Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Torino il 3/7/1966
avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pr)curatore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del rico so. sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per le parti civili costituite NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME che h i chiest dichiararsi l’inammissibilità del ricorso , anche per l’inammissibilità dell’ ìppello depositato nota spese; sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento lei motivi
di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Palermo ha cc nfermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 16 novembre 2022 c le aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine é – i r ati di minacce, danneggiamento e imbrattamento contestati ai capi 1, 2, 3 e 4 della rubrica condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, col benef cio della
sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei dann in favore delle costituite parti civili.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso, tramite difensore li fiducia, l’imputato, deducendo:
2.1 Irregolare, irrituale, inesistente e tardiva notificazione del lecreto citazione a giudizio in appello e violazione di legge e vizio di motivazioni in ordine agli artt. 601, 159, 157 cod.proc.pen..
Osserva il difensore che dalla certificazione anagrafica rilasciata dal C omune di Roma il 22 ottobre 2024 risulta che COGNOME NOME è stato can c ellato per irreperibilità dalla data del 15 Aprile 2022, sicché la notificazione esegui :a ai sensi dell’art. 157 cod.proc.pen. presso la casa comunale di Roma dopo avei Io cercato nella precedente residenza dell’imputato è irregolare, nulla, inefficace e i legittima.
La Corte avrebbe infatti dovuto far eseguire ai sensi dell’art. 159 cod.pi oc.pen. la notificazione del decreto di citazione a giudizio emesso 18 marzo 202 vista la dichiarazione di irreperibilità accertata dal Comune di Roma.
Ritiene pertanto il ricorrente che debba essere contestata la valutazion 2 posta in essere dalla Corte di appello che ha dato atto della regolarità della n Dtifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, basandosi sullé nota del Comando operativo Aliquota notifiche della Legione dei Carabinieri del U zio del 12 settembre 2024 e sugli allegati documenti telematici trasmessi da lo stesso imputato, reperito pure per telefono. Anche questo riferimento apparE del tutto irrituale ed illegittimo poiché i documenti risultano di dubbia provenie Iza e non sono idonei a sanare l’irrituale notificazione del decreto di citazione a gii dizio, con conseguente violazione del diritto costituzionale di difesa dell’imputato.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto d minaccia in danno della parte civile Lercara per avere la Corte di appello riti!nuto che l’espressione utilizzata dall’imputato configuri il reato di minacce gr vi, senza tenere in considerazione che tali espressioni sono state pronunciate da -erranova dall’interno della propria abitazione non alla presenza della persona offesa e pertanto non appaiono idonee a configurare il reato contestato.
La minaccia consisterebbe nel riferimento alla morte violenta di COGNOME, avvocato palermitano ucciso da appartenenti a Cosa nostra. Si tratta di un’atte rmazione sicuramente suggestiva ma priva degli elementi necessari per configura -e il reato di minaccia e tantomeno l’aggravante. La Corte di appello al fine di rafforzare la prospettazione accusatoria mescola la presunta minaccia indicata al CE o 1, con quella indicata al capo 2 della rubrica, rivolta nei confronti della moglie d 21 COGNOME e proferita alcuni giorni prima. Va inoltre osservato che anche la formul zione del capo di imputazione e la sua collocazione anomala delle condotte i che non
rispetta l’iter cronologico genera confusione e indeterminatezza dei fa :ti , come realmente accaduti.
Lamenta inoltre la difesa che le fonti di prova provengono unicamente dalle parti offese e dai loro familiari e avrebbero dovuto essere sottopost( ad una approfondita valutazione circa la loro credibilità.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto d minaccia in danno di NOME NOME in quanto la Corte ha rite nuto che l’espressione utilizzata, “Ti taglio la testa .. la gola .. con un coltello” inte gri il di minaccia aggravata, senza considerare che è stata pronunciata dal rerranova dall’interno della propria abitazione e non alla presenza della persona off asa, il che la rende inidonea a provocare un effetto intimidatorio, risultando imr ossibile il male minacciato.
La Corte inoltre, aderendo alla prospettazione accusatoria, non ha com iderato la condotta tenuta dall’imputato nei confronti della famiglia allargata legli anni successivi alla querela e nei decenni anteriori alla lite oggetto del present a giudizio, così come nessun vaglio è stato effettuato sulle condizioni di salut psichica dell’imputato.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a reati di danneggiamento aggravato e imbrattamento di cui ai capi 3 e 4 della irr putazione che costituiscono un unico fatto delittuoso e non due diverse condotte realizzate attraverso il danneggiamento della serratura del cancello d’ingressc e il suo imbrattamento. La Corte invece non ha ritenuto che l’imbrattamento ci+ I cancello debba essere assorbito nel più grave reato di danneggiamento. Inoltre il reato di minaccia nei confronti del Lercara e la co gdotta di danneggiamento e imbrattamento del cancello sono state contest gte come consumate nella medesima giornata, mentre la sentenza ha evidenzi ato che il danneggiamento è avvenuto in un periodo in cui le persone offese si erano trasferite in città, sicchè non potevano essere contestualmente vittime lel delitto di minaccia.
L’avv. NOME COGNOME nominato procuratore speciale nell’inter asse della parti civili costituite, con comparsa conclusionale ha dedotto inammis iibilità del ricorso per inammissibilità dell’appello ex art. 581 quater cod.proc. gen. per carenza della procura speciale nonostante l’assenza dell’imputato in pri no grado, già evidenziata dalla parte civile con la memoria conclusionale in appelll n . deduce inoltre la inammissibilità per manifesta infondatezza delle altre censure .
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile perché sia l’eccezione di nullità dedotta, che le censure formulate nei confronti dell’affermazione di colpevolezza sono manifestament infondate e in parte non consentite.
1.1 Preliminarmente occorre rilevare che in forza dell’art. 89, d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen. si applica alle imp ugnazioni avverso sentenze pronunziate dopo la sua entrata in vigore e cioè dopo il 30 dicembre 2022, sicchè non trovava applicazione al caso in esame l’obbligo di depo ;itare con l’appello la procura speciale e l’elezione di domicilio di cui all’art. 581 commé – 1 quater cod.proc.pen. poiché la sentenza di primo grado è stata emessa il 16/11/2022, sebbene l’appello sia stato proposto dopo l’entrata in vigore della norma.
L’eccezione processuale di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello è comunque manifestamente infondata.
Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale GLYPH ccezione, emerge che l’avviso per l’udienza in appello del 7 ottobre 2024 diretto all’irlputato è stato eseguito 1’11/3/2024 al difensore di ufficio ex art. 157 bis comma 1 cod proc.pen. poiché Terranova non era reperibile al domicilio dichiarato. Sebbene l’indica7 one della norma applicata riportata nella comunicazione non possa ritenersi corretta, N. a rilevato che il difensore, il quale aveva ricevuto detta comunicazione in luogo del suc assistito, pur avendo presentato le proprie conclusioni per iscritto nel giudizio di appello ion aveva dedotto l’irregolare notifica al suo assistito.
Ma le ricerche dell’imputato non si sono arrestate e la sentenza di appello a pag. 2 richiama il tenore della nota del 12 settembre 2024 redatta dai Carabi iieri, che attestano la comunicazione dell’avviso di udienza eseguita il 9 settembre all’ir iirizzo di posta elettronica dell’imputato; dalla stessa e dagli atti allegati emerge che i 2rranova, rintracciato telefonicamente, forniva il proprio nuovo indirizzo in Sicilia e ce ncordava l’invio della notifica tramite posta elettronica non certificata; ricevuta la come nicazion dell’avviso, non solo ringraziava in ordine alla notifica ricevuta e trasmetteva c opia della sua carta d’identità, a riprova della sua corretta identificazione, ma inviava di , erse mail dal medesimo indirizzo alla Corte di appello e ai Carabinieri, formulando C nsure in ordine alla sentenza impugnata, così dimostrando di essere a perfetta conosc nza della pendenza del giudizio di impugnazione.
Giova al riguardo ricordare che l’art. 420 bis cod.proc.pen. nella sua nuova for nulazione stabilisce al secondo comma che “Il giudice procede in assenza dell’imput ito anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta vo ontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione degli att compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fi NOME e di ogni altra circostanza rilevante”
Tanto basta per respingere l’eccezione di nullità poiché anche se la notifi :a è stata effettuata in modo non rituale, vi è prova che la stessa ha conseguito l’obietti fo per cui era prevista mettendo l’imputato a conoscenza della data e del luogo dell’I dienza di appello, cui ha ritenuto per libera scelta di non partecipare.
1.3 Le censure formulate con il secondo motivo appaiono generiche poiché non si confrontano con le esaustive risposte offerte dalla sentenza impugnata a r ag 3 ed inoltre non sono consentite poiché invocano una diversa valutazione delle pr , ive e non deducono manifeste illogicità e contraddizioni della motivazione che ha con argomentazioni logicamente coerenti e immuni dai vizi dedotti valorizzato I robusto compendio probatorio da cui emerge la piena attendibilità delle persone off se le cui accuse hanno trovato significativo riscontro in elementi dichiarativi e docume itali.
1.4 Anche il terzo motivo di ricorso è generico poiché la Corte fornisce adeguata risposta alla censura difensiva formulata con il gravame, osservando che la minaccia pronunziata dal Terranova dalla terrazza della propria abitazione era p e rce pibile all’esterno e si proiettava nell’immediato futuro, mantenendo un’efficacia int midatoria molto significativa, come emerge dal tenore delle dichiarazioni delle due perso le offese, che vivevano una condizione di ansia e angoscia per la propria incolumità per ;onale, in relazione alle espressioni minacciose di cui erano destinatari in diverse occasi
1.5 La quarta censura non è consentita y nella parte in cui invoca l’assorbi nento del delitto di imbrattamento in quello di danneggiamento del cancello, poiché ric n è stata dedotta con i motivi di appello. La stessa è comunque manifestamente infond ta poiché si tratta di condotte autonome aventi ad oggetto il medesimo cancello, ma c msumate in momenti diversi.
Anche la denunciata contradditorietà della sentenza in ordine alla ritenuta pres mza delle persone offese in occasione della consumazione delle minacce, mentre le stesse dichiaravano di essersi trasferite all’epoca del danneggiamento, non sussist e. poiché presuppone che le condotte illecite siano state consumate nella medesima d )ta e non considera che le condotte suindicate sono state contestate come accertate il 5 ettembre 2017, in relazione alla data di presentazione della querela, ma sono state con ;umate in giorni diversi; ne consegue che è verosimile che le persone offese non fosser presenti al danneggiamento e fossero sui luoghi in occasione delle minacce.
Va peraltro rilevato che nel corso del giudizio di merito nessuna eccezione è mai stata sollevata circa la genericità della formulazione del capo d’imputazione, s zchè non sarebbe in ipotesi consentita in questa sede.
1.5 Per le ragioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammis ibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento di un’amm .nda, che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione quella grado di c( lpa nella presentazione della impugnazione.
Nel rispetto del principio di soccombenza, il ricorrente va altresì conda mato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta dalle due parti civili , assistite
dal medesimo difensore, e in relazione alle attività svolte nel corso del giudizio si ritiene congruo liquidare complessivamente nella somma di euro 4500 oltre accessor di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ch Ile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammenc
Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Lercara NOME e COGNOME NOME c: le liquida
in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Roma 2 aprile 2025
Il
Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente
NOME COGNOME
Borsellino