Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40349 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40349 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PALERMO
avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO Iri FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 27/01/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 18/02/2020 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di truffa e sostituzione di persona.
Deduce:
1.1. Nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione diretta in primo grado e del decreto di citazione in appello.
La nullità viene denunciata osservandosi che, nonostante !I ricorrente avesse eletto domicilio presso il proprio indirizzo di residenza, ove veniva correttamente notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, successivamente, a
causa di un refuso, le notificazioni venivano effettuate al difensore di fiducia in quanto all’indirizzo indicato (peraltro inesistente) non veniva reperito l’imputato.
1.2. Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
In questo caso il ricorrente assume che la sola intestazione al medesimo dell’utenza telefonica da cui sarebbe stato fraudolentemente stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica non fa superare il ragionevole dubbio, tanto più in mancanza di prove evidenti circa l’effettiva identità dell’autore della condotta fraudolenta.
CONSIDERATO IN FATTO
1. COGNOME Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Il ricorrente denuncia una nullità assoluta e insanabile sia della notificazione del decreto di citazione diretta nel giudizio di primo grado, sia della notificazione del decreto di citazione in appello, entrambe eseguite presso il difensore di fiducia, pur in presenza di un’elezione di domicilio presso la propria abitazione.
Precisa che «la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. veniva ritualmente effettuata nel corretto domicilio dichiarato in INDIRIZZO, venendo correttamente ed effettivamente tale atto portato alla conoscenza della persona dell’odierno ricorrente».
1.2. Così riassunta la doglianza, va ricordato che «ai fini dell’inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è essenziale la verifica della “matrice” della notifica sostituti altro è infatti che la stessa sia effettuata ai sensi del comma 8-bis dell’art. 157 cod. proc. pen., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della “prima notifica personale” e dalla “nomina fiduciaria”, ed altro è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell’art. 161, ccmma 4, cod. proc. pen.: nel primo caso il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio, mentre nel secondo la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta. […1. Si afferma quindi che nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell’idoneità dello stesso) e si atti illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all’imputato è infatti “assente” e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l’imputato ed il difensore, unico destinatario dell’avviso (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep.2005, Palumbo, Rv. 229539). Solo nel caso in cui la notifica “sostitutiva” sia suscettibile di essere
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inquadrata nella procedura prevista dall’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la “prima notifica personale” è andata a buon fine, l’omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 3967 del 20/12/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, in motivazione).
Alla stregua di tale percorso argomentativo, è stato affermato il seguente principio di diritto, cui si intende dare ulteriore continuità: «È affetta da nul assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall’imputato, a condizione che la “prima notifica personale” sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell’avviso. (Fattispecie in cui la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto a causa di un errore sull’indirizzo da parte dell’agente notificatore che aveva poi proceduto alla notifica al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 3967 del 20/12/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284310 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 11632 del 09/01/2019, COGNOME, Rv. 276747 – 01).
1.3. Il caso in esame rientra nell’ipotesi della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen., atteso che -per come confermato dallo stesso ricorrente- l’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritualmente notificato all’odierno ricorrente presso il domicilio eletto, così che l notificazione del decreto di citazione diretta nel giudizio di primo grado e la notificazione del decreto di citazione in appello sono state precedute da una prima notifica personale all’imputato.
Ne consegue che la nullità della notificazione eseguita presso il difensore, così come dedotta nel caso in esame, andava, eccepita entro il termine sancito dall’art. 181, comma 3, cod.proc.pen., letto in combinazione con l’art. 491, comma 1, cod.proc.pen..
Da ciò discende l’inammissibilità della questione, non deducibile per la prima volta in cassazione, come nel caso in esame.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni di merito, volte a sostenere che la mera attivazione della fornitura con la propria utenza telefonica non sarebbe sufficiente a far ritenere COGNOME responsabile dei
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reati contestati al di là di ogni ragionevole dubbio.
In tal senso, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarriente fissata in -agione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente / 7