Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 397 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME nato a SAN MARCELLINO il 10/01/1955 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 29 ottobre 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 e 648-bis cod. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, reiterando l’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio (notificato all’imputato presso il difensore, in assenza di una precedente
elezione di domicilio) e rilevando comunque la totale mancanza di conoscenza del processo, anche tenuto conto del difetto di reali contatti informativi tra il difensore di ufficio e il proprio assistito.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la mancanza, la contraddittorietà o l’incensuratezza della motivazione in merito alla ribadita affermazione di responsabilità, discendente, a detta della difesa, dal cattivo governo delle risultanze probatorie.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La Corte di appello ha considerato legittima l’attività notificatoria, i presenza di una notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a mani proprie e presso la propria residenza, con espresso ulteriore avviso che in mancanza, insufficienza o inidoneità di elezione o dichiarazione, le successive notificazioni sarebbero eseguite nel luogo in cui l’atto era stato notificato.
La conclusione appare corretta, avuto riguardo al conseguente avvio del meccanismo procedimentale di cui all’art. 161, comma 2, cod. proc. pen. (oggi abrogato, ma vigente ratione temporis). Ai fini della determinazione ex lege del domicilio, ai sensi della suddetta disposizione, era quindi sufficiente che l’imputato, raggiunto da una prima notificazione, omettesse di indicare altro domicilio per le successive notificazioni nonostante l’espresso invito contenuto nell’atto notificato, a nulla rilevando che la prima notifica fosse stata casualmente effettuata in un luogo diverso da quello indicato nell’atto (Sez. 1, n. 50973 del 28/09/2018, COGNOME, Rv. 274642). Qualora le successive notificazioni fossero divenute impossibili da eseguire nel luogo da considerarsi come domicilio «determinato», si sarebbe potuto poi legittimamente procedere, m assenza di comunicazioni da parte dell’imputato, mediante notifica al difensore (Sez. 5, n. 20742 del 18/04/2014, COGNOME, Rv. 259859). Dato che nel suddetto domicilio, dove era stata tentata una prima notifica del decreto di citazione, l’imputato era risultato sconosciuto, le successive notificazioni sono state quindi tutte ritualmente effettuate presso il difensore (cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02).
Emerge dunque la regolarità delle notificazioni ai sensi dell’art. 161, commi 2 e 4, cod. proc. pen. e, a fronte del totale e consapevole disinteresse dell’imputato, la sua sicura consapevolezza riguardo alla fase procedimentale sino al suo atto conclusivo e alla concreta e specifica prospettazione dell’imminente esercizio dell’azione penale.
3.2. I giudici di merito hanno illustrato nel dettaglio la condotta di alterazione con apposizione di targhe nuove e punzonatura del telaio, la presentazione della denuncia di furto delle targhe da parte di COGNOME solo successivamente al ritrovamento del veicolo, il fine di profitto costituito dalla possibilità di reimmette
la res sul mercato corredata dalla necessaria documentazione, l’implausibilità delle obiezioni difensive (cfr. sentenza di appello, pp. 4-5).
Questa motivazione, coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logico-giuridici, è dunque intangibile nel giudizio di cassazione,
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023
Il Consiglier 4