Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38763 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38763 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per la declaratoria di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME per il reato di abusivo esercizio della professione di medico odontoiatra.
Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo censura la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di nullità della notifica, all’imputato, del decreto di citazione in appello avvenuta ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a mezzo pec presso il difensore e mai tentata presso il nuovo domicilio dichiarato da COGNOME nell’atto depositato il 22 luglio 2022.
2.2. Con il secondo motivo censura il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. di cui sussistono i presupposti anche alla luce delle dichiarazioni confessorie rese dal COGNOME.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, connnna 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo motivo per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
2.L’imputato eccepisce di avere ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza dinnanzi alla Corte di appello di Napoli all’ indirizzo di INDIRIZZO, a Quarto, diverso da quello di INDIRIZZO, a Castelvolturno, indicato nella nomina del proprio difensore, depositata il 22 luglio 2022, contenente anche la nuova dichiarazione di domicilio e l’espresso rifiuto del legale di accettare notificazioni per conto del suo assistito ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, esaminati gli atti in ragione dell’eccezione processuale formulata, è emerso: a) che la notifica del decreto di citazione in appello era stata eseguita all’imputato ex art. 161, comnna 4, cod. proc. pen., presso il difensore che aveva rifiutato la domiciliazione, senza prima tentarla al nuovo indirizzo dichiarato; b) che il difensore aveva formulato tempestivamente l’eccezione dinnanzi alla Corte di appello come da pec inviata il I° luglio 2023 per l’udienza del 4 luglio 2023; c) che a detta udienza la Corte di appello si era limitata a rinviare il processo al solo fine di consentire l’integrazione del termine di comparizione; d) che il difensore aveva reiterato l’eccezione, con istanza scritta del 24 settembre 2023, rilevando che la notifica non era stata eseguita
presso il domicilio formalmente dichiarato dal proprio assistito; e) che la Corte di appello all’udienza del 26 settembre 2024 aveva rigettato l’eccezione ritenendo correttamente eseguita la notifica all’imputato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. «a seguito dell’omessa notifica nel domicilio eletto 1’11/04/2016».
La sintetica esposizione delle cadenze processuali dimostra la fondatezza dell’eccezione, tempestivamente e reiteratamente sollevata dal difensore, atteso che nella specie la notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio è avvenuta presso lo studio del difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che aveva rifiutato la donniciliazione, invece che presso il domicilio ritualmente dichiarato dal suo assistito con atto depositato in data 22 luglio 2022 (Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284310).
3.11 reato di esercizio arbitrario della professione contestato al ricorrente, indicato nell’imputazione come accertato in data 11 aprile 2016, si è estinto per prescrizione, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, nonostante le sospensioni disposte alle udienze del 21 ottobre 2020, del 12 maggio 2021 e del 27 ottobre 2021.
Ne consegue che, essendo stato accolto il primo motivo di ricorso, vi è l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di “evidenza”, elementi di prova per pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., proprio alla luce degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata, sostanzialmente non contestati dalla difesa.
La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 16 settembre 2024
La Consigliera estensora
II Prgsidente