Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48106 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48106 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato ad Afragola il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 25 maggio 2021, della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; letta la memoria depositata il 13 settembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 maggio 2021, La Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, riteneva NOME COGNOME responsabile del reato di furto aggravato di un telefono cellulare (artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.).
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato articolando due motivi di censura.
Il primo, formulato sotto il profilo della inosservanza di norma processuale, deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, notificato all’AVV_NOTAIO, erroneamente indicata difensore di fiducia (in realtà nominata d’ufficio nella fase di convalida dell’arresto), nonostante fosse intervenuta, già in primo grado, nomina fiduciaria in favore dell’AVV_NOTAIO.
Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della versione fornita dall’imputato (che aveva dichiarato di averlo rinvenuto per strada), limitandosi a qualificarla non plausibile; non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul come l’imputato avesse potuto sottrarre il telefono; non avrebbe spiegato il perché, dopo aver in ipotesi sottratto il telefono, non avesse posto in essere condotte dirette ad impedire il rinvenimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.
Va premesso che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile, nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all’udienza, mentre è di ordine generale, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al solo fine di eccepire il vizio (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura della censura: ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525), emerge che, nel corso dell’udienza di convalida, l’indagato eleggeva domicilio in Afragola, INDIRIZZO; con successiva istanza del 14 febbraio 2014, il ricorrente chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e nominava, contestualmente, quale difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO; il decreto di citazione a giudizio, in appello, verific l’inidoneità del domicilio eletto (per sopravvenuto trasferimento), veniva notificato all’AVV_NOTAIO, originariamente nominato difensore d’ufficio nella fase della convalida dell’arresto.
In concreto, quindi, il processo è stato definito (mediante trattazione scritta, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 149 del 2020) senza che sia stato dato avviso al difensore. Tanto, alla luce di quanto considerato, ha generato una nullità assoluta ed insanabile che impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Preidente