furtiva ricevuti dal proprio figlio (NOME Chino) e da altro soggetto (NOME COGNOME).
E’ di tutta evidenza che quanto affermato al riguardo dalla Corte di appello riguardo non consente di procedere alla riqualificazione della condotta dell’imputato nella violazione dell’art. 712 cod. pen.
Del resto, Ł giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, COGNOME, Rv 233187).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME