Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25035 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25035 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, la quale ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso e chiesto l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice civile stante la costituzione di parte civile, per essersi il reato estinto per prescrizione in data 9 novembre 2023;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per i delitti di minaccia aggravata e violenza privata ascritti ai capi a) b) dell’imputazione.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, mediante il difensore, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi d’impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all’art. 173 disp. at cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nullità assoluta della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello all’imputato e al difensore.
A fondamento della censura premette che il COGNOME aveva revocato il proprio precedente difensore e conferito, prima della proposizione del gravame, mandato all’attuale difensore, AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale aveva eletto domicilio. Lo stesso difensore nomiNOME aveva firmato l’atto di appello e, tuttavia, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ad un altro AVV_NOTAIO e all’imputato nel luogo di residenza, e non già nel domicilio eletto.
Di poi, nelle due udienze che si erano celebrate dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, l’AVV_NOTAIO destinatario della notifica era stato sostituito da un difensore nomiNOME ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Solo nell’epigrafe della sentenza era stato correttamente indicato il difensore di fiducia.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione della testimonianza della teste NOME COGNOME e, comunque, travisamento della prova dichiarativa assunta con la medesima, poiché ella aveva riferito, a differenza di quanto assunto dalla pronuncia impugnata, che esso ricorrente non era presente al momento dei fatti perché stava badando all’anziana madre.
2.3. Il ricorrente, con il terzo motivo, lamenta carenza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando che l’unica ragione posta a fondamento del diniego, ossia la reiterazione delle condotte, sarebbe insussistente a fronte della sua condanna in relazione ad un unico episodio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio del processo che si è celebrato dinanzi alla Corte d’appello (nel quale l’imputato è rimasto assente), consentito in sede di legittimità quando viene in rilievo un vizio di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) risulta che, effettivamente, egli aveva revocato mandato al precedente difensore e conferito lo stesso all’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale ha eletto domicilio prima della proposizione dell’appello.
L’atto di appello è stato poi sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
Tuttavia, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’imputato nella residenza invece che nel domicilio eletto presso il predetto AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO. Inoltre, dai verbali delle due udienze celebratesi dinanzi alla Corte territoriale lo stesso ricorrente risulta difeso da tale AVV_NOTAIO, non comparso, e, di qui, sostituito da un difensore nomiNOME ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.
Vi è dunque che l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore dell’imputato e all’imputato stesso, rimasto assente, ha determiNOME una nullità d’ordine generale (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258615 – 01), che ha inficiato lo svolgimento del giudizio medesimo, con conseguente invalidità della sentenza impugnata.
2.0ccorre rilevare che, dopo la pronuncia della sentenza di appello i delitti di minaccia e violenza privatciascritti al ricorrente, e commessi ambedue in data 9 maggio2016, in assenza di atti di sospensione del relativo termine, si sono estinti per prescrizione il 9 novembre 2023.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, mentre agli effett civili deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione;
Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente