Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2158 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
nel procedimento a carico di RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Milano del 26.4.2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto reso in data 26.4.2021, il g.i.p. del Tribunale di Milano ha provveduto su una istanza di ammissione del credito, presentata ex art. 58 D.Lgs. n. 159 del 2011 nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE in una procedura in cui è stata disposta una confisca con sentenza irrevocabile del g.i.p. del Tribunale di Milano del 26.6.2015.
Il provvedimento dà atto che la Corte d’Appello di Milano – a seguito dell’annullamento con rinvio di una sua precedente ordinanza del 7.1.2019 da parte della Corte di Cassazione in data 13.1.2020 (in accoglimento di un ricorso della stessa Penelope SPV), che aveva rilevato una carenza motivazionale in ordine alla buona fede del ricorrente – ha accolto con ordinanza del 19.10.2020 la domanda di Penelope RAGIONE_SOCIALE, ritenendo la buona fede e l’incolpevole affidamento della stessa nell’acquisto dei crediti da Intesa San Paolo. Pertanto, il g.i.p. dispone l’ammissione del credito ipotecario vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria da Intesa San Paolo spa.
Avverso il decreto, ha proposto ricorso l’Avvocatura dello Stato di Milano, nell’interesse dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Va dato atto, a questo proposito, che il ricorso era stato depositato il 19.5.2021 nella cancelleria dell’ufficio g.i.p. del Tribunale di Milano (ne è stata allegata copia recante il timbro di deposito) e che tuttavia l’atto è stato trasmesso solo su successiva richiesta in data 24.6.2024 del ricorrente, il quale aveva rilevato che il ricorso, non più reperibile in originale, non era stato inviato alla Corte di Cassazione.
Il ricorso si articola in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce l’inosservanza dell’art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, 1 D.L. n. 4 del 2010 e 114, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011.
Rileva che gli atti giudiziali devono essere notificati a pena di nullità ai sensi dell’art. 11 R.D. n. 1611 del 1933. L’art. 114, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che all’Agenzia per i beni confiscati si applica l’art. 1 R.D. n. 1611 del 1933, in forza del quale la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza dello Stato spettano alla Avvocatura dello Stato, con la necessaria applicazione dell’art. 11, comma 2, dello stesso regio decreto, secondo cui tutti gli atti giudiziali e le sentenze devono essere notificati.
Nel caso di specie, invece, l’Agenzia non ha ricevuto la notifica nè del ricorso introduttivo, né della decisione; è stato poi il difensore della NOME SPV a notificare il provvedimento all’Agenzia, senza sanare tuttavia l’omessa notifica e senza consentire il valido decorso del termine per proporre opposizione. In ogni caso, il ricorso sarebbe comunque tempestivo, anche a voler considerare la data della comunicazione del provvedimento da parte della Penelope.
2.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 58 e 59 D.Lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorso censura che l’Agenzia per i beni confiscati non sia stata messa nella condizione di difendersi e che, pertanto, sia stato violato il principio del contraddittorio.
I beni erano stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato per effetto della confisca definitiva nei confronti della INDIRIZZO e della INDIRIZZO, la cui amministrazione e gestione sono affidate all’Agenzia, che dunque nel giudizio promosso aveva la qualità di terzo e doveva partecipare. Anche se la partecipazione era facoltativa, l’Agenzia avrebbe dovuto essere comunque avvisata.
2.3 Con il terzo motivo, deduce la inosservanza dell’art. 1, commi 194-206, L. n. 228 del 2012.
Si evidenzia che al procedimento non si applica il c.d. codice antimafia, ma, ratione temporis, la L. n. 228 del 2012. Di conseguenza, l’Agenzia aveva provveduto a pubblicare il 23.2.2018, come previsto dall’art. 1, comma 206, L. n. 228 del 2012, l’avviso ai creditori che avrebbero potuto proporre domanda di ammissione del credito a pena di decadenza, ai sensi del comma 199 della stessa disposizione di legge (ovvero entro centottanta giorni). Pertanto, l’iniziativa della NOME è inammissibile, perché la confisca è divenuta definitiva con la sentenza del 29.9.2017 e il procedimento dinanzi al g.i.p. del Tribunale di Milano è stato incardinato nel 2020.
Con requisitoria scritta del 30.8.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per il difetto della notifica all’Agenzia per i beni confiscati.
In data 2.10.2024, il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria provvista di copiosa documentazione, con cui, dopo la ricostruzione della lunga vicenda precedente, è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la inosservanza dei termini per impugnare, in quanto l’Agenzia per i beni confiscati ha ricevuto comunicazione del provvedimento del g.i.p. in data 1.5.2021 dalla RAGIONE_SOCIALE (doc. 18) e ha proposto ricorso per cassazione il 19.5.2021 (doc. 3); sotto questo profilo, non ha pregio il calcolo dell’Agenzia, che fa decorrere il termine dalla protocollazione della pec avvenuta il 3.5.2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre prendere in esame, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal difensore della RAGIONE_SOCIALE
Non è contestata, a tal riguardo, la circostanza che il decreto del g.i.p. del Tribunale di Milano del 26.4.2021 non sia mai stato notificato all’Agenzia Nazionale
per i beni confiscati. Si oppone, piuttosto, che la società il cui credito è stato ammesso ex art. 58 D.Lgs. n. 159 del 2001 abbia comunque proceduto a comunicare il decreto stesso in data 1.5.2021, cosicché il ricorso successivamente proposto il 19.5.2021 sarebbe intempestivo per l’avvenuto decorso dei termini per l’impugnazione.
Su questo punto, devono essere svolti due ordini di osservazioni.
In primo luogo, è stato già affermato che, in tema di confisca, la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati spetta all’Avvocatura dello Stato, alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma secondo, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati, a pena di nullità, tutti gli atti del procedimento, sicché, in assenza di notifica del provvedimento giudiziale, il termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui l’Avvocatura ne abbia acquisito conoscenza certa ed effettiva, restando, invece, irrilevante l’eventuale pregressa conoscenza dello stesso da parte dell’Agenzia (Sez. 1, n. 43482 del 19/5/2021, Rv. 282480 – 01).
Ora, anche nella prospettazione del creditore la comunicazione del provvedimento del g.i.p. ad opera della RAGIONE_SOCIALE è stata fatta all’Agenzia, non anche all’Avvocatura, che, per quanto stabilito dall’art. 11 r.d. n. 1611 del 1933, deve ricevere la notifica a pena di nullità. Di conseguenza, la comunicazione all’Agenzia non ha fatto validamente decorrere il termine per impugnare in capo all’Avvocatura dello Stato, restando invece irrilevante, a questo fine, la condizione della parte rappresentata.
In secondo luogo, deve ritenersi che, in ogni caso, il termine per l’impugnazione del provvedimento emesso in camera di consiglio decorre, secondo la regola generale di cui all’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dal giorno della notificazione alla parte dell’avviso di deposito del provvedimento, essendo pacifico che la locuzione “comunicazione”, di cui alla stessa norma, si riferisca al P.M., cui il provvedimento viene, appunto, comunicato e non notificato (Sez. 1, n. 8767 del 16/2/2011, Rv. 249618 – 01, in motivazione).
Nel caso di specie, non v’è dubbio che, in relazione al decreto del g.i.p. del Tribunale di Milano, trovasse applicazione, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, l’art. 128 cod. proc. pen., secondo cui il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
In definitiva, dunque, la mera comunicazione all’Agenzia Nazionale per i beni confiscati ad opera del creditore non ha fatto validamente decorrere il termine per impugnare e, pertanto, l’eccezione di inammissibilità da parte della NOME deve essere disattesa.
Ciò premesso, è da ritenersi che il primo e il secondo motivo di ricorso, i quali possono essere trattati unitariamente in quanto attinenti a questioni collegate, siano fondati.
Risulta dagli atti che in sede di cognizione la confisca dei beni della società RAGIONE_SOCIALE sia stata disposta ai sensi dell’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Ebbene, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione per l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare dei crediti, l’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l’accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato a pena di nullità, ai sensi dell’art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, l’avviso dell’udienza di trattazione (Sez. 5, n. 2772 del 7/12/2021, dep. 2022, Rv. 282654 – 01; Sez. 1, n. 21 del 19/9/2014, dep. 2015, Rv. 261713 01).
Ma, in generale, tutti gli atti giudiziali relative alle controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia Nazionale devono essere notificati all’Avvocatura dello Stato a pena di nullità. In tema di esecuzione, nel caso di procedimento senza formalità nell’ambito del quale venga disposto un provvedimento di confisca, per “interessato” si deve intendere non solo chi ha presentato l’istanza, ma anche chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene, pur se soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta alla quale è seguita l’ordinanza decisoria (cfr. la sopra citata Sez. 5, n. 2772 del 7/12/2021, dep. 2022, in motivazione).
Ne consegue, pertanto, che il mancato avviso dell’udienza in camera di consiglio all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e all’Avvocatura dello Stato ha determinato una nullità assoluta.
Sulla base di quanto osservato, pertanto, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Milano alla luce del principio sopra richiamato.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso esime il collegio dal prendere in considerazione il terzo motivo di ricorso, che riguarda una questione il cui esame
richiede la preventiva corretta instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano – Ufficio RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 18.10.2024