Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5130 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5130 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 17/07/2025 dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di Taranto, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Taranto il 18 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2019. Con tale pronuncia l’imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, per i reati di cui agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), accertati a Taranto il 6 giugno 2012.
Il provvedimento di revoca veniva giustificato dal Tribunale di Taranto, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 2 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 7 novembre 2024 con cui NOME COGNOME, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 105,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, accertati a Taranto il 18 febbraio 2015.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) , 179, 666 cod. proc. pen., 6 CEDU, conseguenti al fatto che tutti gli atti processuali riguardanti il procedimento di esecuzione conclusosi con la revoca della sospensione condizionale della pena controversa, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Taranto il 18 novembre 2019, non erano mai stati ritualmente notificati a NOME COGNOME.
Si deduceva, in proposito, che le udienze del 6 febbraio 2025, del 3 aprile 2025, del 29
maggio 2025 e del 17 luglio 2025 si erano svolte in assenza di NOME COGNOME – che risulta residente all’estero presso l’RAGIONE_SOCIALE Hotel di Dubai e iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) a far data dal 30 gennaio 2019 – e del suo difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, che veniva sostituito, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen. da un difensore d’ufficio, l’AVV_NOTAIO, al quale venivano effettuate notifica irrituale, in presenza di un difensore di fiducia regolarmente nominato. La nomina rituale dell’AVV_NOTAIO, del resto, era dimostrata dal fatto che il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 12 novembre 2024, dal quale traeva origine il presente procedimento, era stato notificato ritualmente allo stesso difensore di fiducia.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che, secondo la difesa del ricorrente, le udienze del 6 febbraio 2025, del 3 aprile 2025, del 29 maggio 2025 e del 17 luglio 2025, riguardanti il presente procedimento di esecuzione, si erano svolte in assenza di NOME COGNOME e del suo difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO. Tale procedimento, iscritto a ruolo con il n. NUMERO_DOCUMENTO SIEP, provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 12 novembre 2024.
In questa cornice, nel valutare le procedure notificatorie del procedimento di esecuzione in esame, occorreva considerare che NOME COGNOME risultava residente a Dubai presso l’Hotel RAGIONE_SOCIALE ed era iscritto nel registro dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (ARAGIONE_SOCIALEI.R.ERAGIONE_SOCIALE) a far data dal 30 gennaio 2019; mentre, l’AVV_NOTAIO, al quale veniva notificato il solo provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 12 novembre 2024, era il difensore di fiducia del ricorrente nel processo di cognizione conclusosi con l’ultima delle condanne pronunciate nei suoi confronti, deliberata dal Tribunale di Taranto il 2 marzo 2023.
Di ciascuna di queste due procedure notificatorie occorre occuparsi separatamente, atteso che, in relazione alla loro ritualità, si deve pervenire a conclusioni differenti.
2.1. Occorre, allora, muovere dalla procedura notificatoria eseguita nei confronti di NOME COGNOME, nel valutare la quale occorre tenere presente che, come detto, il ricorrente Ł residente a Dubai ed Ł iscritto nel registro dell’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sin dal 30 gennaio 2019.
Osserva il Collegio che, in tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora il soggetto non abbia ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento di cui all’art. 169 cod. proc. pen. ovvero manchi la prova della ricezione di tale atto occorre ritenere che il destinatario dell’atto non ha avuto conoscenza della procedura comunicativa che lo riguarda, che deve ritenersi illegittima. Tutto questo discende dalla previsione dell’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce, per tali ipotesi, la trasmissione di una «raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui Ł stato commesso, nonchØ l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ».
Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. 5, n. 34504 del 11/07/2011, Vezzosi, Rv. 250945 – 01, secondo cui: «In tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora l’imputato non
abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilità dell’imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto».
Questa opzione ermeneutica, a distanza di un decennio, veniva ribadita da Sez.3, N. 46813 del 10/11/2021, M., Rv. 282462 – 01, in cui si affermava il principio di diritto: «In tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora quest’ultimo non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., l’Autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. al fine della declaratoria di irreperibilità, trattandosi di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto».
Di tale principio occorre fare applicazione nel caso di specie, atteso che dalla documentazione allegata all’atto di impugnazione in esame, si desume la mancanza della prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., in quanto nella cartolina di ritorno della notifica eseguita all’estero nei confronti del NOME COGNOME, recante il numero di invio NUMERO_DOCUMENTO, non sono indicate nØ la data della ricezione nØ la firma dell’interessato.
2.2. A conclusioni processuali differenti, invece, deve giungersi con riferimento all’ulteriore profilo censorio, relativo all’illegittimità della procedura di notifica eseguita nei confronti dell’AVV_NOTAIO, al quale occorreva notificare gli atti relativi alle udienze del presente procedimento di esecuzione, celebrate nelle date del 6 febbraio 2025, del 3 aprile 2025, del 29 maggio 2025 e del 17 luglio 2025.
Deve, in proposito, evidenziarsi che la nomina dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia di NOME COGNOME nel presente procedimento non risulta dimostrata, non avendo allegato il ricorrente, a sostegno delle sue asserzioni, alcuna documentazione. Ne consegue che la difesa del ricorrente, relativamente a tale profilo, non forniva alcuna dimostrazione della fondatezza delle doglianze prospettate, peraltro genericamente, su cui non venivano espletati i doveri di allegazione imposti dal principio di specificità del ricorso per cassazione.
Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione con cui si censura la legittimità di un atto processuale non può «limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchØ della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale ‘incompatibilità’ all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato»(Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguita in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME