Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LESINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BAR]:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio; udito il difensore:
l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME, si associa alle richieste del Procuratore Generale; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 novembre 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Lucera in data 17 gennaio 2013, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati ai sensi dell’art. 219, comma secondo n. 1, legge fall. nonché ai sensi dell’ad 99, comma quarto, cod. pen., commessi nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 16 giugno 2008.
Nel processo di primo grado l’imputato, difeso di ufficio, era stato giudicato in contumacia e la sentenza che aveva definito il primo giudizio non era stata impugnata, fino a quando la Corte di appello di Bari, su istanza dell’interessato, lo aveva restituito nel termine per proporre impugnazione, alla luce dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto dell’intervenuto giudizio contumaciale e della mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione.
Deduce di avere specificamente eccepito, con il primo motivo di appello, la nullità della sentenza di primo grado, in ragione della mancata notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi, e di non aver ottenuto risposta.
Più precisamente, nell’atto di appello egli aveva dimostrato come la notificazione dell’avviso ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen., speditogli nel Paese ove al tempo risiedeva, non fosse andata a buon fine, e come nondimeno le notificazioni siano state eseguite nelle mani del difensore di ufficio, sull’erroneo presupposto dell’adempimento dell’iter previsto dal citato art. 169 cod. proc. pen.
Al motivo di appello la Corte territoriale ha rifiutato di rispondere, opponendo che, se l’imputato avesse inteso far valere vizi del procedimento, avrebbe dovuto attivare la procedura di rescissione del giudicato e non limitarsi a chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
L’assunto sarebbe palesemente erroneo, giacché la rescissione del giudicato è impugnazione straordinaria esperibile solo nei confronti di sentenze pronunciate in assenza, e dunque dopo l’entrata in vigore della legge n. 67/2014, e non invece nei confronti di sentenze contumaciali (come quella che ha appunto definito il primo grado del presente giudizio).
La presa di posizione della Corte di appello, contraria al dictum di Sez. U n. 17/07/2014, ric. COGNOME, ha comportato la radicale mancanza di risposta al primo motivo di appello.
Il ricorrente chiede dunque l’annullamento senza rinvio,, ritenendo maturato il termine di prescrizione dei reati ascrittigli, o in subordine con rinvio.
E’ stata chiesta la discussione orale.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado.
Il Difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, si è riportata al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’imputato è stato giudicato in contumacia dal Tribunale di Lucera.
Il giudizio di primo grado si è concluso prima dell’entrata in vigore della legge n. 67/2014.
Come è noto, «l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259992; Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 277240; cfr. anche, in motivazione, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931).
L’istanza di restituzione nel termine per impugnare, del resto, ha natura completamente diversa da quella della rescissione: si tratta, infatti, «di rimedio processuale privo della connotazione propria dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ed invero, l’istituto giuridico in esame, pur declinandosi anche quale rimedio contro il provvedimento conclusivo al fine della proposizione della impugnazione, non è solo a ciò funzionale e non costituisce un rimedio impugnatorio essendo pacifica la sua natura di rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l’estinzione di un potere, essendo decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio così che le parti siano poste nella condizione di esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti ex lege» (Sez. U, n 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726, in motivazione). Per contro, la
rescissione del giudicato ha natura di mezzo di impugnazione, seppure straordinario: esso è volto ad ottenere il travolgimento del giudicato (in tal senso Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259990).
Dunque, la conclusione cui è giunta la Corte di appello, quando ha giudicato che l’imputato avrebbe dovuto attivare il rimedio re:scissorio, è errata.
In ogni caso, l’imputato è stato rimesso nel termine per proporre impugnazione e, una volta che ciò è accaduto, è arbitraria la decisione di ricusare l’esame di un motivo di appello sulla base della ritenuta erroneità della richiesta di restituzione.
Il motivo non considerato dalla Corte di appello si fondava sulla considerazione che, non essendo stata perfezionata la notificazione dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio previsto dall’art. 169 cod. proc. pen. ed essendo tuttavia le notificazioni avvenute nelle mani del difensore di ufficio, senza ulteriori ricerche, dovesse derivarne la nullità degli atti processuali conseguenti ed in particolare della sentenza di primo grado.
Come è noto, «in tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora quest’ultimo non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., l’Autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. al fine della declaratoria di irreperibilità, trattandosi di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto» (Sez. 3, n. 46813 del 10/11/2021, M., Rv. 282462).
In accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza va dunque certamente annullata.
Non si può procedere, come chiesto dal ricorrente, ad annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione poiché il termine ordinario di prescrizione (senza considerare né gli atti interruttivi né la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen.) è pari a sedici anni e otto mesi, a decorrere dal dies commissi delicti che coincide con la data della dichiarazione di fallimento: ciò in quanto nei confronti dell’imputato è stata applicata la recidiva reiterata qualificata, prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., con l’effetto di aumentare di due terzi il termine ordinario di prescrizione, corrispondente alla durata della pena edittale massima, pari a dieci anni (cfr. artt. 99, comma quarto, 157, comma secondo, nonché 161, comma secondo, cod. pen.).
L’annullamento, nondimeno, investe anche la sentenza di primo grado, dal momento che il giudizio in contumacia si è svolto, anc:he in primo grado, nonostante la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti successivi; come si evince dalla lettu dell’atto di appello, la nullità era stata ritualmente eccepita in tale sede.
Gli atti vanno restituiti al Pubblico ministero, cioè al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia (essendo stati gli uffici giudiziari di Lucera accorpati a quelli di Foggia a norma del d. Igs. 7 settembre 2012 n. 155), in considerazione del fatto che la nullità investe, per l’appunto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e tutti gli atti conseguenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 07/02/2024