Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45849 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45849 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
udito il difensore
lAVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa della parte civile COGNOME NOME conclude per l’inammissibilità del ricorso e conseguente condanna del ricorrente in solido con il responsabile civile alla refusione delle spese di lite, deposita conclusion scritte e nota spese di cui chiede la liquidazione;
l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di RAGIONE_SOCIALE (responsabile civile e parte civile) conclude per l’inammissibilità del ricorso, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione; l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/02/2022, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui agl artt. 640, 61, nn. 5, 7, 11, 81, comma 1, cod. pen. (capo A) e 646, 61, nn. 5, 7, 11, 81, comma 1, cod. pen. (capo B), perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Il ricorrente, con tre motivi, deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione diretta a giudizio e di tutti gli atti susseguenti.
Al riguardo, espone:
che l’imputato ebbe a dichiarare il domicilio nell’ambito del presente procedimento (n. 30364/2014 RGNR) in INDIRIZZO, per come risulta dal relativo verbale redatto il 7 settembre 2017 dalla RAGIONE_SOCIALE;
che l’imputato il 17 aprile 2014 ebbe a dichiarare il domicilio in Marano di Napoli INDIRIZZO, nell’ambito di altro procedimento penale e, specificamente, il n. 60967/2013 RGNR per come indicato nel relativo verbale;
che la prima notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata all’imputato nel domicilio dichiarato di Marano e che, a seguito dell’irreperibilità tale indirizzo, è stata eseguita al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comm 4, cod. proc. pen. (il precedente difensore di fiducia dell’imputato aveva infatti rinunziato al mandato – vedi anche verbale udienza del Tribunale del 25/03/2019);
che la Corte di appello ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio avanzata dalla difesa sull’errato rilievo che l’imputato avesse dichiarato in Marano il domicilio nel presente giudizio e che, pertanto, non poteva lamentare che la notifica fosse stata effettuata al difensore di ufficio e non al nuovo domicilio successivamente eletto, del cui mutamento l’imputato non aveva reso edotta l’autorità giudiziaria procedente;
che, in realtà, per come evidenziato in premessa, l’elezione di domicilio per il presente processo fu unica e in Tivoli ove l’imputato non venne mai citato (il relativo verbale di domicilio, infatti, non venne trasmesso o acquisito dall’autorità giudiziaria nel presente procedimento);
che, quindi, si era al cospetto di un’omessa notifica che integrava un’ipotesi di nullità assoluta.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo A) della rubrica, poiché l Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle plurime e specifiche doglianze
difensive (inerenti alla consegna dell’assegno postale alla parte civile; alla singolare compilazione degli assegni; alle dichiarazioni della teste COGNOME; alla modalità di riscossione dei vaglia; alla lacunosa istruttoria dibattimentale; all’effettivo riconoscimento posto sui vaglia e sugli assegni), «costituendo la mera riproposizione delle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado» e confluendo, così, in una motivazione viziata.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo B) della rubrica, per il qual si riportano le argomentazioni sviluppate nella censura precedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’eccezione di nullità si fonda su un presupposto di fatto errato.
Per come allegato dalla difesa di parte civile, l’originaria elezione di domicilio in Marano – nell’ambito della quale l’imputato nominò anche un difensore di fiducia – si riferisce ad un unico procedimento incardinato dinanzi alla Procura di Roma e che vede quale assegnatario lo stesso pubblico ministero. La differenza numerica della rubricazione si deve esclusivamente al fatto che il primo dei due numeri contrassegnava l’iscrizione contro ignoti, a seguito della querela proposta dall’odierna persona offesa, mentre il secondo è quello conseguente al passaggio del medesimo fascicolo al registro noti (per come risulta dall’annotazione apposta dal P.M. in calce alla copertina del fascicolo) in conseguenza dell’attribuzione dei fatti delittuosi al ricorrente. Di conseguenza, rituale risulta la notifica del decreto di citazione effettuata al difensore di ufficio – nominato a seguito della rinunzia d quello di fiducia – ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stant l’impossibilità di notifica al domicilio eletto in Marano ed a nulla rilevando successivo mutamente in Tivoli, posto che, per come sottolineato dalla Corte d’appello, l’autorità giudiziaria non venne tempestivamente informata dall’imputato della successiva elezione, adempimento che, ai sensi dell’art. 162 cod. proc. pen., doveva essere tempestivamente assolto dal ricorrente (per quanto precisato il nuovo verbale venne esibito dinanzi alla Corte di merito e comunque trasmesso successivamente alla sentenza id primo grado).
E tanto a prescindere:
che nessuna eccezione di nullità della notifica venne sollevata dinanzi al Tribunale dalla difesa: non ricorrendo un’ipotesi di nullità assoluta per omessa notifica – in quanto il vizio avrebbe semmai riguardato l’esatta indicazione del domicilio – essendosi la nullità verificata prima del giudizio (attenendo agli at
introduttivi) è, in ipotesi, sanata, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., co sentenza di primo grado;
che l’asserita diversità dei procedimenti, quale motivo di nullità della notifica, è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità (per come eccepito dalla parte civile e si ricava dalla lettura della sentenza impugnata che riassume il contenuto dell’eccezione di nullità sollevata dinanzi alla Corte di appello), con conseguente inammissibilità della censura stante la preclusione ad introdurre profili di doglianza – che involgono anche accertamenti di fatto – che non siano stati previamente sottoposti al giudice del merito.
Quanto, poi, al rilievo che assumerebbe – ai fini della dimostrazione della diversità delle elezioni di domicilio – il fatto che la prima notifica dell’avviso ex 415-bis cod. proc. pen. sarebbe stata effettuata al difensore di ufficio e non a quello di fiducia, si tratta di profilo generico perché non si precisa se si tra dell’unica notifica dell’atto, ovvero ne seguirono poi altre; non è corredato dalla completa allegazione dei relativi atti processuali; risulta che il difensore di fiduc ebbe a ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio in proprio che per l’imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo poi rinunziare al mandato. Inoltre, dinanzi al Tribunale, per come dedotto dalla difesa di parte civile COGNOME, non vennero sollevate eccezioni di nullità relative alla notifica dell’avviso (co conseguente sanatoria ex art. 180 cod. proc. pen. di eventuali profili di nullità dell’atto). Infine, non si è allegato che tale rilievo – involgente profili di preclusi in questa sede – sia stato previamente sottoposto alla Corte di merito.
2-3. Inammissibili sono i motivi dedotti in punto di responsabilità civile.
Difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, costituite dalle prov testimoniali e dalla documentazione acquisita, che danno conto della sussistenza dei delitti di truffa ed appropriazione indebita contestati e della loro commissione da parte dell’imputato (v. pagg. 4-6 della sentenza impugnata). Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente:
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186);
alla rifusione – in solido con il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE – del spese di rappresentanza e difesa in favore della costituita parte civile NOME COGNOME;
alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE
La liquidazione delle spese – nella misura indicata in dispositivo – tiene conto dell’attività defensionale svolta, degli atti allegati, della tariffa legale e rispettive notule di parte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente e il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge, nonché il solo ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 15/09/2023