Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6595 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6595 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 1/1
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catanzaro che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per diffamazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che, pur richiamando l’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen., denuncia la violazione di norme processuali poste a pene di nul particolare per l’irrituale notifica all’imputato del decreto di citazione in giudi conseguente erronea dichiarazione di assenza (poiché non consterebbe «alcuna cartolina postale recante la notifica» al COGNOME né altri atti dell’ufficiale postale dimostrativo del compim avvisi o del mancato ritiro dell’atto – è manifestamente infondato e generico in quanto:
– dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunci cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 – 01), consta che all’udienza del giorno 11 giugno 2018 – pe cui era stata disposta la citazione in giudizio – è stata disposta la rinnovazione della notifica della vocatio in ius per l’udienza del 3 dicembre 2018, per la quale la notifica risulta essere stata rif dall’imputato (cfr. annotazione della di servizio della Polizia di Stato in data 7 agosto 2018 consta che il COGNOME ha dichiarato di «non volere accettare gli atti sopradescritti», verbale di udienza e il decreto di citazione diretta a giudizio» relativi al procedimento in d «rifiutandone la copia»)
– come chiarito da Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 – dep. 2012, Rossi, Rv. 251501 – 01, «la notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materia l’atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compi dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale compor equivalente alla consegna dell’atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ric previste dall’art. 157, comma settimo, cod. proc. pen»); e tale principio deve applicarsi anch caso in cui la notificazione sia eseguita dalla polizia giudiziaria;
– la difesa si è limitata ad assumere che l’annotazione di servizio non potrebbe rile poiché non depositata nel corso del primo grado di giudizio, assunto del tutto sfornito di sos normativo, senza tuttavia muovere censure a quanto in essa rappresentato, bastando qui osservare che in ogni caso nulla ostava all’acquisizione agli atti di tale annotazione al valutare la ritualità della citazione; il che esime dal dilungarsi per ribadire che, «in tema per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttam giustificata o giustificata solo “a posteriori”» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Gira 275636 – 01; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 01; Sez. n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322 – 01»).
Ur
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna de ì ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2026.