Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40855 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40855 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/11/2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il 12/5/2021 il GIP del Tribunale di Agrigento, all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato l’odierno ricorrente NOME COGNOME, tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di mesi tre e giorni 15 di arresto ed euro 1000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per otto mesi e confisca dell’autovettura, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 co. 1 lett. c) cod. strada commesso in Agrigento il 3/4/2020 (tasso alcolemico riscontrato 1,86 g/I alla prima misurazione e 1,77 g/l alla seconda).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il COGNOME, deducendo, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 161, 178 e 179 cod. proc. pen. in ragione della nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stata la stessa eseguita mediante consegna al difensore dell’appellante, come elettivamente domiciliato, malgrado il ricorrente avesse eletto un diverso domicilio.
Il difensore ricorrente premette, allegando i relativi atti, che la trattazione de giudizio in appello del presente procedimento avveniva nelle forme del giudizio cartolare, ex art. 23 d.l. n. 149/2020 e che, nei termini di legge, egli, per mezzo pec, depositava una memoria difensiva, contenente anche le conclusioni scritte. In particolare, in tale atto, eccepiva la nullità del decreto di citazione per il giudiz di secondo grado, in sintesi rilevando che: a) la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata effettuata presso il difensore, come elettivamente domiciliato; b) COGNOME NOME, al momento dell’accertamento dell’ipotesi di reato per cui è processo, eleggeva domicilio in Porto Empedocle, INDIRIZZO; c) tale notifica doveva considerarsi affetta de nullità per omessa citazione dell’imputato.
La Corte palermitana -ci si duole- ha però omesso di considerare la questione nei termini testé rappresentati, dando semplicemente atto, nel verbale di udienza del 22 novembre 2022, che l’avviso di udienza è stato regolarmente comunicato e notificato, nonostante risulti agli atti – e segnatamente nel verbale di elezione di domicilio, nonché anche nella dichiarazione di nomina e procura speciale- l’espressa volontà dell’imputato di ricevere le notificazioni del presente procedimento in un luogo diverso da quello dello studio del proprio difensore di fiducia, precisamente in Porto EmpedocleINDIRIZZO.
Del resto -prosegue il ricorso- non si riscontra agli atti del fascicolo del giudizio di appello un’impossibilità o un’inidoneità o un’insufficienza di effettuare la notific del relativo decreto di citazione nel domicilio eletto e dichiarato dal COGNOME, che potrebbe eventualmente giustificare una forzatura della notificazione dell’atto, ai sensi del comma 4, presso lo studio del difensore.
Con un secondo motivo lamenta violazione dell’art. 178 co,. 1 lett. c) in ragione della nullità della sentenza impugnata per mancata valutazione della memoria difensiva depositata avanti alla Corto di Appello, con la quale si eccepiva la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato per il pr sente procedimento di appello e omessa motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate.
Con un terzo motivo lamenta violazione degli artt. 186 co. 2, lett. a) e c) cod. strada e 379 Reg. es.cod. strada e difetto della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie contravvenzionale ascritta all’imputato per avere i giudici del merito attestato la responsabilità penale dell’imputato in assenza di un’idonea documentazione.
Ciò in quanto non è stata conferita rilevanza all’illeggibilità della stampa degli scontrini per la verifica del tasso alcolemico dell’imputato ritenendo, invece, che gli estremi sono stati riportati in altri atti contenuti nel fascicolo processuale.
Nello specifico, sebbene fosse stata investita di specifiche doglianze da parte del difensore del COGNOME, ad esempio circa il corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato che potrebbe riverberarsi sugli stessi risultati di misurazione, ci ci si duole che la Corte territoriale si sia limitata, da un lato, a richiamare la mot vazione, già non esauriente della sentenza allora impugnata, nonché, dall’altro, ha cercato di integrarla con una motivazione che continua ad essere sempre erronea e per certi versi anche insufficiente. Ciò perché l’esame delle circostanze che ebbero a caratterizzare l’esecuzione del test (e segnatamente: la totale illeggibilità degli scontrini nella parte relativa all’indicazione del tasso alcolemico misurato e alla strumentazione utilizzata; l’impossibilità di riscontrare non solo negli scontrini ma anche negli atti richiamati nella sentenza che si impugna, precisamente la CNR, se l’apparecchio abbia risposto positivamente all’auto-check di controllo, prima e dopo l’utilizzo, o se abbia dato un messaggio di errore; la compilazione a penna degli stessi solo nella parte relativa ai dati anagrafici del trasgressore) avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a ritenere quantomeno non provato, nel rispetto del principio dell’al di là del ragionevole dubbio, il corretto funzionamento dell’apparecchiatura destinata alla misurazione del tasso alcolemico. Esame invece che sarebbe stato totalmente pretermesso, con la conseguente consumazione del grave vizio di motivazione denunciato.
Di conseguenza, per il ricorrente non appare congruamente motivata la decisione di confermare il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cu all’art. 186 co, 2, lett. c) cod. strada, anche per l’ingiustificato rilievo conferi dati sintomatici (alito vinoso, eloquio precario e linguaggio disarticolato) evidenziati dal verbalizzante – ed utilizzati nella sentenza gravata per corroborare l’esattezza delle risultanze del test alcolimetrico – i quali, viceversa (e come prospettato dalla difesa nell’atto di appello), risulterebbero pienamente compatibili, con pari dignità logica, anche con I ‘eventuale configurabilità della fattispecie, penalmente irrilevante, ex art. 186 co. 2, lett. a) cod. strada.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi, di natura processuale, sono fondati e assorbenti rispetto al terzo ed impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Come si evince dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura del vizio lamentato, e come documentato dal ricorrente il 3/4/2020, il COGNOME, all’atto del controllo su strada ad opera dei poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle elesse domicilio presso la propria abitazione in Porto Empedocle alla INDIRIZZO.
Tale elezione di domicilio venne poi ribadita il 9/12/2020 nell’atto con cui ebbe a nominare proprio difensore di fiducia e procuratore speciale l’AVV_NOTAIO.
A tale domicilio gli venne notificato il decreto di citazione per il giudizio d primo grado conseguente all’opposizione al decreto penale di condanna n. 592/2020 emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento operata dal suddetto difensore e procuratore speciale, con contestuale richiesta di giudizio abbreviato.
Correttamente, si legge nell’intestazione della sentenza di primo grado, pronunciata dal GIP di Agrigento all’esito dell’udienza camerale del 12/5/2021, che l’imputato ha dichiarato domicilio in Porto Empedocle alla INDIRIZZO e si fa riferimento alla nomina e procura speciale del 9/12/2020.
Proposto rituale appello, il decreto di citazione per il giudizio di appello i camera di consiglio del 20/9/2022 -ove si legge erroneamente che il COGNOME ha «domicilio eletto c/o lo studio dell’AVV_NOTAIO»- veniva notificato via PEC il 20/9/2022 alla pec del difensore (EMAIL ).
L’udienza dinanzi alla Corte di Appello veniva celebrata il 22/11/2022 con rito cartolare ai sensi degli artt. 23 co. 2 del D.I. 149/2020 e 16 co. 1 D.L. 228/2021 e con memoria difensiva, contenente anche le conclusioni scritte, che il difensore documenta di avere inoltrato alla pec dell’ufficio destinatario dei depositi di cui all’art. 24, co. 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ed essere stata ricevuta il 3/11/2022, eccepiva in via preliminare la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello all’imputato.
Su tale eccezione, ancorché nella sentenza di appello pronunciata all’esito della camera di consiglio del 22/11/2022 si legga a pag. 2 che sono state «lette le conclusioni delle parti», la Corte di Appello non si è pronunciata.
I giudici del gravame del merito hanno proceduto dando erroneamente atto a verbale che «l’avviso di udienza è stato regolarmente comunicato e notificato». E nella sentenza di appello, non risultando in atti alcuna elezione di domicilio successiva a quella del 9/12/2020, si legge ancora una volta erroneamente «domicilio eletto presso lo studio del difensore».
L’eccezione in questione, che, come detto, la Corte territoriale non ha neanche valutato, era in realtà fondata.
Il Collegio condivide, infatti, l’approdo giurisprudenziale secondo cui, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luog diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si è di fronte una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risu in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (cfr. in tal senso la recente Sez. 5, n. 27546 del 3/4/2023, COGNOME, Rv. 284810 in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall’imputato – lo studio del difensore di fiducia poi revocato – piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato – l’abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell’imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Nel caso che ci occupa, la nullità è stata tempestivamente eccepita dal difensore con il primo scritto difensivo (la memoria, in uno con le conclusioni scritte, trattandosi di udienza cartolare).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Corte di Appello di Palermo per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 19 settembre 2023 Il Co igliere est GLYPH ore