Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4929 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4929  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Kate NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle dell’AVV_NOTAIO del 17/1/2024 che, ulteriormente illustrando i motivi, insiste per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 30/6/2023, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, in data 28/11/2022, ha condannato l’odierno ricorrente NOME COGNOME, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni 20 di arresto, con pena sospesa e non menzione, in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dall’art. 116 cod. strada perché guidava l’autovettura TARGA_VEICOLO senza essere in possesso della patente di guida perché revocata. Con la reiterazione nel biennio essendo stato già sanzionato, per la stessa condotta, in data 8/3/2018, con verbale n. NUMERO_DOCUMENTO, non opposto. In agro di Rende il 19.10.2019
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
In premessa il ricorrente enuncia le sue doglianze, lamentando: 1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella valutazione delle risultanze processuali; 2. mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495, co. 2 cod. proc. pen.; 3. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decade
Per il ricorrente le ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata sarebbero illogiche ed in contrasto con la legge penale sostanziale e procedurale. In particolare, laddove la Corte territoriale presumerebbe come “definitivamente accertata”, per come riportato nel capo d’imputazione, una violazione contestata nel biennio ma di cui, invero, né l’autorità amministrativa procedente, né l’autorità giudiziaria ha dimostrato, o in alcun modo provato l’esistenza. Non corrispondendo al vero che la circostanza che la violazione commessa sia «definitivamente accertata», non sia stata messa in dubbio né dai giudice di primo grado né dall’imputato. Dando addirittura per scontata l’inesistenza di una impugnazione a riguardo, per decorso infruttuoso del tempo.
Invero, il difensore ricorrente evidenzia di avere sollevato anche in sede di gravame nel merito tale doglianza, dal momento che non vi era prova della mancanza di impugnazione del verbale in sede amministrativa, anzi, spingendosi oltre e ritenendo non perfezionato il procedimento amministrativo, non essendo stato notificato il verbale contestato ai sensi dell’art. 116 cod. strada, e ledendo dunque, ulteriormente il diritto di difesa.
Per cui il COGNOME, non solo non avrebbe potuto impugnare il verbale oggetto di contestazione in quanto non notificatogli, ma viene anche condannato in sede
penale per questo motivo. Peraltro, si evidenzia che non vi sarebbe prova della mancanza di impugnazione, il cui onere grava sull’Autorità amministrativa procedente, in base alla quale non può e non deve semplicemente essere presunta la definitività dell’accertamento né tale onere potrebbe mai gravare sulla difesa.
Il ricorrente ricorda il precedente di legittimità (sentenza n. 20338/2017) con cui si è chiarito che l’art. 5 del decreto 8/2016 prevede che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato». Una disposizione che ha di fatto integrato la contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, co. 15, cod. strada, con il nuovo reato di guida senza patente che ora contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere accertati dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo.
L’autorità amministrativa -si sostiene- non ha fornito prova in tal senso, ma la mancanza di opposizione è soltanto frutto di una mera ed errata presunzione, anche in ragione della produzione documentale proveniente dalla difesa dell’odierno ricorrente, eseguita all’udienza del 28/11/2022 – che viene allegata al ricorso- di cui né il giudice di prime cure né la Corte di Appello hanno tenuto alcun conto, nonché dalla deposizione del teste brigadiere COGNOME NOME all’udienza dibattimentale del 12/11/2021, il quale, a specifica domanda dell’Ufficio di Procura circa l’esecutività del verbale in contestazione, risponde di non sapere rispondere alla domanda.
Sarebbe evidente una contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella valutazione delle emergenze processuali sottoposto al suo vaglio quanto al dubbio sull’effettiva definitività dell’accertamento. Non solo, si sostiene che la difes aveva fornito prova dell’impugnazione del verbale in contestazione, mediante l’esibizione della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza avente n. 669/2022 Registro Sentenze, che pure viene allegata al ricorso, che non ritenuta necessaria e utile ai fini del decidere, non veniva acquisita agli atti.
Infine, in conclusione del ricorso, si sostiene che al COGNOME non è stato mai notificato ovvero non si è perfezionata la notifica del decreto che dispone il giudizio, pur avendo eletto domicilio presso la propria abitazione sita in Rende INDIRIZZO, comportando una palese violazione procedurale, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
 Fondata e assorbente rispetto alle altre doglianze è quella con cui si lamenta che non vi sia prova che al COGNOME sia stato notificato il decreto che dispone il giudizio, pur avendo lo stesso eletto domicilio presso la propria abitazione sita in Rende INDIRIZZO.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Ed invero, dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che effettivamente all’imputato, cui venne ben notificato il decreto che dispone il giudizio per il primo grado, a mezzo posta al domicilio eletto presso la propria abitazione in Rende (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO (correttamente indicato nel decreto di citazione diretta a giudizio del 14.9.2020 e nella sentenza di primo grado del 28.11.2022), non risulta, a differenza del proprio difensore AVV_NOTAIO che fu avvisato con pec del 12.5.2023, non risulta essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizi di appello né all’indirizzo di cui sopra e nemmeno a quello di residenza di INDIRIZZO in San INDIRIZZO.
Ex actis si riscontra soltanto ricevuta di una pec inviata all’RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Cosenza con cui si richiedeva la notifica al COGNOME COGNOME domicilio eletto in Rende del decreto di citazione per l’udienza del 30.6.2023 ma non vi è nessuna prova che si sia dato corso al suddetto adempimento.
L’udienza di appello del 30.6.2023, celebrata ai sensi dell’art. 23b1s I. 18.12.2020 n. 176 di conversione del dl 28.10.2020 n. 137, è stata dunque celebrata senza il rispetto del contraddittorio.
Quella realizzatasi è una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo che poteva essere dedotta per la prima volta, come avvenuto anche in sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275425, conf. Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019 Galati,) Rv. 276747 – 01).
Pur nella fondatezza del ritenuto motivo processuale, non può tuttavia non rilevarsi come il presente ricorso, così come già l’atto di appello del 21/12/2022, opera in un’errata prospettiva.
Si ritiene, infatti, che il reato di cui all’imputazione non possa dirsi provato i quanto non vi è prova che il verbale amministrativo dell’infrazione al codice della strada contestato al COGNOME sia divenuto esecutivo. L’errore risiede nel fatto che la prova dell’esecutività del verbale che interessa ai fini del presente processo non è quella dell’infrazione del 19/10/2019, bensì quella dell’8/3/2018, che costituisce il presupposto della ritenuta recidiva nel biennio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Il Co Sigliere est sore COGNOME Il Presidente