Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30628 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il 01/06/1969
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine la remissione dello stesso alle Sezioni Unite;
non comparso il difensore;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa in data 31 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Palmi il 12 gennaio 2017, ha condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva qualificata, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, accertato il 23 maggio 2012 (violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dopo le ore 19, connessa all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, disposta con decreto della Corte di appello di Reggio Calabria datato 15 febbraio 2011).
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo, si deducono violazione degli artt. 36, comma 2quater, d.l. n. 248 del 2007, 7, u.c., I. n. 890 del 1982 e 157, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’onere di dimostrazione della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica all’interessato del decreto che dispone il giudizio.
La difesa del ricorrente torna a proporre l’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi, già sollevata in appello, che si assume fondata sul mancato perfezionamento del procedimento notificatorio afferente al decreto che dispone il giudizio a causa della mancata comunicazione di avvenuta notifica dell’atto medesimo al destinatario.
Si lamenta l’inadeguatezza, sul piano logico, della risposta fornita sul punto dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha osservato come militasse per la bontà della notificazione il fatto stesso che essa fosse avvenuta, sebbene in mani diverse da quelle del destinatario, e come non sussistessero elementi indicativi del contrario, perché l’assenza dell’imputato in dibattimento, il mancato esercizio del diritto di difesa, la mancata attivazione delle svariate facoltà difensive, l’abbandono della procedura avrebbero potuto essere manifestazione di una strategia processuale consapevolmente adottata.
Così argomentando, la Corte di merito sarebbe incorsa nell’erronea applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, dal momento che avrebbe addossato alla difesa l’onere di provare un fatto negativo, senza, invece, procedere all’analisi della documentazione concernente il procedimento notificatorio il cui mancato perfezionamento la difesa aveva denunciato.
D’altro canto, la mancata partecipazione dell’imputato al giudizio di primo grado, la necessaria rimessione in termini per riproporre appello e gli stessi esiti
del procedimento (consistiti in gravosa pena detentiva), ad avviso della difesa, costituirebbero ulteriori elementi da cui inferire che il RASO non avesse mai avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato alla moglie.
1.2. Con il secondo motivo, si eccepiscono violazione dell’art. 20-bis cod. pen. e carenza di motivazione in punto di preclusione della sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
La Corte di merito non avrebbe adeguatamente governato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., trascurando dati oggettivi emergenti dal certificato del casellario giudiziale, fra i quali:
la lontananza nel tempo delle condanne per fatti analoghi a quello per cui si procede, in quanto commessi dal 2009 al 2013;
l’ammissione del ricorrente, in periodo successivo alle menzionate violazioni, all’affidamento in prova al servizio sociale (18 aprile 2017);
l’attuale fruizione, da parte del ricorrente, di una misura alternativa alla detenzione nel procedimento di esecuzione n. 8/2025 SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.
Doveva, pertanto, ritenersi irragionevole, a fronte di tali evidenze, formulare una prognosi sfavorevole circa il rispetto, da parte del RASO, delle prescrizioni eventualmente connesse a una pena sostitutiva, enfatizzando il dato risalente dei precedenti documentati a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Occorre ricordare che, secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, la notifica a mezzo della posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell’atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata, mentre l’ulteriore comunicazione al destinatario preordinata ad informarlo del recapito dell’atto a soggetto abilitato, ex art. 7, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi, con la conseguenza che non è necessaria la prova che il destinatario la abbia ricevuta, ma è sufficiente l’attestazione dell’invio (Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, COGNOME Rv. 277583 – 01; Sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275341 – 01; Sez. 5, n. 40481 del 18/05/2018, COGNOME, Rv. 273886 – 01).
Solo nei diversi casi disciplinati dall’art. 8 della citata legge n. 890 del 1982 ossia qualora l’atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il
rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della
procedura notificatoria può essere data dal notificante mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale dell’atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell’avvenuta spedizione della
raccomandata medesima (Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv.
281947 – 01).
Il caso che ci occupa è sussumibile nell’ipotesi disciplinata dall’art. 7, commi 2
e 3, I. n. 890 del 1982, in quanto il piego postale (contenente il decreto di citazione a giudizio di primo grado) destinato al COGNOME risulta consegnato a mani della moglie
convivente dell’imputato, nel domicilio da quest’ultimo dichiarato, sicché per la ritualità della notifica, nella specie, deve considerarsi sufficiente – come
correttamente ritenuto dalla Corte di merito – quanto attestato dall’agente notificatore sull’avviso di ricevimento della prima raccomandata, vale a dire la
circostanza dell’avvenuta spedizione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta
Notifica) al diretto destinatario in data 24 giugno 2014.
Il secondo motivo, attinente al diniego di sostituzione della pena principale con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., è inammissibile.
Invero, il difensore del ricorrente risulta aver formulato la richiesta, in vi subordinata, solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello, senza, tuttavia, assolvere all’onere di supportare la richiesta medesima con specifiche deduzioni inerenti al caso di cui si tratta.
Il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo l’eventualmente erronea risposta fornita dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01, in motivazione).
Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore