Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 179 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 179 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso da amministratore e socio illimitatamente responsabile della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita il 23 febbraio 2017.
Ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, dichiaratasi «difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.» di NOME COGNOME, affidando l’impugnativa a due motivi.
Con il primo motivo ha eccepito, sotto il profilo della violazione di norme processuali, l’omessa notifica al difensore «titolare del procedimento», ossia, all’AVV_NOTAIO, del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello, notificato, invece, solo alla scrivente, AVV_NOTAIO, nominata ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; omessa notifica al dominus della difesa dell’imputato ritenuta suscettibile di determinare la nullità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo ha denunciato, sotto l’egida della violazione di norme processuali, l’omesso esame da parte della Corte territoriale del primo motivo dell’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato, con conseguente mancata risposta all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, articolata sul rilievo che non era stato notificato al «difensore titolare del procedimento a carico di NOME COGNOME» il rinvio d’ufficio dell’udienza del 27 maggio 2020 all’udienza del 10 giugno 2020.
Con requisitoria depositata in data 26 settembre 2025 il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
Premesso che «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un ” error in procedendo ” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e ) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione» (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), di modo che della violazione di una norma processuale verificatasi nel corso del giudizio di merito non è consentito dolersi in Cassazione sotto il profilo dell’omessa motivazione – da mancato esame da parte del giudice di merito della relativa eccezione -, va rilevato, in forza di tale controllo compiuto sugli atti processuali, che da essi risulta:
che, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato NOME COGNOME è stato assistito e rappresentato dall’AVV_NOTAIO, nominatogli
difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., sostituito dall’AVV_NOTAIO, designata ai sensi dell’art. 94, comma 4, cod. proc. pen., alle udienze celebratesi in data 10 febbraio 2020 e 10 giugno 2020;
che all’AVV_NOTAIO è stata notificato tramite EMAIL, inviata all’indirizzo di posta elettronica il 25 maggio 2020 e regolarmente accettata dal sistema del destinatario, l’avviso di rinvio d’ufficio al 10 giugno 2020 dell’udienza del 27 maggio 2020, fissata nell’ambito del giudizio di primo grado celebrato a carico di NOME COGNOME;
che il decreto di citazione di NOME COGNOME per il giudizio di appello è stato notificato esclusivamente all’AVV_NOTAIO, indicata come difensore di fiducia dell’imputato, ancorché non si rinvenga in atti la corrispondente nomina.
Ciò posto, il secondo motivo di ricorso è infondato, perché l’ error in procedendo denunciato – ossia, che il rinvio d’ufficio dell’udienza fissata per il 27 maggio 2020 al 10 giugno 2020 non fosse stato notificato al «difensore titolare del procedimento a carico di NOME COGNOME», trova aperta smentita negli atti processuali, alla stregua dei risultati delle dirette verifiche effettuate dal Collegio, come dianzi illustrate.
3. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso.
Integra, infatti, una nullità generale a regime assoluto, ai sensi degli artt.178, lett. c ) e 179 cod. proc. pen., l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato fin dal giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 10593 del 19/02/2019, S., Rv. 275211).
Nel caso in esame, infatti, l’avvenuta notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al solo difensore designato, nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. come sostituto processuale del difensore d’ufficio originariamente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., senza che il primo sia stato nominato dall’imputato come suo difensore di fiducia e che il secondo sia stato formalmente sostituito, ha determinato la violazione del principio dell’immutabilità del difensore (Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199398; Sez. 1, n. 13616 dell’11/03/2009, COGNOME, Rv. 243744; Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, COGNOME, Rv. 231324; Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005, COGNOME, Rv. 230993; Sez. 2, n. 47978 del 19/11/2004, COGNOME, Rv. 231278), che costituisce espressione del diritto dell’imputato alla continuità e all’effettività della sua difesa. E l’immutabilità del difensore comporta anche che, pur a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell’assistenza, quali quelle di mancato rintraccio, mancata comparizione, o abbandono (temporaneo) della difesa, il titolare dell’ufficio resti sempre il
difensore originariamente designato (di ufficio o di fiducia che fosse), anche ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche del procedimento a carico dell’assistito (Sez. U, n 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225363).
Ne viene, alla stregua della ratio della disciplina dettata per il difensore di ufficio, che anche per il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. deve valere il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza, n. 24630 del 26/03/2015, NOME (Rv. 263598) con riguardo al difensore di fiducia, secondo cui l’omesso avviso nei suoi confronti dell’udienza integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c ) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il rilievo che precede comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli
Così è deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME