Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19104 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Milano avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale
di Milano il 13 ottobre 2021 per i delitti di simulazione di reato (capo A) appropriazione indebita di un’auto (capo B) e distruzione delle targhe (capo C), con recidiva specifica e infraquinquennale
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha dichiarato prescritto il reato contestato al capo A), avendo calcolato i termini in base ad una recidiva reiterata non sussistente. Infatti, il Tribunale d sorveglianza di Brescia aveva ritenuto estinta la pena detentiva con riferimento al cumulo del 23 ottobre 2019, e, comunque, tra i precedenti di COGNOME non risultano delitti della stessa indole, così da escludersi anche la recidiva specifica.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen., come novellato dalla cosiddetta riforma Cartabia, per avere erroneamente notificato il decreto di citazione in appello all’imputato presso il difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., abrogato, nonostante COGNOME non avesse mai eletto domicilio nello studio dell’avvocato e non avesse mai modificato l’indirizzo presso cui gli erano stati notificati i precedenti atti.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, per ragioni di logica argomentativa, viene esaminato prima il motivo che pone il vizio processuale.
2. Il secondo motivo è infondato.
Dall’esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura dell’eccezione, risulta che le notifiche all’imputato sono avvenute regolarmente presso il difensore di fiducia in quanto NOME COGNOME, giudicato in assenza nel giudizio di primo grado: a) non aveva dichiarato o eletto domicilio; b) invitato a farlo non vi aveva provveduto; c) nella procura speciale, rilasciata al difensore di fiducia il 17 marzo 2021, aveva dichiarato di essere «di fatto senza fissa dimora».
Alla luce di queste circostanze di fatto e considerato che l’appello è stato proposto il 21 gennaio 2022 avverso una sentenza di primo grado pronunciata il
13 ottobre 2021, le notifiche non potevano che essere eseguite all’imputato presso il suo difensore di fiducia e questo anche alla luce della disciplina transitori prevista dall’art. 89, comma 3, d. Igs. n. 150 del 2022, in materia di impugnazione in appello, secondo cui «le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.».
3. Il primo motivo è generico.
La sentenza impugnata, nel ritenere esistente la recidiva contestata, ha dato atto che, a prescindere dall’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale della condanna derivante dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Brescia, il certificato penale dell’imputato – riferito alle generalità precedenti sua sottoposizione al programma di protezione – è tale da fondare una recidiva specifica infraquinquennale per i numerosissimi gravi precedenti tutti elencati, inclusi quelli per falso e ricettazione.
A fronte di detti argomenti il ricorrente si è limitato a rappresentare, in modo generico, l’assenza di delitti della stessa indole rispetto a quelli contestati al cap A) nonostante detta nozione, ai sensi dell’art. 101 cod. pen., includa non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da altre norme, presentino, nei casi concreti, per la natura dei fatti che costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, caratteri comuni.
Inoltre, con riferimento alla recidiva reiterata, costituisce consolidato orientamento di questa Corte che basti che, al momento della consumazione del reato, come nella specie, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878).
Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024 La Consigliera estensora GLYPH