Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39977 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Mantova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/2/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato alle conclusioni scritte; udito il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 13/2/2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 30/11/2022, che aveva condannato NOME per il reato ascrittole, rideterminava la pena.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., nonché agli artt. 96 e 601 cod. proc. pen., atteso che né l’imputata, né il suo difensore di fiducia hanno ricevuto la citazione per il giudizio di appello.
Evidenzia in proposito il difensore che dagli atti risulta che la sua nomina del 8/5/2023 era stata depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Milano in data 31/5/2023, oltre che trasmessa via pec in pari data unitamente alle revoche/rinuncia dei precedenti difensori di fiducia, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO; che questi ultimi erano stati revocati il 18/4/2023 e che in quella stessa data l’AVV_NOTAIO aveva comunicato la propria rinuncia al mandato con contestuale revoca dell’elezione di domicilio dell’imputata presso i due difensori di fiducia; che, tuttavia, la citazione per il giudizio di appello veniv effettuata agli avvocati COGNOME e COGNOME, anche quali domiciliatari dell’imputata; che, dunque, la COGNOME non ha avuto conoscenza della citazione innanzi alla Corte di appello di Milano, così come il suo difensore di fiducia, con conseguente nullità assoluta ed insanabile ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; che l’omessa e viziata notifica sia all’imputata che al difensore di fiducia ha determinato gravi ed irreparabili pregiudizi all’esercizio del diritto di difesa, quali la partecipazione al giudizio di appello, la possibilità per l’imputata di comparire personalmente e di rilasciare eventualmente dichiarazioni spontanee, la possibilità di presentare motivi aggiunti ed ulteriori memorie difensive, anche in relazione alle conclusioni depositate dalla parte civile, rispetto alle quali l’imputata non ha potuto prendere posizione e, infine, la possibilità di chiedere la trattazione orale, circostanza quest’ultima richiamata nella sentenza impugnata, laddove si dà atto della «assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell’imputato di comparire»; che, inoltre, non sono state notificate né all’imputata, né al difensore, le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sulle quali neppure è stato possibile interloquire; che, infine, anche il dispositivo della sentenza non è stato notificato al difensore di fiducia, ma ai due precedentemente nominati e poi revocati, che nell’epigrafe della sentenza impugnata risultano essere ancora i difensori di fiducia della odierna ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 646 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha escluso la responsabilità dell’imputata per la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP per l’anno 2016, nonché per i modelli F24 ed i contributi ai dipendenti, in quanto tali dichiarazioni furono omesse, ma ha poi erroneamente confermato la sentenza di primo grado in relazione ai bilanci di esercizio per gli anni 2015 e 2016 e per la denuncia annuale IVA per l’anno 2017, non considerando che neppure tali adempimenti risultano posti in essere.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e
soggettivo del reato di cui all’art. 646 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Osserva che dagli atti emerge la totale mancanza di prova del possesso dei documenti contabili della RAGIONE_SOCIALE nonché della iniziale consegna di detta documentazione alla ricorrente e l’assoluta assenza di un netto rifiuto alla restituzione di tali documenti, elementi questi che escluderebbero l’esistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ritiene che la ricorrente sia stata condannata anche per fatti non compresi nel capo di imputazione, segnatamente in relazione «alla documentazione – pur genericamente indicata nell’imputazione – fornita dalla società all’imputata affinché costei provvedesse all’adempimento del mandato», che peraltro non è specificamente individuata; che rispetto a tali condotte la COGNOME non ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 133-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale non ha addotto alcuna apprezzabile ragione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; che la riduzione della pena di soli tre mesi di reclusione, pur a fronte della assoluzione per la quasi totalità dei documenti oggetto del capo di imputazione, è irrisoria; che risulta violato anche il disposto di cui all’art. 133-bis cod. pen., atteso che i giudici di appello non hanno tenuto conto RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche e patrimoniali dell’imputata.
In data 3/9/2024 sono pervenute comparsa conclusionale e nota spese della parte civile RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo, atteso che risulta dagli atti che la comunicazione del nuovo difensore di fiducia alla Corte territoriale, avvenuta il 31/5/2023, è successiva alla emissione del decreto di citazione, che reca la data del 23/5/2023. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di precisare che l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato
che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263600 – 01)
Analoghe considerazioni devono essere svolte quanto alla eccepita omessa notifica della citazione all’imputata. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che è consentita la notificazione di atti al difensore domiciliatario dell’imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l’elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824 – 01). In altri termini, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla (Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, COGNOME, Rv. 264234 – 01; Sez. 1, n. 8116 del 11/2/2010, COGNOME, Rv. 246387 – 01). Invero, essendo l’elezione di domicilio un atto formale, tale deve essere anche l’atto di revoca, che può provenire solo dall’imputato e non con atto unilaterale del difensore. In proposito, «l’art. 162 c.p.p., comma 1, prevede espressamente che sia la dichiarazione che l’elezione di domicilio, come pure ogni dichiarazione di loro mutamento (e nel concetto di mutamento, va necessariamente ricompresa l’ipotesi di revoca: cfr., Sez. 1, sent. n. 22645 del 14/05/2014, dep. 30/05/2014, COGNOME, non massimata sul punto) producono effetto solo se, assistiti da determinate formalità, siano comunicati all’autorità procedente dall’imputato che, necessariamente, è l’unico soggetto che, con la propria volontà, può decidere se, dove e fino a quando gli atti a lui destinati possano e debbano essergli notificati in un luogo diverso dalla sua residenza (cfr., Sez. 1, sent. n. 8116 del 11/02/2010, dep. 01/03/2010, COGNOME, Rv. 246387; Sez. 1, sent. n. 22760 del 29/03/2007, dep. 11/06/2007, COGNOME, Rv. 236789), rimanendo inefficace, a qualunque fine, la mera dichiarazione di revoca dell’elezione di domicilio che provenga unilateralmente dal solo difensore» (Sez. 2, n. 31969/2015, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso, anche se si volesse seguire il diverso orientamento, secondo il quale la comunicazione all’autorità procedente della rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale dichiarazione di non accettazione RAGIONE_SOCIALE notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, priva di efficacia la precedente elezione di domicilio (Sez. 3, n. 20355 del 4/4/2023, C., Rv. 286359 – 01; Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, P., Rv. 282265 – 02), il risultato non muta, atteso che nel caso di specie risulta che il difensore abbia comunicato
all’imputata – e non all’autorità procedente – la rinuncia al mandato con la dichiarazione di non accettazione RAGIONE_SOCIALE notifiche del procedimento, con la conseguenza che l’elezione di domicilio conserva validità. Tale ultima comunicazione e quella relativa alla nuova elezione di domicilio, invero, sono state comunicate alla Corte di appello solo in data 31/5/2023, dunque, dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
1.2. Il secondo ed il terzo motivo non sono consentiti perché aspecifici, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, oltre che aspecifici.
Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che con motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale. Ebbene, la ricorrente non si confronta con la trama motivazionale della sentenza impugnata, che ha evidenziato come i bilanci di esercizio della società relativi agli anni 2015 e 2016 fossero stati approvati dagli organi sociali e consegnati in originale alla RAGIONE_SOCIALE e come la denuncia annuale Iva relativa all’anno 2017 fosse stata trasmessa, ancorché con dati inesistenti, dalla imputata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; come, in definitiva, si trattasse «di documenti effettivamente esistenti, mai restituiti dall’imputata alla parte civile ovvero ai professionisti da lei incaricati, nonostante le reiterate richieste, documentate dalla corrispondenza in atti»; come non risultasse provato che la società avesse la disponibilità RAGIONE_SOCIALE credenziali per accedere al cloud dove sarebbero stati archiviati i documenti di cui reiteratamente era stata richiesta la restituzione da parte della RAGIONE_SOCIALE, sol che si consideri che dovette essere incaricato un nuovo consulente per ricostruire tutta la contabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849).
1.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha
avuto cura più volte di precisare che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (da ultimo, Sez. 3, n. 24932 del 10/2/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04). Ciò che rileva è che l’imputato non sia stato colto di sorpresa, per essere stato messo per la prima volta di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa, ciò che accade quando non ha mai avuto l’occasione di interloquire sul punto, così trovandosi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato: dunque, la diversità del fatto, che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 – 01). In altri termini, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/3/2023, COGNOME, Rv. 284713 – 02). Del resto, il principio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce estrinsecazione del diritto dell’imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico, conformemente all’art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall’art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come interpretato dalla Corte EDU. Quest’ultima, invero, ha affermato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e RAGIONE_SOCIALE facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese – diritto garantito dall’art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U. – e del più AVV_NOTAIO diritto a un processo equo, per cui l’informazione data deve Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contenere gli elementi necessari per permettere all’imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. COGNOME contro Italia, 15/12/1998; COGNOME contro Italia, 25/07/2000; COGNOME contro Italia, 11/12/2007). La stessa Corte di Strasburgo, peraltro, ha precisato che «l’informazione prevista dall’articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l’accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171)» e che «per loro stessa natura, i capi d’imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l’ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa» (Corte E.D.U. Previti contro Italia, 8/12/2009). Ciò significa che, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 257278 – 01).
Dunque, la giurisprudenza convenzionale è consolidata (da ultimo, Corte E.D.U. Mandelli contro Italia, 20/10/2015, che richiama Corte E.D.U. Previti contro Italia, 8/12/2009) nel ritenere che, al fine di valutare la correlazione tra accusa e sentenza, non si debba far riferimento solo al capo di imputazione, dovendosi tener conto di tutto il coacervo probatorio contenuto negli atti del procedimento, atteso che costituiscono elementi conosciuti dall’imputato e che gli consentono di comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui e di preparare in maniera adeguata la difesa.
Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso in esame, la Corte territoriale, rispondendo all’eccezione pedissequamente riproposta anche con il ricorso per cassazione, ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse dato atto che dall’istruttoria dibattimentale era emerso che la COGNOME non aveva restituito – tra l’altro – i libri sociali ed i libri contabili, circostanza questa og di contraddittorio, per cui non può affermarsi che l’imputata fosse stata colta alla sprovvista. In conclusione, nel caso che si sta scrutinando non è dato rinvenire alcuna violazione del diritto di difesa.
1.4. Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena ed alla violazione dell’art. 133-bis cod. pen.
Con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo
la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione i) della pervicacia nel delinquere dimostrata dalla COGNOME, che ha negato la restituzione della documentazione alla parte civile, rendendosi irreperibile anche al telefono e sottraendosi al confronto con l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE e il) dei plurimi precedenti penali da cui risulta gravata la ricorrente, dati questi ritenuti prevalenti rispetto agl elementi positivi evidenziati dal difensore – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al dedotto vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, che non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quella dell’impugnata sentenza che ha stimato decisive – tra l’altro – la gravità del danno cagionato alla parte civile e la capacità a delinquere della COGNOME, che ha desunto dai plurimi precedenti penali per truffa e falso. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
Sotto il profilo della violazione del 133-bis cod. pen. per essere stata omessa ogni motivazione, il motivo si appalesa generico, atteso che, a fronte della irrogazione di una pena pecuniaria di euro seicento, dunque, in misura oggettivamente non esorbitante, non fornisce alcuna indicazione in ordine alle condizioni economiche della ricorrente, né indica perché la sanzione pecuniaria sarebbe eccessivamente gravosa.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
Dall’esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.